Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17369 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17369 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 29204/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Salerno, INDIRIZZO (PEC: EMAIL), come da procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania -sezione staccata di Salerno n. 3823/05/2016, depositata il 26.04.2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.
RILEVATO CHE
La CTP di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’ avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, relativ o all’anno 2008, con il quale erano stati accertati maggiori ricavi, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, riducendoli;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania -sezione staccata di Salerno rigettava l’appello proposto dalla contribuente, osservando, per quanto qui rileva, che:
dalla documentazione versata in atti si evinceva che, a fronte di ricavi superiori a 10 milioni di euro, i risultati di esercizio erano negativi negli anni 2006 e 2008, inferiori all’1% negli anni 2003, 2004 e 2007 e all’1,63% nell’anno 2005; nell’anno 2008, in particolare , a fronte di esposizioni finanziarie dichiarate in bilancio per € 3.407.183,00, una gestione del personale di rilevante entità (18 dipendenti), un volume d’affari di € 9.405.852,00, la contribuente risultava aver conseguito una perdita d’esercizio di € 41.046,00, con una reddittività complessiva del volume d’affari negativa;
in presenza di una gestione obiettivamente antieconomica, sarebbe stato onere della contribuente indicare le ragioni della perdurante sproporzione contestata, a superamento della presunzione valorizzata nell’atto impositivo impugnato ;
anche la contestazione della percentuale di ricarico del 12% (corrispondente al coefficiente previsto dalla l. n. 448 del 1999, ai fini della rottamazione RAGIONE_SOCIALE rimanenze nel settore del commercio degli autoveicoli) , individuata dall’Ufficio in sede di accertamento, era infondata, in quanto si trattava di un parametro plausibile, tratto da una fonte normativa pertinente, estraneo alle medie di settore ed inferiore alla stessa percentuale minima evidenziata dagli studi di settore (dal 14% all’84%) ;
-l’ulteriore censura sull’irrisorio scostamento dei ricavi accertati rispetti a quelli dichiarati era inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992;
la sentenza di primo grado ha ritenuto, peraltro, di rideterminare i ricavi sulla base della riclassificazione dei costi, proposta in via subordinata dalla contribuente con l’istanza di accertamento con adesione , mediante l’applicazione al costo del venduto , rideterminato in € 8.209.853,00, della stessa percentuale di ricarico del 12%, individuata dall’Ufficio in sede di accertamento ;
la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la contribuente deduce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2727 e 2729 cod. civ., per avere la CTR riportato nella motivazione della sentenza la medesima ricostruzione contabile effettuata dall’Ufficio, sulla base di una erronea lettura dei dati, senza sottoporla ad un adeguato vaglio critico e senza rilevare che l’Ufficio non aveva assolto al suo onere di provare l’inattendibilità della contabilità, avendo fondato l’accertamento solo sulla presunta antieconomicità di gestione;
il motivo è infondato;
-come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, l’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest’ultima sia intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del
contribuente, che può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave (Cass. n. 27961 del 14/10/2021; Cass. n. 27552 del 30/10/2018; Cass. n. 25257 del 25/10/2017, n. 25257);
costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento su base presuntiva: in tal caso, il giudice di merito, per poter annullare l’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie ( ex plurimis , Cass. n. 9084 del 7/04/2017);
la CTR ha illustrato sulla base di quali elementi (p. 4 della sentenza) ha ritenuto corretto il rilievo secondo il quale la società è stata gestita, per un periodo continuativo (2003 -2008), in modo antieconomico, pur in presenza di ricavi significativi e in mancanza di eventi incidenti in modo negativo sull’andamento del reddito;
a fronte di scelte adottate dalla contribuente, sintomatiche di comportamenti evasivi, la ricostruzione induttiva del reddito poteva essere effettuata anche in presenza di una contabilità formalmente regolare e l’onere di dimostrare che tali scelte non fossero collegate ad una violazione di disposizioni fiscali gravava sulla contribuente che, secondo il giudice regionale, non aveva fornito alcuna valida ragione per superare la presunzione offerta dall’Ufficio;
-con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR disatteso gli elementi decisivi forniti dalla contribuente
( l’utile al lordo RAGIONE_SOCIALE imposte era sempre positivo, così come il valore degli indicatori di redditività o ROE) per dimostrare l’infondatezza della ripresa ed escludere la presunta antieconomicità di gestione;
con il terzo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, 7, commi da 9 a 11 della l. n. 448 del 1999, 2697 cod. civ., per avere la CTR ritenuto corretta, sulla base di una motivazione carente ed illogica, l’applicazione e la determinazione della percentuale di ricarico del 12%, utilizzata dall’Ufficio per la determinazione dei maggiori ricavi , riportandosi alle controdeduzioni depositate dall’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di appello, senza indicare i criteri con i quali si era stabilita detta percentuale e senza spiegare quale metodologia sia stata in concreto applicata; precisa che la percentuale di ricarico non risultava applicabile alla contribuente, anche perché non era soggetta agli studi di settore e che era onere dell’RAGIONE_SOCIALE provare la fondatezza e la pertinenza di detta percentuale, sulla base di dati di raffronto desunti in concreto; censura, poi, la mancata considerazione di alcuni dati che incidevano sulla corretta ricostruzione RAGIONE_SOCIALE voci di bilancio;
i predetti motivi, che vanno esaminati unitariamente, essendo connessi, sono inammissibili perché mirano, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo, ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello con riferimento alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove;
il giudice di appello ha dato atto, peraltro, che il primo giudice aveva ridotto i maggiori ricavi accertati sulla base dei dati definiti ‘reali’ ed indicati dalla stessa società nell’istanza di accertamento con adesione;
alcuni punti RAGIONE_SOCIALE doglianze (quali il calcolo della perdita di esercizio al lordo RAGIONE_SOCIALE imposte, anziché al netto, o l’omessa riduzione d i alcuni
costi), peraltro, difettano di specificità, non avendo la contribuente indicato con precisione le parti degli atti difensivi in cui erano stati inseriti;
per quanto riguarda la censura sull ‘omesso esame di un fatto decisivo, poi, occorre rilevare che l’attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze depositate dopo l’11.09.2012), ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;
il ricorrente deve indicare, tuttavia, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
– nella specie, invece, la ricorrente ha censurato, nella sostanza, una insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata in ordine ad alcuni aspetti relativi alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove nella ricostruzione dei ricavi, con ciò attingendo, come si è prima detto, l’apprezzamento e l’articolata motivazione del giudice di merito, al
fine di provocare un nuovo accertamento in fatto, non consentito in questa sede;
il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro 5.800,00, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024.