Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13028 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13028 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15978/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente, ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA n. 46/2017 depositata il 12/01/2017.
sul ricorso iscritto al n. 16343/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE -controricorrente, ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA n. 47/2017 depositata il 12/01/2017.
sul ricorso iscritto al n. 16350/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente, ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA n. 48/2017 depositata il 12/01/2017.
Udite le relazioni svolte nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Per quanto riguarda il proc. n. 15978/2017 R.G., giova rilevare che in data 17/09/2008 l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce notificava alla RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. TVM020300364/2009, con il quale accertava, per l’anno di imposta 2005, maggiori ricavi pari ad € 266.213,14 e minori costi per € 5.072,00, determinando più elevati importi dovuti a titolo di IRAP, per € 11.529,00, e di IVA, per € 54.258,00. La società impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Lecce, contestando la metodologia utilizzata, la falsa applicazione dell’art. 39, comma 1 lett. D) del DPR n. 600/1973, nonché il difetto di motivazione dello stesso.
La CTP di Lecce con sentenza n. 712 del 19/11/2010 e depositata in data 3/12/2010 ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che ‘ il ricorso all’accertamento induttivo è avvenuto in presenza di contabilità analitica regolarmente tenuta, per cui il ricorso a quest’ultimo è consentito soltanto in presenza di una riscontrata puntuale inosservanza degli obblighi contabili ovvero la mancata registrazione di operazioni idonee a fornire il quadro delle presunzioni semplici previsto dall’art. 2729 c.c. ‘.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia evidenziando la circostanza che, nel caso di specie, l’Ufficio aveva proceduto ad accertamento analitico-induttivo e non induttivo puro.
La CTR di Bari sez. distaccata di Lecce, con sentenza n. 46/2017 del 12 ottobre 2017 e depositata in data 12 gennaio 2017, ha rigettato l’appello dell’Agenzia, condannandola al pagamento delle spese di giudizio.
Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è affidato a tre motivi.
La contribuente resiste con controricorso e deposita in data 12/02/2025 memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. con la quale chiede, ai sensi dell’art. 6 D.L. 119/2018, l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.
Con riferimento al proc. n. 16343/2017 R.G., necessita evidenziare che l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce, sulla base dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2009 già notificato alla Società RAGIONE_SOCIALE notificava ulteriore avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2009 relativo all’anno d’imposta 2005, con il quale rettificava ai sensi dell’art. 41 bis DPR n. 600 del 1973, il reddito da partecipazione imputato al socio COGNOME NOME rideterminato nella somma pari ad €169.455,00.
In data 11 dicembre 2009, il socio impugnava l’avviso di accertamento indicato evidenziando, in particolare, come il ricorso al metodo induttivo utilizzato dall’Ufficio fosse avvenuto in palese violazione dell’art. 39 comma 1 DPR 600/1973.
La CTP di Lecce, con sentenza n. 713/03/2010 del 3 dicembre 2010, accoglieva il ricorso del contribuente rilevando che ‘il ricorso all’accertamento induttivo è avvenuto in presenza di contabilità analitica regolarmente tenuta, per cui il ricorso a quest’ultimo è consentito soltanto in presenza di una riscontrata percentuale inosservanza degli obblighi contabili ovvero la mancata registrazione di operazioni idonee a fornire il quadro di presunzioni semplici previsto dall’art. 2729 c.c.’ .
L’Ufficio proponeva ricorso in appello dinanzi alla CTR di Bari sez. distaccata di Lecce, ritenendo che la pronuncia avesse erroneamente ritenuto che nel caso di specie fosse stato applicato il metodo induttivo puro, piuttosto che l’accertamento di tipo analitico-induttivo.
La CTR adita con sentenza n. 47/22/2017 del 12 gennaio 2017 rigettava l’appello dell’Ufficio e lo condannava al pagamento delle spese di giudizio.
L’Agenzia affida il proprio ricorso per cassazione a tre motivi.
Resiste il contribuente con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
Con riferimento al proc. n. 16350/2017 R.G. mette in conto osservare che l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce, sulla base dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2009 già notificato alla RAGIONE_SOCIALE notificava ulteriore avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2009 relativo all’anno d’imposta 2005, con il quale rettificava ai sensi dell’art. 41 bis DPR n. 600 del 1973, il reddito da partecipazione imputato al socio NOME COGNOME, rideterminato nella somma pari ad €169.455,00.
In data 11 dicembre 2009, il socio impugnava l’avviso di accertamento indicato evidenziando, in particolare, come il ricorso al metodo induttivo utilizzato dall’Ufficio fosse avvenuto in palese violazione dell’art. 39 comma 1 DPR 600/1973.
La CTP di Lecce, con sentenza n. 714/03/2010 del 3 dicembre 2010, accoglieva il ricorso del contribuente rilevando che ‘il ricorso all’accertamento induttivo è avvenuto in presenza di contabilità analitica regolarmente tenuta, per cui il ricorso a quest’ultimo è consentito soltanto in presenza di una riscontrata percentuale inosservanza degli obblighi contabili ovvero la mancata registrazione di operazioni idonee a fornire il quadro di presunzioni semplici previsto dall’art. 2729 c.c.’ .
L’Ufficio proponeva ricorso in appello dinanzi alla CTR di Bari sez. distaccata di Lecce, ritenendo che la pronuncia avesse erroneamente ritenuto che nel caso di specie fosse stato applicato il metodo induttivo puro, piuttosto che l’accertamento di tipo analitico-induttivo.
La CTR adita con sentenza n. 48/22/2017 del 12 gennaio 2017 ha rigettato l’appello dell’Ufficio, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio.
L’Agenzia affida il proprio ricorso per cassazione a tre motivi.
Resiste il contribuente con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel proc. n. 15978/2017 R.G. con il primo motivo del ricorso principale si contesta la violazione dell’art 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per aver la CTR emesso una pronuncia avente motivazione soltanto apparente nella quale viene esclusivamente confermata la decisione di primo grado e non è esplicitato l’ iter logico seguito per approdare alla decisione.
Con il secondo motivo del ricorso principale si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per aver la CTR omesso di valutare tutti gli elementi raccolti dall’Amministrazione finanziaria atti a dimostrare la ricostruzione dei ricavi attraverso il metodo analitico e la ponderazione del ricarico medio sul costo del venduto.
Con il terzo motivo del ricorso principale di ricorso si adombra la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. D) DPR n. 600/1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per aver la CTR ritenuto che la regolare tenuta delle scritture contabili fosse elemento di per sé sufficiente ad impedire il ricorso al metodo induttivo, senza considerare che il ricorso a quest’ultimo è consentito anche laddove siano individuati gli elementi, le circostanze e gli indizi rivelatori di uno scostamento irragionevole e non altrimenti giustificato nelle percentuali di ricarico.
Con l’ unico motivo di ricorso incidentale si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 38, co. 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in ragione dell’accertata tempestività della notifica e della ritenuta esistenza di motivi specifici di impugnazione.
Nel proc. n. 16343/2017 R.G., con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma n.4 c.p.c., per aver la CTR reso una pronuncia che in modo acritico recepisce la sentenza di primo grado senza valutare i motivi addotti dall’Ufficio a sostegno delle proprie tesi, né la documentazione depositata.
Con il secondo motivo di ricorso si adombra la violazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., laddove la CTR non ha tenuto in considerazione che la sentenza n. 46/22/2017 emessa dalla CTR di Bari, sez. distaccata di Lecce, tempestivamente impugnata dall’Agenzia, non è idonea ad assumere valenza di giudicato nel presente procedimento.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma primo, n. 4 c.p.c., avendo la CTR recepito in modo acritico e con affermazioni apodittiche quanto statuito dai giudici di primo grado in senso alla pronuncia n. 46/22/17 oggettivamente collegata alla decisione impugnata nel presente procedimento.
Con l’ unico motivo di ricorso incidentale si adombra la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 38, comma 3, D.Lgs n. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la CTR ritenuto tempestiva la notifica dell’atto d’appello, nonostante il contribuente avesse eccepito la tardività della stessa in quanto effettuata successivamente alla decadenza dei termini previsti dall’art. 327 c.p.c., così come modificato dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009.
Nel proc. n. 16350/2017 R.G. con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma n.4 c.p.c., per aver la CTR reso una pronuncia che in modo acritico recepisce la sentenza di primo grado senza valutare i motivi addotti dall’Ufficio a sostegno delle proprie tesi, né la documentazione depositata.
Con il secondo motivo di ricorso si adombra la violazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., laddove la CTR non ha tenuto in considerazione che la sentenza n. 46/22/2017 emessa dalla CTR di Bari, sez. distaccata di Lecce, tempestivamente impugnata dall’Agenzia, non è idonea ad assumere valenza di giudicato nel presente procedimento.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma primo, n. 4 c.p.c., avendo la CTR recepito in modo acritico e con affermazioni apodittiche quanto statuito dai giudici di primo grado in senso alla pronuncia n. 46/22/17 oggettivamente collegata alla decisione impugnata nel presente procedimento.
Con l’ unico motivo di ricorso incidentale si adombra la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 38, comma 3, D.Lgs n. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la CTR ritenuto tempestiva la notifica dell’atto d’appello, nonostante il contribuente avesse eccepito la tardività della stessa in quanto effettuata successivamente alla decadenza dei termini previsti dall’art. 327 c.p.c., così come modificato dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009.
Occorre preliminarmente riunire i procedimenti recanti i nn. 16343/2017 e 16350 R.G. al proc. n. 15978/2017 R.G., alla luce della connessione postulata dall’oggetto della lite, nel cui perimetro rientra, tra l’altro, l’accertamento nei confronti di società di persone e dei conseguenti redditi di partecipazione dei soci. Tutti e tre i
ricorsi presentano, d’altronde, con ogni evidenza motivi del tutto sovrapponibili.
Su queste premesse va disposta l’acquisizione, a cura della cancelleria, dei fascicoli dei giudizi d’appello relativi ai tre procedimenti riuniti; s’impone, infatti, la verifica della tempestività della notifica dei gravami di merito.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo. Dispone l’acquisizione, a cura della cancelleria, dei fascicoli dei giudizi d’appello relativi ai tre procedimenti riuniti recanti i nn. 15978/2017, 16343/2017 e 16350/2017 R.G.
Così deciso in Roma, il 13/03/2025.