Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31554 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31554 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
Avviso di accertamento -Irpef -accertamento analitico-induttivo presunzioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4185/2019 R.G. proposto da: COGNOME, nella qualità di titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE ,
-resistente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, SEZIONE STACCATA SALERNO n. 6293/2018, depositata il 27/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME, titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, esercente uno stabilimento balneare in provincia di Salerno, un avviso di accertamento con il quale contestava maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Salerno che accoglieva solo parzialmente il ricorso rideterminando i ricavi in misura inferiore a quanto ritenuto dall’Ufficio .
Il contribuente ricorreva in appello, ma la C.t.r., con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della C.t.r. il contribuente ricorre per cassazione nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE la quale ha depositato nota intestata «atto di costituzione» ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale e dichiarando di non aver depositato tempestivo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 53 e 54 t.u.i.r.
Censura la sentenza impugnata per aver rideterminato i ricavi sulla scorta di un ragionamento presuntivo che assume essere privo dei caratteri di gravità precisione e concordanza. Osserva che le «presunzioni applicate» sarebbero in contrasto con i documenti prodotti in giudizio e, per l’effetto , argomenta nel merito in ordine alla erronea ricostruzione dei ricavi riferiti alla bassa stagione, all’alta stagione, ed anche alle «altre offerte». Aggiunge che la RAGIONE_SOCIALE, dopo aver rilevato che è onere del contribuente provare l’inesattezza della ricostruzione presuntiva, aveva ritenuto che il medesimo non fosse
stato assolto, nonostante avesse deposito «documentazione di legge comprovante tale ingiusta rideterminazione dei redditi».
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo e , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 cit.
Con una prima censura assume che la RAGIONE_SOCIALE ha omesso l’esame RAGIONE_SOCIALE doglianze avanzate in appello in ordine all ‘ omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili esibite già nella fase amministrativa.
Con una seconda censura afferma che l’art. 39, primo comma , lett, d) d.P.R. n. 600 del 1973 consente la rideterminazione presuntiva, anche in presenza di una contabilità correttamente tenuta, solo quando la stessa sia considerabile tanquam non esset, ovvero quando le scritture contabili siano palesemente e complessivamente inattendibili; che, invece, nella fattispecie in esame, l’accertamento era completamente «scollegato» dalle scritture contabili ed in sede ispettiva nulla era stato contestato circa l’ev entuale inattendibilità del dichiarato.
Deve esaminarsi preliminarmente la seconda censura di cui al secondo motivo in quanto con la medesima il ricorrente assume che l’Ufficio non potesse procedere all’accertamento secondo le modalità di cui all’art. 39, comma 1 lett d) d.P.R. n. 600 del 197 3, c.d. accertamento analitico induttivo, in mancanza del presupposto della totale inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, tali da poterle ritenerle tanquam non esset.
Il motivo è infondato.
3.1. Per procedere con l’ac certamento con metodo analiticoinduttivo è sufficiente anche una parziale inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili, nel senso che la incompletezza,
falsità od inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere del tutto dalle stesse, potendo, però, l’Ufficio utilizzare, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. (cfr. Cass. 18/12/2019 n. 33604).
Del resto, il discrimine tra l’accertamento con metodo analiticoinduttivo -cui è ricorso l’Ufficio nella fattispecie in esame e quello con metodo induttivo puro risiede, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l’Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ.; nel secondo caso, invece, le omissioni o le false od inesatte indicazioni sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l’attendibilità -e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento -anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l’Amministrazione finanziaria può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e RAGIONE_SOCIALE scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. (Cass. 04/10/2024, n. 26035).
Questa Corte, del resto, ha ripetutamente affermato che nell’ accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dall’art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo RAGIONE_SOCIALE scritture e RAGIONE_SOCIALE registrazioni contabili, l’atto di rettifica -qualora l’Ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando
la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata -è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori; pertanto, null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata anti-economicità RAGIONE_SOCIALE stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità RAGIONE_SOCIALE annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è, di regola, alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (Cass. 07/04/2025, n. 9131).
3.2. Nella fattispecie in esame, la RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE, nel ritenere legittimo il ricorso all’accertamento analitico -induttivo, si è attenuta a questi principi. Infatti – dopo aver precisato, nello svolgimento in fatto, che l’atto impositivo era scaturito da un accesso presso lo stabilimento balneare e sui dati contabili ed extracontabili emersi, nonché sulle dimensioni della struttura, del periodo in cui si era svolta l’attività, dei beni strumentali disponibili e dei costi nei periodi di bassa ed alta stagione – ha affermato, condividendo la sentenza di primo grado, che l’accertamento era privo di carenze in merito alla metodologia accertativa ed al percorso di determinazione di maggiori ricavi fondato sull’analisi di dati strutturali e contabili.
Il primo motivo è infondato.
4.1. La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE regole preposte alla prova presuntiva può prospettarsi o quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero quando fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; viceversa, non è ammissibile la critica che si concreti nella
diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.
Per altro, è consolidato il principio che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso. Inoltre, l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiede che egli dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Di conseguenza, il controllo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perché il significato RAGIONE_SOCIALE prove lo deve stabilire il giudice di merito. La Corte, inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se, confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass. 20/02/2024, n. 4583, Cass. 15/09/2022, n. 27250, Cass. 11/12/2023, n. 34374 Cass. 21/01/2015, n. 961).
4.2. La sentenza impugnata è conforme a questi principi.
In primo luogo, la C.t.r.si è riportata alla sentenza di primo grado che, a propria volta, aveva puntualmente individuato tutti gli elementi in ragione dei quali potevano ritenersi provati maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati (se pure inferiori a quelli originariamente accertati dall’Ufficio ). A tal fine deve rammentarsi che l a sentenza d’appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado. In secondo luogo, ha dato espressamente atto di quanto dedotto dal contribuente in ordine al ridotto utilizzo della struttura e all’applicazione di prezzi più bassi nei periodi di bassa stagione , precisando che tanto giustificava la riduzione dei ricavi già disposta in primo grado.
4.3. In conclusione, il ricorrente pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315).
Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è
conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).
La prima censura di cui al secondo motivo, con la quale si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi, è inammissibile.
5.1. Nell’ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall’art. 348 -ter , comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc civ. (nel testo rif ormulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appel lo, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. Sez. U. 21/09/2018, n. 22430).
5.2. Nella specie, posto che il giudizio d’appello è iniziato nel 2016, la doglianza è inammissibile poiché le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto (c.d. doppia conforme), si fondano sulle medesime ragioni di fatto e, del resto, parte ricorrente non ha nemmeno sostenuto il contrario. La sentenza di secondo grado, infatti, non ha fatto altro che esplicitare, per altro in maniera congrua e logica, il percorso motivazionale seguito dalla sentenza di primo grado.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese, stante la mancanza di attività difensiva da parte della resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME