Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13422 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13422 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
Oggetto: accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO in forza di procura speciale in calce al ricorso elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO (con indirizzo PEC: EMAIL) nello studio e presso la persona del medesimo
-ricorrente –
contro
AGENZIE DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2372/03/21 depositata in data 05/05/2021 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
25/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
–RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IRAP e IVA 2014;
-la CTP accoglieva parzialmente il ricorso; appellava la società quanto ai profili per i quali era risultata soccombente; l’Ufficio quanto ai rilievi annullati -proponeva appello incidentale;
-con la sentenza oggetto di ricorso in questa sede la CTR ha rigettato ambedue le impugnazioni confermando la pronuncia di primo grado;
-ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a un’unica censura;
-l’Amministrazione Finanziaria ha unicamente depositato atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica;
Considerato che:
-il solo motivo di ricorso dedotto, ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., si duole dell’avere la CTR, contrariamente alla domanda dell ‘ ufficio, autonomamente voluto seguire, in spregio alle norme di riferimento, la strada dell ‘ accertamento analitico andando a calcolare come base imponibile, la sommatoria dei saldi negativi di cassa, non tenendo in considerazione che, per effetto di alcune registrazioni effettuate in date errate, così come documentato dalla RAGIONE_SOCIALE, la base imponibile avrebbe dovuto essere di euro 10.309,00 e non già di Euro 40.559,00;
-il motivo è inammissibile;
-esso, infatti, nel concreto propone una doglianza di puro merito il cui esame è precluso in questa sede di Legittimità;
-comunque, con riguardo alla legittimità della tipologia di accertamento concretamente utilizzata, che il motivo pone in discussione, lo stesso è infondato;
-l’esistenza di una regola generale volta a privilegiare sempre e comunque l’accertamento analitico, in quanto garante di maggiore certezza, con l’effetto che il ricorso al metodo induttivo, seppur giustificato dall’assoluta inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili (e legittimante un accertamento “sulla base dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza” dell’ufficio), non fa ‘s orgere all’Ufficio alcun obbligo di disattendere la documentazione ufficiale, che costituisce comunque il termine di raffronto rispetto alla ricostruzione del reddito effettuata aliunde ‘ (così Cass. 6 ottobre 2005, n. 20837);
-ne deriva che qualora, pur in presenza RAGIONE_SOCIALE condizioni suscettibili di legittimare l’adozione di un accertamento induttivo a termini del comma 2 dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, la rettifica sia stata operata con metodo analitico, a mente del comma 1 della cennata disposizione, il contribuente non ha titolo per lamentare l’emissione nei suoi confronti di un accertamento analitico, invece che di un accertamento induttivo o sintetico (in termini anche Cass. 17 gennaio 2013, n. 1122);
-per tali ragioni il ricorso è rigettato;
-non vi è luogo a statuizione sulle spese di lite stante la mancata formale costituzione dell’intimata RAGIONE_SOCIALE;
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2024.