Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8200 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8200 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2023
RAGIONE_SOCIALE;
Oggetto:
accertamento analitico induttivo percentuale di ricarico – presunzioni
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2388 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 201 6 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
–
resistente
–
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5793/07/2015, depositata in data 15 giugno 2015;
udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del giorno 8 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
Fatti di causa
Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva notificato alla società RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale , relativamente all’anno di imposta 2007, aveva contestato una maggiore Ires, Irap ed Iva, avendo rideterminato la percentuale di ricarico nella misura del 16,08% RAGIONE_SOCIALE vendite dei prodotti inventariati; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli la quale aveva ritenuto di dovere tenere conto RAGIONE_SOCIALE vendite promozionali e di stock, che incidevano nella misura del 10% sulle vendite totali, nonché della circostanza che l’accertamento di ricavi non dichiarati per l’anno 2007 era basato su di una mera presunzione, cioè sulla percentuale di ricarico applicata per l’anno 20 12; l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva quindi proposto appello.
La Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello , in particolare ha ritenuto che: tenuto conto dei principi giurisprudenziali relativi ai presupposti per l’accertamento analitico -induttivo, nella fattispecie erano corretti sia l’accertam ento analitico induttivo che l’applicazione de l criterio della media ponderata; correttamente, inoltre, era stata utilizzata la percentuale di ricarico di altra precedente annualità; in questo contesto, tenuto conto dei poteri attribuiti al giudice tributario, poteva procedersi ad una rideterminazione della percentuale di ricarico nella misura minore del 14,47%, tenuto conto dell’incidenza del 10% , già accertata dal
giudice di primo grado, RAGIONE_SOCIALE vendite promozionali e di stock su quelle generali.
Avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso affidato a due motivi di censura; il ricorso risulta sottoscritto anche da soggetti non abilitati all’esercizio della professione forense e, a fortiori, privi dei requisiti di cui all’art. 365, cod. proc. civ. per la difesa dinanzi a questa Corte.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato un atto, denominato di costituzione, con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione .
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, va evidenziato che il ricorso risulta sottoscritto anche da soggetti non abilitati all’esercizio della professione forense e, a fortiori , privi dei requisiti di cui all’art. 365, cod. proc. civ., per la difesa dinanzi a questa Corte.
Con riferimento ai motivi di censura prospettati, va osservato che gli stessi sono stati differenziati con due diverse numerazioni e diversa specificazione dei presupposti della ragione di doglianza, ma il contenuto degli stessi è comune ad entrambi, senza alcuna distinzione.
In particolare, il primo motivo è rubricato: ‘ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia’; il secondo motivo è rubricato: ‘ violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto’; segue, come detto, l’esplicitazione, in un unico contesto, RAGIONE_SOCIALE ragioni di censura riferite ad entrambi i motivi. In particolare, nell’unitario ed indistinto contenuto, parte ricorrente lamenta che non era emersa alcuna irregolarità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e che solo nel caso di riscontri obiettivi della incompletezza, falsità o inesattezza dei dati l’amministrazione finanziaria può fare
ricorso all’accertamento analitico -induttivo, purché basato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
Sotto tale profilo, evidenzia parte ricorrente, non avrebbe potuto attingersi ai dati medi di settore, il cui scostamento non può autonomamente fondare un accertamento analitico-induttivo, essendo necessari ulteriori elementi presuntivi a supporto.
D’altro lato, secondo parte ricorrente, non avrebbe potuto farsi riferimento ai dati relativi al 2012, essendo il risultato una ‘ estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei (gli articoli in magazzino al 27 settembre 2012 erano simili ma non gli stessi esitati nel corso dell’anno 2007, il mercato viveva congiunture diverse, la clientela ed i fornitori non sono tutti gli stessi), che fissa soltanto una regola di esperienza per cui tali valori in nessun caso possono giustificare presunzioni qualificati come gravi, precise e concordati’.
Lamenta, quindi, parte ricorrente che il giudice del gravame non avrebbe svolto alcuna considerazione ai fini della ritenuta legittimità del metodo analitico induttivo applicato.
Inoltre, parte ricorrente censura la statuizione del giudice del gravame in ordine alla legittimità del metodo utilizzato della media ponderata, non risultando accertata la antieconomicità dell’attiva svolta.
Si evidenzia, altresì, di avere prodotto documentazione idonea in ordine: alla non correttezza del calcolo effettuato, essendo errato di circa tre punti percentuali; alla circostanza che nel calcolo della media ponderata vi erano articoli fuori mercato ovvero altri articoli che altro non erano che fondi di magazzino invendibili; ovvero al fatto che la ricarica applicata sui diversi articoli variava da prodotto a prodotto e che la composizione del magazzino del 2007 era diversa da quella del 2012.
Si lamenta, infine, la non corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE regole in materia di riparti zione dell’onere della prova , avendo la ricorrente dato prova di vendite sottocosto, tenuto, altresì, conto della
circostanza che la stessa rideterminazione della percentuale di ricarico in virtù RAGIONE_SOCIALE vendite a stock era da considerarsi apodittica, in quanto non suffragata da alcun elemento di riscontro.
I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono inammissibili.
Come già evidenziato, parte ricorrente prospetta, nell’ambito di un unico contenuto, vizi relativi sia alla violazione di legge che alla motivazione della pronuncia censurata, senza che sia possibile evincere, nell’ambito del medesimo ed unitario contenuto censorio, le specifiche ragioni di doglianza riferibili all’una o all’altra prospettazione di censura, incorrendo, in tal modo, nella violazione del principio di specificità dei motivi, di cui all’art. art. 366, primo comma n. 4), cod. proc. civ..
In questo ambito, l ‘omesso richiamo ad uno dei vizi indicati dall’art. 360, cod., proc. civ., nonché il generico riferimento, quanto al primo motivo, ad un presunto vizio di motivazione e, quanto al secondo, alla violazione ed errata applicazione di norme di diritto, nonché la trattazione indistinta dei due motivi, non consentono di individuare in maniera chiara e precisa quali siano i punti contestati della sentenza impugnata e con essi i motivi del dissenso (Cass. civ., n. 27199/2017).
D’altro lato, con riferimento al prospettato vizio di violazione di legge, nella intestazione del motivo di ricorso risulta solo enunciato il suddetto vizio, senza alcuna specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE norme di legge che si assumono violate.
Parte della ragione di doglianza si basa sulla non corretta applicazione della previsione di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), cit., e sulla circostanza che il ricorso al metodo analitico-induttivo può basarsi unicamente su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, non riscontrabili nella fattispecie, secondo l’assunto di parte ricorrente.
Tuttavia, la ragione di censura non tiene conto della circostanza che il giudice del gravame ha ritenuto corretto l’utilizzo del metodo
applicato facendo riferimento sia agli arresti di questa Corte, che si sono basati sulla presenza di irregolarità formali RAGIONE_SOCIALE scritture contabili gravi, ripetute e numerose, tali da rendere inattendibili i dati esposti, sia all’ipotesi di presenza di scritture contabili formalmente corrette che, tuttavia, non escludono la legittimità dell’accertamento analitico -induttivo nel caso in cui la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità.
Con questi profili, sulla base dei quali il giudice del gravame ha ritenuto legittimo il ricorso al metodo analitico induttivo ed alla media ponderata, non si confronta in alcun modo il presente motivo di ricorso, limitandosi a prospettare genericamente quali siano i presupposti dell’accertamento analitico -induttivo, senza ulteriore specificazione e senza alcuna specifica indicazione ed allegazione dei presupposti sulla cui base era stata attivata la pretesa impositiva.
Anche gli ulteriori profili orientati a far valere la non omogeneità dei dati utilizzati nel 2012 rispetto a quelli dell’anno 2007, oggetto di verifica, la mancata considerazione dell’errore nel calcolo della percentuale, la circostanza che nel calcolo della media ponderata vi erano articoli fuori mercato ovvero altri articoli che altro non erano che fondi di magazzino invendibili, ovvero ancora il fatto che la ricarica applicata sui diversi articoli variava da prodotto a prodotto e che la composizione del magazzino del 2007 era diversa da quella del 2012, risultano prospettati in violazione del principio di specificità.
Ne consegue l’inammissibilità dei motivi ed il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, addì 8 novembre 2022.