Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31560 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31560 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14122/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali ex soci RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, disciolta per mutuo consenso e cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 21.9.2017, rappresentati e difesi per procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma, nonchè congiuntamente e disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO del foro di Asti
– ricorrenti –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato pro tempore, -controricorrente –
avverso la sentenza nr. 115/4/2019, depositata dalla CTR del Piemonte in data 21.1.2019, non notificata ;
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES, IVA, IRAP nei confronti di RAGIONE_SOCIALE– metodo analitico induttivo -maggiori ricaviimputazione utili extracontabili ai soci.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 5.11.2025;
FATTI DI CAUSA
Con separati ricorsi la società RAGIONE_SOCIALE e i soci COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnavano l’avviso di accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base del P.V.C. del 14.4.2015, con il quale si accertavano con metodo analitico induttivo maggiori ricavi non dichiarati per l’anno di imposta 2013, nonchè gli avvisi di accertamento notificati ai singoli soci, in relazione al presunto maggior reddito di partecipazione ad essi imputato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del T.U.I.R..
La C.T.P. di Asti, riuniti i ricorsi, li accoglieva integralmente, ritenendo che l”antieconomicità riferita ad un solo anno di imposta non costituiva presunzione e grave, precisa e concordante tale da legittimare l’accertamento, essendo necessari ulteriori elementi. Vi era solo il legittimo sospetto che la società non dichiarasse tutti i ricavi, ma questo poteva convivere con una diversa ipotesi ossia che la società avesse provato a continuare l’attività almeno per un altro anno, nonostante la crisi economica.
La C.T.R. del Piemonte, adita dall’RAGIONE_SOCIALE, accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo accertati i maggiori ricavi nella minor misura determinata dall’Ufficio in sede di mediazione.
COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella dichiarata qualità, propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
E’ stata fissata l’adunanza camerale del 5.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano «l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e la violazione e/o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 1, lettera d) d.p.r. n. 600/73, ai sensi
RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. », assumendo che la C.T.R. non aveva tenuto conto del fatto che negli anni dal 2013 al 2016, allorquando gli utili prodotti erano esigui, l’antieconomicità RAGIONE_SOCIALEa gestione era stata bilanciata dallo svolgimento di altre attività commerciali svolte dal gruppo familiare RAGIONE_SOCIALE, in quanto NOME, socio accomandante era pure socio insieme alla moglie RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, titolare RAGIONE_SOCIALE‘albergo Borgo Vecchio, mentre il socio accomandatario COGNOME NOME, figlio di COGNOME NOME, aveva dato vita alla società RAGIONE_SOCIALE, sempre in Montegrosso d’Asti come le altre società, avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, per aggiungere l’attività di ristorazione all’attività alberghiera, attività tuttavia pesantemente penalizzate dalla crisi economica successiva al 2010. Dunque, l’antieconomicità RAGIONE_SOCIALEa gestione nel periodo dal 2013 al 2016 era ampiamente giustificata dalla scelta di contare sull’aiuto economico RAGIONE_SOCIALE altre due società.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Osserva la Corte che in forza RAGIONE_SOCIALEa ormai sua costante giurisprudenza sul punto (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15242 del 12/09/2012), è inammissibile il motivo di ricorso che presenti la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello RAGIONE_SOCIALEa violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere RAGIONE_SOCIALEa violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, che richiede la puntuale e analitica
indicazione RAGIONE_SOCIALEa sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione, che richiede la precisa identificazione RAGIONE_SOCIALE affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa RAGIONE_SOCIALE questioni concernenti l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite al processo e il merito RAGIONE_SOCIALEa causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.
1.3.In ogni caso, i ricorrenti non spiegano come la contemporanea esistenza di altre due società, l’una avente ad oggetto la gestione di un albergo e l’altra avente ad oggetto la gestione di un bar ristorante al servizio RAGIONE_SOCIALE‘albergo, potesse costituire elemento decisivo per escludere l’antieconomicità RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALEa società oggetto del presente giudizio, sul presupposto che l’attività era continuata nonostante gli scarsi risultati economici perché i soci contavano sull’apporto RAGIONE_SOCIALE altre due società, che gli stessi ricorrenti ammettono essere anche esse in crisi dal 2011.
1.4 . Quanto alla dedotta insufficienza RAGIONE_SOCIALE‘antieconomicità quale presupposto del ricorso al metodo analitico induttivo di ricostruzione dei ricavi, i ricorrenti non si confrontano in modo specifico con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, nella parte in cui si spiega diffusamente per quali motivi il metodo analitico induttivo era da ritenersi legittimo (cfr. pagina 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). Peraltro, è consolidato l’orientamento di questa Corte ( tra le più recenti, Cass. 21130/2018), secondo cui in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi che di accertamento ai fini IVA, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la
legittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento analitico -induttivo del reddito d’impresa, sempre che la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente e sostanzialmente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri RAGIONE_SOCIALEa ragionevolezza, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘antieconomicità del comportamento dei contribuenti. Anche in siffatta ipotesi, pertanto, è consentito all’ufficio dubitare RAGIONE_SOCIALEa veridicità RAGIONE_SOCIALE operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ai 1 fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e RAGIONE_SOCIALE‘Iva.» (Cass. n. 6951/2017; Cass. n. 4312/2015; Cass. n. 6849/2009; Cass. n.13319/2011).
2.Con il secondo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 6900/73, art. 54 d.p.r. n. 633/72, artt. 2697 e 2729 c.c., art. 115 c.p.c.» , i ricorrenti deducono che la C.T.R. avrebbe inferito da un fatto impropriamente qualificato come notorio (il quantitativo di caffè necessario per una tazzina di caffè) un altro fatto ignoto, ossia che ad ogni caffè somministrato corrispondesse un pasto del ristorante. In pratica, la C.T.R. avrebbe utilizzato una doppia presunzione ed illegittimamente utilizzato dati di comune esperienza.
3.Con il terzo motivo, rubricato « violazione e/o omessa applicazione degli articoli 36 del decreto legislativo n. 546/92 e art. 132 c.p.c. », i ricorrenti lamentano motivazione meramente apparente, in quanto costituita dal mero rinvio alle deduzioni difensive RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Partendo per ragioni di priorità logica dall’esame del terzo motivo, esso va ritenuto infondato. Leggendo la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si ricava che i giudici del gravame hanno condiviso e fatto propria la metodologia utilizzata dall’A.F. per quantificare la quantità di materia prima necessaria a preparare una tazzina di caffè, richiamando ‘ le indicazioni generali del RAGIONE_SOCIALE per le modalità da seguire nel corso dei controlli di quel tipo’, a fronte RAGIONE_SOCIALE quali ‘ la contribuente ha
richiesto di considerare 8 grammi per tazzina senza addurre alcuna argomentazione e, soprattutto, una qualche dimostrazione probatoria in merito alla maggiore attendibilità di tale stima; ha inoltre espressamente tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa parallela attività di bar, secondo l’incidenza percentuale indicata dalla stessa società in sede di dichiarazione integrativa a modifica RAGIONE_SOCIALEo studio di settore e pure RAGIONE_SOCIALEa quota di autoconsumo riconosciuta dall’Ufficio nella proposta transattiva avanzata in sede di mediazione. Appare pertanto evidente che la motivazione sia ben al di sopra del ‘minimo costituzionale’, apparendo analitica e priva di vizi logici.
Anche il secondo motivo è infondato.
4.1.Come ammettono gli stessi ricorrenti nel corpo del ricorso gli accertatori, a fronte di una contabilità inattendibile e RAGIONE_SOCIALEa pacifica antieconomicità RAGIONE_SOCIALEa gestione, sono partiti da un fatto certo ( la quantità di caffè acquistato e risultante dalle fatture di acquisto) e considerato la quantità di materia prima normalmente necessaria per preparare una tazzina di caffè, che non può definirsi fatto notorio o dato di comune esperienza individuato d’ufficio dai giudici del gravame, dal momento che il dato, come specificato dai giudici di appello, è stato desunto da parametri tecnici relativi al caffè espresso italiano certificato, richiamati nell’avviso di accertamento e previsti dalle Metodologie di controllo approvate dal RAGIONE_SOCIALE. A fronte di tale parametro, avente valore presuntivo qualificato, spettava pertanto ai ricorrenti fornire prova contraria.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Spese secondo soccombenza.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida in euro 2.900,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)