Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13296 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13296 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/05/2025
AVV. ACC. IRES –
IRPEF – IVA anno 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1658/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, INDIRIZZO con indirizzo pec: EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore .
-intimata –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DELLA CAMPANIA n. 3799/2023, depositata in data 15 giugno 2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoliemetteva nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO avente
ad oggetto IRES, IRAP ed IVA, relativamente all’anno di imposta 2007.
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli; si costituiva l’Agenzia delle Entrate rilevando la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE Napoli, con sentenza n. 21861/2014, rigettava il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi alla C.t.r. della Campania; l’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 10588/2015, depositata in data 25 novembre 2015, la C.t.r. accoglieva l’appello.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 39314/2021, depositata in data 10 dicembre 2021, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla C.t.r. della Campania
A seguito di istanza di riassunzione proposta dalla società ricorrente, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania con la sentenza n. 3799/2023, depositata in data 15 giugno 2023, oggetto del seguente giudizio, rigettava l’appello.
Avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, settimo comma, legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.)» la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella
sentenza impugnata, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado ha errato nel ritenere sussistente l’urgenza in quanto né l’entità dell’imposta evasa, né gli accertamenti connessi alla consumazione di reati tributari sono elementi bastevoli per consentire all’Ufficio la notifica dell’accertamento ante tempus .
2. Il motivo è infondato.
Risulta ex actis che la Corte, con l’ordinanza n. 39314/2021, cassava la sentenza impugnata e rinviava il giudizio affinché venisse accertata, nella fase di merito, l’esistenza della ‘particolare urgenza’ giustificante l’emissione dell’avviso di accertamento prima dei sessanta giorni di cui al termine dell’art. 12, settimo comma, legge 27 luglio 2000, n. 212.
2.1. In proposito, costituisce giurisprudenza granitica (SS.UU. 18184/2013) il principio secondo cui, nel caso del mancato rispetto del termine dilatorio ai fini dell’instaurazione del contraddittorio antecedente alla notifica dell’atto impositivo, «il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio.
Più di recente (Cass.12/08/2021 n.22750; Cass. 13/10/2022, n. 29987) si è ribadito che in tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la legittimità dell’emissione dell’avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio, di cui all’art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, richiede specifiche ragioni di urgenza, a tutela dal pericolo di compromissione del credito erariale, secondo un giudizio prognostico “ex ante”, relazionato cioè ad elementi o fatti emergenti in epoca anteriore e non posteriore alla notificazione dell’avviso di accertamento, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall’amministrazione finanziaria e vagliata dall’organo giudicante.
2.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r., con una motivazione scevra da violazioni normative e giurisprudenziali, ha compiutamente accertato e motivato le ragioni dell’urgenza laddove ha affermato come risultasse evidente che la pretesa tributaria fosse scaturita da una verifica fiscale a carattere generale, eseguita per diversi periodi di imposta (2006- 20072008-2009-2010-2011-2012-2013), iniziata a seguito di una attività di polizia giudiziaria svolta nei confronti degli amministratori della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Inoltre, relativamente a tale società si evidenziava che fu accertato che negli anni 2006-2007, che quest’ultima aveva emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di vari operatori commerciali tra i quali la società RAGIONE_SOCIALE
Ricorrevano, altresì, motivi di particolare urgenza desumibili dall’entità dell’imposta evasa, che rendeva necessaria una tempestiva notifica dell’accertamento, anche ai fini della tutela del credito erariale, con la impellente necessità di anticipare i tempi della riscossione. Giustamente, la C.t.r. ha evidenziato che la particolare urgenza ben poteva derivare da pericoli di perdita del credito erariale nonché, in generale, nelle fattispecie di accertamenti connessi alla consumazione di reati tributari, in considerazione anche alla modalità con cui si era sviluppato il controllo effettuato nei confronti della società contribuente, e riportato nel P.V.C. nonché nell’avviso impugnato.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese essendo rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025