Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1202 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1202 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
– controricorrente –
avverso
la sentenza n. 339, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Marche il 29.4.2019, e pubblicata lo stesso giorno; ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; raccolte le conclusioni del P.M., s.AVV_NOTAIO, che ha confermato la propria richiesta di accogliment del ricorso;
raccolte le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’AVV_NOTAIO, la quale ha domandato l’accoglimento de ricorso e, per il controricorrente, dall’AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto dell’impugnativa;
la Corte osserva:
Fatti di causa
A seguito di verifiche fiscali e Processo verbale di costataz del 17.9.2007, redatto dall’Ufficio, l’RAGIONE_SOCIALE notificav RAGIONE_SOCIALE, società di capitali attiva nelle Marche, con sede provincia di Ancona, avente ristretta base partecipativa ed eserce l’attività di lavorazione di materie prime minerali importate dalla l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto maggiori Irpeg, Iva ed Irap, in relazione all’anno 2004. Per qua ancora d’interesse, l’Amministrazione finanziaria contesta l’indicazione nella dichiarazione dei redditi, quali oneri deducib costi relativi a prestazioni di trasporto ottenute da un’impresa, l RAGIONE_SOCIALE, operante in Paese dalla fiscalità privilegi (Hong Kong), nella misura di Euro 986.908,00. Inoltre, l’En impositore contestava maggiori ricavi non contabilizzati, in relazio materie prime presuntivamente lavorate e vendute, ma non contabilizzate, nella misura di Euro 686.647,84.
1.1. All’odierno controricorrente, COGNOME NOME, socio d società di capitali RAGIONE_SOCIALE, avente ristretta base partecipa
era COGNOME notificato il COGNOME 24.10.2009 COGNOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto maggiore Irpef, in relazione all’anno 2004, in conseguenza del maggior reddito da partecipazione presuntivamente conseguito, ed imputato per c.d. trasparenza, nella misura di Euro 52.712,00 a titolo di imposta (Irpef ed addizionali), oltre accessori e sanzioni (controric., p. 4).
La società ed i soci impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona. COGNOME NOME, oltre a contestare l’accertamento di un maggior reddito conseguito dalla società, proponeva diverse critiche a titolo personale e censurava, tra l’altro, che in relazione al preteso reddito di partecipazione a lui imputato, essendo stato socio della RAGIONE_SOCIALE per una quota inferiore al 20%, gli era stata applicata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una imposta sostitutiva del 12,50%, “non contemplata dal nostro ordinamento tributario” (sent. Ctr, p. III).
2.1. La RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso, osservando che era stato definito il giudizio sul maggior reddito conseguito dalla società, annullandosi l’accertamento nei confronti di quest’ultima, ritenendosi che la società avesse dimostrato l’effettività dell’attività commerciale svolta, seppur con ditta residente in Paese dalla fiscalità privilegiata, e che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse stimato i pretesi maggiori ricavi conseguiti servendosi di dati approssimativi e non certi. In conseguenza la RAGIONE_SOCIALE annullava l’avviso di accertamento anche nei confronti del socio per il reddito di partecipazione conseguito, che trova il proprio presupposto nell’accertamento tributario effettuato nei confronti della società.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione completamente sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, riproponendo i propri argomenti. La RAGIONE_SOCIALE dava atto che, nelle more della conclusione del giudizio nei confronti del socio, era stato definito il
giudizio di secondo grado nei confronti della società, confermandos l’annullamento dell’atto impositivo. La RAGIONE_SOCIALE riassumeva, anche ne giudizio relativo al maggior reddito di partecipazione contestato socio, gli argomenti spesi per annullare l’avviso di accertamento confronti della società, ed alfine rigettava l’impugnativa propo dall’Ente impositore, e confermava l’annullamento dell’atto impositiv anche nei confronti del socio.
Avverso la decisione assunta dalla RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso pe cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso NOME COGNOME. Il Pubblico Ministero, nella persona del s.AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, ed ha domanda l’accoglimento del ricorso.
4.1. Il giudizio era chiamato innanzi alla sottosezione sesta de sezione tributaria che, con ordinanza 14.7.2021, n. 20086, accogliev l’istanza difensiva volta a differire la trattazione per consentire l contestuale della causa con gli altri giudizi pendenti nei confronti d società e degli altri soci, in relazione al medesimo anno d’impos Pervenute tutte le cause presso la sezione tributaria è stato poss fissarle per la trattazione unitaria.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziari censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, e degli artt. 2727, 2729 e 2697, cod. civ., avere l’impugnata Ctr errato nell’applicazione dei princi dell’accertamento analitico induttivo.
1.1. Merita di essere preliminarmente segnalato che il giudizi avente ad oggetto (anche) i maggiori ricavi non contabilizzati, iscri nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in relazione all’anno 2004, da c
dipende il presente, che è iscritto nei confronti del socio per il re di partecipazione conseguito, è stato esaminato contestualmente da questa Corte regolatrice.
Con il suo strumento di impugnazione, l’RAGIONE_SOCIALE critica la valutazione operata dalla RAGIONE_SOCIALE in materia di contestazione società del conseguimento di maggiori ricavi non contabilizzati, applicazione RAGIONE_SOCIALE regole dell’accertamento analitico induttivo reddito, conseguendone l’accertamento di un maggior reddito di partecipazione nei confronti dei soci.
Il motivo di ricorso proposto dall’Ente impositore lamenta effettivamente la ritenuta non corretta applicazione di norme di dirit e resiste pertanto alla critica di inammissibilità proposta controricorrente.
Occorre quindi specificare che l’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE consiste nell’acquisto di minerali quale materia prima, e ne lavorazione della stessa mediante essiccazione e frantumazione, al fin di realizzare un prodotto utile per la vendita. I minerali da lavorare come si è anticipato, provengono tutti dalla Cina, sono il carbonato calcio, il carbonato di magnesio e la brucite (oltre l’allumina, idro di alluminio).
Il calcolo dei maggiori ricavi non contabilizzati effettua dall’Amministrazione finanziaria dipende dalla stima della quantità d prodotto finito presuntivamente venduto, in considerazione RAGIONE_SOCIALE quantità di materie prime acquistate. Nella specifica lavorazion l’unico sfrido da calcolare, secondo l’Amministrazione finanziaria, quello che dipende dall’essiccazione della materia prima mediante riscaldamento alimentato da gas metano, che pertanto si risolve nell diminuzione del peso del prodotto lavorato da rivendere rispetto peso della materia prima acquistata, in conseguenza della perdita umidità.
Le norme da esaminare sono principalmente i primi due commi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 che, nella versione applica ratione temporis, in materia di accertamento tributario e nella parte più direttamente d’interesse, dispongono: ” d) … L’esisten attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiar desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché quest siano gravi, precise e concordanti. In deroga alle disposizion comma precedente l’ufficio RAGIONE_SOCIALE imposte determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte da risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esisten
Tanto premesso l’RAGIONE_SOCIALE ha calcolato lo sfrid relativo alla lavorazione RAGIONE_SOCIALE varie materie prime in modi diversi. riferimento al carbonato di magnesio (magnesite) ed alla brucit (idrossido di magnesio) “i verificatori hanno fatto riferimento condizioni di fornitura richieste” dalla società nei contratti di ac della materia prima, stimate attendibili tenuto conto che la “mancan di contestazioni sulle forniture da parte della RAGIONE_SOCIALE non poteva c indicare la conformità della merce acquistata alle specifiche contratt (anche) per il suo contenuto di umidità”. Dai contratti di acquisto d materia prima stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE è risultato che percentuali massime di umidità tollerate, il cui superamento avrebb comportato “la non accettazione del materiale”, risultavano del 5% pe la magnesite e del 3% per la brucite. I verificatori hanno qui calcolato lo sfrido in un valore medio, rispettivamente il 2,5 ° l’1,5%.
7.1. Tuttavia, “per ciò che concerne il carbonato di calcio”, di g lunga la materia prima maggiormente acquistata, lavorata e commercializzata dalla RAGIONE_SOCIALE, “non essendo stata in grado la parte di indicare e documentare una stima dell’umidità in es
contenuto, i verificatori hanno assunto come dato un valore medio dell umidità riscontrate nelle altre due materie prime pari al 2% … app pertanto evidente la fuoriuscita dall’azienda di complessive 4.725,9 tonnellate di prodotto non contabilizzato tra le vendite dell’anno” p. 7 s., che riprende il PVC).
7.2. La società ha opposto l’approssimazione e l’inattendibilità de valutazioni espresse dai verificatori ed ha prodotto consulenza tecni di parte, attestante anche “la quantità di materiale non vendi all’esito del ciclo di lavorazione” (controric., p. 3). Inoltre, ha non potesse trascurarsi che dati attendibili risultavano desumibili d quantità di gas metano che è stata acquistata ed utilizzata essiccare la materia prima.
7.3. I dati emergenti dalla consulenza di parte prodotta da società sono stati specificamente contestati dall’Amministrazion finanziaria la quale lamenta, in particolare, le ritenute ini condizioni di prelevamento del materiale ai fini della verif (“all’aperto, su di un camion proveniente dalla cava”, ric., p. 11), pure la possibilità di valorizzare la quantità di metano consuma perché “non vi è dimostrazione che quel consumo sia dovuto al maggiore grado di umidità della merce” (ibidem).
7.4. In ogni caso, ha criticato la ricorrente RAGIONE_SOCIALE “senza neppure ipotizzare la possibilità di ricorrere ad una consule tecnica d’ufficio, la Ctr ha ritenuto che gli studi tecnici commissi dalla Società contribuente siano da preferire”. In definitiva, “a volere concedere … anche ove si fosse condiviso il convincimento del Ctr per cui lo sfrido relativo al carbonato di calcio non and quantificato nel 2% (valore prudenziale rispetto al 3% e al 5% pattu contrattualmente per gli altri materiali), la ricostruzione dei mag ricavi non avrebbe potuto essere annullata tout court, ma so
rideterminata alla luce del valore ritenuto corretto dal Giud dell’appello” (ric., pp. 9, 11 s.).
7.5. In materia la Ctr osserva che “la ricostruzione opera dall’Ufficio non appare comunque totalmente attendibile” (sent. Ctr p. IV, evidenza aggiunta), il calcolo RAGIONE_SOCIALE sfrido in base alla percent media di umidità della materia prima, infatti, ha potuto essere calcol “solo con riferimento a due materiali che rappresentavano una piccola parte di materia prima utilizzata (brucite e carbonato di magnesio non essendo in possesso per il carbonato di calcio (che rappresentav la stragrande maggioranza RAGIONE_SOCIALE tonnellate di materiale utilizzato) un dato altrettanto attendibile” (ibidem), ed ha quindi ritenuto che il dato quantificato dall’Amministrazione finanziaria, ai fini della st dell’umidità propria del carbonato di calcio, calcolando la med dell’umidità riferibile ad altre materie prime, risultasse m attendibile del dato calcolato dalla società con analisi di campioni de specifica materia prima lavorata, e si è visto che l’RAGIONE_SOCIALE esprime in proposito riserve.
Occorre allora preliminarmente rilevare che dall’esame degli atti di causa emerge che l’ipotesi di disporre una Ctu per stimare percentuale di umidità media del carbonato di calcio ben avrebbe potuto essere valutata dalla Ctr, la quale non si esprime in proposi e deve prendersi atto che comunque il giudice dell’appello non replic alle contestazioni proposte dall’Ente impositore, in primo luogo materia di modalità di prelievo del campione esaminato nella consulenza di parte.
Deve, comunque, trovare applicazione il principio di diritto secondo cui “il giudice tributario del merito che ritenga s parzialmente fondato l’accertamento tributario, non deve annullarl integralmente, bensì ricalcolare quale sia il corretto ammontare d tributo cui deve essere assoggettato il contribuente”.
9.1. In proposito questa Corte regolatrice ha già avuto modo di chiarire che “il processo tributario è annoverabile tra quell “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamen dell’Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’avvi accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, RAGIONE_SOCIALEo i limiti posti domande di parte”, Cass. sez. V, 10.9.2020, n. 18777; essendosi già in precedenza specificato che “il processo tributario, pur introdo mediante l’impugnazione di un atto, ha ad oggetto il rapporto sostanziale posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE stesso, sicché il giudice, o ritenga invalido l’atto impositivo per motivi non formali, non pu limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, RAGIONE_SOCIALEo i limiti posti dalle domande parte, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione fatti e RAGIONE_SOCIALE prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., senza ch un lato, ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertament e, da un altro, determini una violazione del principio di corrisponden tra chiesto e pronunciato”, Cass. sez. VI-V, 15.10.2018, n. 25629. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
10. Il motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta quindi fondato e deve essere accolto per quanto di ragion cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustiz tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, la quale procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti.
La Corte,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado d
Marche perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare le spese lite del processo di legittimità tra le parti.