Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31180 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31180 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20584/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE -Sanasi d’Arpe, rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 317/12/17 depositata il 30 gennaio 2017
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 ottobre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Palermo dell’Agenzia delle Entrate notificava a NOME COGNOME titolare dell’omonima ditta individuale esercente l’attività di ristorazione con preparazione di cibi da
asporto (rosticceria), un avviso di accertamento mediante il quale rideterminava il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dalla stessa dichiarati per l’anno 2008, rispettivamente ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA, recuperando a tassazione l’imponibile ritenuto evaso.
La COGNOME impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la quale, in accoglimento del suo ricorso, annullava l’atto impositivo, rilevando che la contribuente aveva offerto prova contraria idonea a superare le presunzioni fondanti l’accertamento induttivo operato dall’Ufficio.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che con sentenza n. 317/12/17 del 30 gennaio 2017 rigettava il gravame erariale.
A sostegno della pronuncia adottata il collegio regionale osservava che: -con l’atto di appello l’Amministrazione Finanziaria si era limitata a dedurre che, «contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale, con l’impugnato avviso di accertamento la rettifica della dichiarazione presentata dalla contribuente e (ra) stata effettuata con metodo analitico» , e non induttivamente; -tale assunto risultava, però, smentito dalla lettura dello stesso avviso di accertamento e del processo verbale di constatazione ivi richiamato, da cui emergeva chiaramente che l’Ufficio si era avvalso di presunzioni ai fini della determinazione dei maggiori ricavi contestati alla contribuente; -stante l’infondatezza dell’unica doglianza sollevata dall’impugnante, doveva essere confermata la decisione assunta dai primi giudici.
Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La COGNOME ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del citato articolo la
contro
ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) ( recte : c.p.c. -n.d.r.), dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Si assume che la pronuncia resa dalla CTR risulterebbe nella parte in cui afferma che con l’atto d’appello l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che l’accertamento tributario oggetto di causa fosse stato condotto con metodo analitico.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c..
2.1 Viene rimproverato alla Commissione regionale di aver erroneamente escluso che nella fattispecie in esame ricorressero le condizioni legittimanti la ricostruzione del reddito d’impresa con metodo analitico -induttivo, pur essendosi in presenza di una contabilità complessivamente inattendibile.
I due motivi, che si prestano a un esame congiunto per la loro intima connessione, sono fondati.
3.1 La motivazione posta a base della sentenza gravata muove dall’assunto che con l’atto di appello l’Amministrazione Finanziaria avesse «dedotto soltanto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale, con l’impugnato avviso di accertamento la rettifica della dichiarazione presentata dalla contribuente e (ra) stata effettuata con metodo analitico» .
3.2 L’enunciato si rivela apodittico, in quanto non dà minimamente conto del contenuto dell’atto processuale richiamato.
3.3 Giova, al riguardo, rammentare che, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L.
n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della stessa.
3.4 In tali ipotesi, le anomalie motivazionali si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2, n. 4), del D. Lgs. n. 546 del 1992.
3.5 Per produrre il descritto effetto invalidante, esse devono emergere da l testo della sentenza medesima, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis , Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014).
3.6 In particolare, si definisce ‘apparente’ la motivazione che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell’interprete, al quale non può essere lasciato il còmpito di integrarla con le più varie, ipotetiche,
congetture (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2767/2023, Cass. n. 6758/2022, Cass. n. 13977/2019, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. Sez. Un. n. 16599/2016).
3.7 Nella presente fattispecie ricorre, per l’appunto, il vizio di apparenza della motivazione, la quale, così come articolata, non lascia trasparire il percorso argomentativo che ha condotto i giudici d’appello alla decisione.
3.8 Fermo quanto precede, la CTR ha affermato che la rettifica del reddito d’impresa dichiarato dalla contribuente per l’anno 2008 si fondava esclusivamente su presunzioni.
3.9 A una simile conclusione essa è pervenuta alla luce del tenore letterale dell’impugnato avviso di accertamento -nel quale veniva dato atto che «i verificatori a (veva) no proceduto al riscontro indiretto dei ricavi conseguiti dalla ditta» -e del prodromico processo verbale di constatazione, in cui i funzionari dell’Agenzia avevano espressamente menzionato l’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, precisando che «nella ricostruzione del reddito il passaggio dal fatto noto al fatto ignoto si e realizzato attraverso un percorso logico -deduttivo, al fine di determinare ‘verosimilmente’ i ricavi effettivamente conseguiti» .
3.10 La soluzione data dal collegio regionale appare giuridicamente erronea.
3.11 Invero, l’accertamento previsto dal citato art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R n. 600 del 1973 -norma che, in materia di IVA, trova il suo corrispondente nell’art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 -è quello cd. «analitico -induttivo», in virtù del quale l’Amministrazione Finanziaria può procedere alla rettifica del reddito d’impresa delle persone fisiche «se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre
verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32»; con la precisazione che «l’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè siano gravi, precise e concordanti».
3.12 Esso si differenzia dall’accertamento cd. induttivo extracontabile (o induttivo puro), contemplato dal comma 2 del medesimo articolo, che consente all’Ufficio di determinare il reddito d’impresa, nelle ipotesi di cui alle seguenti lettere a) -d -ter ), «sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma».
3.13 Sull’argomento questa Corte ha ripetutamente affermato che il discrimine fra l’accertamento con metodo analitico -induttivo e quello con metodo induttivo cd. puro sta nel diverso grado di inattendibilità delle scritture contabili: nel primo caso, la «incompletezza, falsità o inesattezza» degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l’Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati (o dell’inesistenza di passività dichiarate), anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729, comma 1, c.c.; nel secondo, invece, «le omissioni o le false od inesatte indicazioni» sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l’attendibilità -e dunque l’utilizzabilità agli effetti dell’accertamento -anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicchè l’Amministrazione Finanziaria può «prescindere, in
tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti» ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 12128/2022, Cass. n. 10583/2022, Cass. n. 34054/2021, Cass. n. 20149/2021).
3.14 La ricostruzione fondata sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 non ha, quindi, ad oggetto il reddito nella sua totalità, ma singoli elementi attivi e passivi dei quali risulti provata «aliunde» la mancanza o l’inesattezza, in quanto l’accertamento analitico -induttivo, a differenza di quello induttivo puro, presuppone che la documentazione contabile sia nel complesso attendibile (cfr. Cass. n. 20149/2021).
3.15 È stato, inoltre, precisato che:
-la «formale correttezza» delle scritture contabili non è ostativa a un accertamento analitico -induttivo (cfr. n. 16943/2024, Cass. n. 28036/2022) e persino a un accertamento induttivo puro, nel caso in cui, proprio a sèguito di un loro esame analitico, se ne accerti la totale inattendibilità per le omissioni o anche solo per le false o inesatte indicazioni in esse contenute (cfr. Cass. n. 10583/2022);
-trattandosi di facoltà riconosciuta all’Amministrazione, l’accertamento può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non richiede alcuna specifica motivazione per l’utilizzazione dei dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dallo stesso contribuente, persino a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, nel rispetto di una ricostruzione operata sempre secondo criteri di ragionevolezza e in osservanza del parametro costituzionale della capacità contributiva (cfr. Cass. n. 16528/2024; nello stesso senso, ex ceteris , Cass. n. 19191/2019, Cass. n. 1506/2017).
3.16 Non si è poi mancato di puntualizzare che, ove il contribuente
impugni l’avviso di accertamento contestando l’uso congiunto dei metodi analitico e induttivo e desumendone, quali conseguenze, la moltiplicazione della materia imponibile e la violazione degli artt. 7 e 10 della L. n. 212 del 2000, la mera affermazione, da parte dei giudici di merito, dell’illegittimità dell’accertamento compiuto dall’Ufficio, senza alcuna disamina delle circostanze che avevano condotto i verificatori a procedere in questo modo, si pone in contrasto con il principio secondo cui il ricorso al metodo analitico -induttivo è consentito ogni qual volta emerga una parziale inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili, caratterizzate da incompletezza, falsità o inesattezze che, pur non essendo tali da consentire di prescindervi, rende necessario il completamento delle lacune riscontrate (cfr., ex ceteris , Cass. n. 2219/2023, Cass. n. 22184/2020, Cass. n. 6861/2019).
3.17 Nel caso di specie, la CTR si è limitata « sic et simpliciter» ad escludere che quello svolto nei confronti della COGNOME fosse un accertamento di tipo analitico, senza minimamente indagare: (a) se ricorressero le condizioni legittimanti, ex art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, l’applicazione del metodo analitico -induttivo; (b) nell’ipotesi affermativa, se le presunzioni semplici utilizzate dall’Agenzia delle Entrate ai fini dell’accertamento tributario soddisfacessero i requisiti di cui all’art. 2729, comma 1, c.c.; (c) in caso di risposta positiva al quesito di cui alla lettera (b), se potesse ritenersi assolto dalla contribuente l’onere probatorio su di essa conseguentemente spostatosi (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 18646/2024, Cass. n. 16227/2024, Cass. n. 16200/2024).
3.18 Nell’espletamento di una simile indagine, essa avrebbe dovuto dapprima apprezzare, singolarmente e nel loro complesso, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio, e solo in un secondo momento, ove ritenuti tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, dare ingresso alla valutazione della prova
contraria offerta dalla contribuente (cfr. Cass. n. 16200/2024, Cass. n. 4274/2023, Cass. n. 14237/2017).
3.19 Sussiste, pertanto, la dedotta violazione delle norme di diritto evocate nella rubrica del secondo motivo, avendo la Commissione regionale operato una non corretta ricognizione della portata applicativa delle disposizioni regolanti l’accertamento analitico -induttivo e la correlativa ripartizione dell’onere probatorio fra le parti.
Va, conseguentemente, disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia offrendo congrua motivazione e uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
4.1 In particolare, il giudice del rinvio dovrà, alla luce delle «regulae iuris» illustrate nei sottoparagrafi 3.9, 3.10 e 3.11, compiere gli accertamenti di cui al successivo sottoparagrafo 3.12. 4.2 Al medesimo giudice viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione