Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31972 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31972 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8956 -20 18 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale dei predetti difensori;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:
Oggetto:
TRIBUTI –
accertamenti bancari
EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5207/09/2017 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 14/09/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del
24 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE, a seguito di discrasie emergenti dalle dichiarazioni reddituali relative all’anno d’imposta 2008 presentate del contribuente, esercente l’att ività di commercio all’ingrosso di abbigliamento ed accessori, in particolare tra i ricavi dichiarati ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette (pari a euro 1.271.174,00) ed il volume di affari dichiarato ai fini IVA (pari a euro 1.025.362,00), accertava un maggior re ddito d’impresa che recuperava a tassazione.
1.1. La CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Roma rigettava il ricorso con sentenza che la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Lazio confermava rigettando l’appello del contribuente.
1.2. Sostenevano i giudici di appello che l’amministrazione finanziaria aveva correttamente fatto ricorso all’accertamento analiticoinduttivo di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 stante le ripetute irregolarità commesse dal contribuente nella redazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali, « significative di imperizia contabile e di ignoranza della tecnica di redazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali » e non imputabili ad errori di calcolo o di trascrizione, come dal medesimo dedotto. Peraltro, sul rilievo che i registri contabili non erano sottoposti ad alcuna preventiva vidimazione e non erano stati acquisiti in sede di accesso, ma consegnati dal contribuente successivamente, a seguito di apposito questionario, non era garantita la veridicità del loro
contenuto. Inoltre, anche l’allegato 11 relativo alla situazione economica al 31/12/2008, che il contribuente dichiarava essere stata ‘opportunamente depurata degli errori contabili’, conteneva RAGIONE_SOCIALE ulteriori incongruenze in quanto, applicando il ricarico del 70 per cento indicato dallo stesso contribuente, in linea con quello risultante dagli studi di settore, sul complessivo valore RAGIONE_SOCIALE merci a disposizione per la rivendita, si otteneva un ricavo complessivo di 1.118.940,00 euro « senz’altro più correla to con il volume di affari indicato nelle dichiarazioni fiscali pari ad euro 1.271.174,00 rispetto ai ricavi dichiarati di soli euro 443.506 ». Sostenevano, inoltre, che dall’esame RAGIONE_SOCIALE 17 fatture, peraltro emesse nel limitato periodo luglio-dicembre 2008, « come se nel primo semestre non fosse stata svolta alcuna attività », « si evince che l’attività svolta è quella di magazzino all’ingrosso di abbigliamento nei confronti del quale non si giustifica la presenza del registro corrispettivi che è riservato ai commercianti al dettaglio muniti di misuratore fiscale del quale non vi è alcuna prova così come degli scontrini fiscali a supporto ». I giudici di appello, quindi, ritenevano ipotizzabile che il fatturato del primo semestre fosse stato occultato « non essendo vigente nell’anno 2008 l’obbligo dell’invio annuale incrociato RAGIONE_SOCIALE fatture emesse e ricevute e non essendo stata data alcuna prova di tale inerzia ».
1.3. Sulla base di queste considerazioni i giudici di appello ritenevano infondato il motivo con cui il contribuente aveva lamentato l’errata applicazione del metodo analitico -induttivo applicato dall’amministrazione finanziaria e ritenevano infondato il m otivo con cui il contribuente aveva eccepito il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato sostenendo la non immediata applicabilità al processo tributario RAGIONE_SOCIALE disposizioni sul procedimento amministrativo di cui all’art. 3 della legge 2 41 del 1990, fondato sul contraddittorio endoprocedimentale che sostenevano essere stato instaurato sin dalla
fase dell’accertamento acquisendo la documentazione spontaneamente esibita dal contribuente.
Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000, 3 della legge n. 241 del 1990 e 112 cod. proc. civ.
1.1. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato il motivo di appello incentrato sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento in ragione della non immediata applicabilità al processo tributario RAGIONE_SOCIALE norme sul procedimento amministrativo e del rispetto del contraddittorio, precisando al riguardo di non aver mai sollevato a tale ultimo riguardo alcuna censura.
1.2. Il motivo, che diversamente da quanto sostiene la controricorrente è ammissibile avendo il ricorrente allegato, in ossequio all’onere di specificità dei motivi di ricorso, l’avviso di accertamento impugnato, è comunque infondato.
1.3. Invero, la circostanza che i giudici di appello abbiano escluso la « immediata applicabilità al processo tributario RAGIONE_SOCIALE norme sul procedimento amministrativo », non è di per sé decisiva in quanto, comunque, i giudici di appello hanno ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e rigettato il motivo sul rilievo che l’avviso di accertamento era correttamente e congruamente motivato.
1.4. Confermano tale assunto le considerazioni svolte dallo stesso ricorrente nella censura in esame, là dove afferma che, « a fronte RAGIONE_SOCIALE incongruenze rilevate dalla Amministrazione », aveva dedotto che le stesse erano da imputarsi a meri errori materiali posti in essere dai soggetti incaricati di redigere le dichiarazioni fiscali e che
l’amministrazione finanziaria aveva rilevato dall’esame del bilancio e della dichiarazione dei redditi che emergevano differenze rispetto ai costi documentati ed aveva persino negato, « in guisa del tutto apodittica, ogni validità alla documentazione presentata dal contribuente in sede di accertamento con adesione », con apposita motivazione resa a pag. 5 del provvedimento impugnato (v. ricorso, pag. 8), che, pertanto, non ne era priva.
1.5. Ma in ogni caso, rileva il Collegio che l’atto impositivo, che è allegato al ricorso, contiene una motivazione idonea a consentire al destinatario di conoscere esattamente la pretesa erariale, individuata nel “petitum” e nella “causa petendi”, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria (cfr. Cass. n. 30039/2018; v. anche Cass. n. 34906/2024; n. 26336/2024). Peraltro, in considerazione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte nel motivo in esame, in particolare sul non adeguato esame da parte dell’amministrazione finanziaria della documentazione contabile prodotta dal contribuente, a suo dire « idonea a dimostrare le componenti attive e passive del propr io reddito d’impresa » (ricorrente, pag. 7), deve precisarsi che «La motivazione dell’avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell’atto impositivo, distinto da quello dell’effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l’indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria operanti nell’eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa» (Cass. n. 4639/2020, cit.; v. anche Cass. n. 8399/2013).
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per extrapetizione, in violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
2.2. E’ noto che il vizio di extrapetizione sussiste quando il giudice pronuncia oltre i limiti della domanda e RAGIONE_SOCIALE eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (cfr., ex multis , Cass. n. 15368/2022; n. 8048/2019). Nulla di tutto questo è avvenuto nel caso di specie e nemmeno ciò è oggetto della censura in esame in cui, piuttosto, il ricorrente lamenta che i giudici di appello abbiano individuato dall’esame della documentazione prodotta agli atti del giudizio, ragioni di inattendibilità della contabilità del contribuente che non erano state dedotte nell’avviso di accertamento. Orbene, l’accertamento del la veridicità di tale affermazione, contestata dalla controricorrente, è resa del tutto superflua non solo dal rilievo che i giudici di appello non abbiano comunque attribuito rilevanza agli stessi elementi addotti dall’amministrazione finanziaria a dimostrazione dell’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili del contribuente, ma anche e soprattutto dalla considerazione che i giudici di appello ben potevano formarsi un autonomo convincimento circa l’attendibilità o meno di quelle scritture sulla base della documentazione prodotta agli atti del giudizio, che avevano il dovere di esaminare e valorizzare a fini decisori. Al riguardo è utile ricordare quanto affermato da Cass. n. 19241/2024 secondo cui «Il giudice può, ai fini della decisione, valorizzare un documento in senso sfavorevole alla parte che lo ha prodotto nonostante che la parte medesima abbia dichiarato di non volersi più avvalere di esso. Ed invero, l’utilizzazione di tale documento non soltanto non RAGIONE_SOCIALEa vizio di extrapetizione, il quale riguarda soltanto l ‘ ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione, ma risponde anche al principio per cui il giudice è libero di utilizzare tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti e può, quindi, trarre elementi di prova in danno di una parte dalle
risultanze istruttorie acquisite su iniziativa di questa, ancorché la parte medesima dichiari di non volersi più avvalere di tale risultanze».
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 633 del 1972.
3.1. Sostiene che « la Commissione non ha correttamente delineato il nucleo precettivo del summenzionato art. 39, I comma, lette ‘d’ del DPR n. 600/73, dal momento che la predetta disposizione è stata palesemente indicata in modo parziale e con esclusivo riferimento al presupposto di fatto contemplato dalla relativa fattispecie (costituito dalla riscontrata esistenza della inattendibilità e/o incompletezza della documentazione fiscale) in un contesto in cui non è stata fatta alcuna menzione (e, conseguentemente, alcuna concreta applicazione) della parte precettiva che facoltizza l’Amministrazione ad integrare le lacune riscontrate mediante il ricorso a presunzioni, gravi, precisi e concordanti ». Sostiene, inoltre, che i giudici di appello non avevano riscontrato l’assenza di valide presunzioni del maggior reddito accertato e ripreso a tassazione.
3.2. Il motivo è manifestamente infondato.
3.3. L’accertamento analitico -induttivo, di cui alla disposizione censurata, presuppone l’ intrinseca inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabil i che si ha quando l’ incompletezza, la falsità o l’ inesattezza degli elementi in esse indicati non è tale da consentire di prescindere dalle stesse, dovendo l’Ufficio accertatore completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. (in tal senso cfr. Cass. n. 26035/2024).
3.4. Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata, con accertamento in fatto non adeguatamente contestato, così esponendosi il motivo in esame anche al rilievo di inammissibilità, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE irregolarità riscontrate dall’amministrazione finanzi aria
nelle scritture contabili e, conseguentemente, nelle dichiarazioni reddituali, facendo espresso riferimento alle « gravi irregolarità metodologiche (ingrosso e dettaglio promiscuamente esercitati anche se vietati nello stesso luogo), fiscali (errori nelle dichiarazioni IVA, IRAP e REDDITI) riconosciute per vere dallo stesso contribuente e per l’inattendibilità della co ntabilità nel suo complesso mancando la prova certa della sua datazione e sia per la mancata prova degli scontrini fiscali a supporto del registro dei corrispettivi e sia per la indimostrata mancata emissione di fatture per la vendita all’ingrosso nel primo semestre ».
3.5. Trattasi di irregolarità nella tenuta della contabilità e di inequivocabili errori nelle dichiarazioni reddituali -peraltro, pacificamente ammessi dallo stesso contribuente che ne ha vanamente attribuito la responsabilità ai soggetti incaricati di redigerle ed ha all’uopo prodotto nel giudizio di merito un allegato (il n. 11) relativo alla situazione economica al 31/12/2008, che il contribuente stesso ha dichiarato ‘opportunamente depurata degli errori contabili’ che legittimavano il ricorso da part e dell’amministrazione finanziaria all’accertamento analitico -induttivo.
3.6. Quanto a quella che il contribuente definisce la ‘parte precettiva’ della disposizione in esame, la sentenza impugnata dà conto RAGIONE_SOCIALE presunzioni utilizzate dall’amministrazione finanziaria per ricostruire il reddito della ditta accertata e fondarvi la pretesa impositiva. Al riguardo, il richiamo alla percentuale di ricarico dichiarata dallo stesso contribuente ed applicata sull’entità RAGIONE_SOCIALE merci che lo stesso aveva avuto a disposizione nell’anno 2008, a cui è stato attribuito il valore ricavato dalle stesse risultanze contabili, è di per sé sufficiente a delineare in maniera chiara l’infondatezza della tesi di parte ricorrente.
In estrema sintesi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nei confronti della controricorrente, che liquida in euro 8.200,00 per compensi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore RAGIONE_SOCIALEo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME