Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24559 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22210/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 248/22/2016, depositata il 22 febbraio 2016;
DI
AVVISO
ACCERTAMENTO
–
IRES-
IRAP-IVA 2008
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza in camera di consiglio del 10 maggio 2024 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
A seguito di verifica fiscale, l’RAGIONE_SOCIALE emetteva avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di materiali da costruzione, a seguito di pregresso processo verbale di constatazione, che veniva richiamato nella motivazione dell’atto, notificato in data 21 ap rile 2011.
Con tale avviso di accertamento veniva rideterminato il reddito d’impresa conseguito per l’anno 2008, sulla base di n. 8 rilievi riguardanti costi non ammessi in detrazione (in quanto non inerenti, non di competenza o non validamente documentati) e ricavi non contabilizzati e non dichiarati, con conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALE imposte IRES, IRAP ed IVA e relativi interessi e sanzioni.
I rilievi n. 6 e n. 8 venivano annullati in autotutela dall’Ufficio, che rideterminava quindi la pretesa erariale con l’atto n. NUMERO_DOCUMENTO.
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento limitatamente ai rilievi nn. 1, 2, 5, 6 e 8 con ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 154/13/2013, depositata il 6 nove mbre 2013, lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento in relazione ai rilievi oggetto di impugnazione, e condannando l’Ufficio alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza n. 248/22/2016,
pronunciata il 3 dicembre 2015 e depositata in segreteria il 22 febbraio 2016, rigettava l’appello, compensando le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 26 settembre 2016).
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Con decreto del 16 febbraio 2024 è stata quindi fissata per l ‘adunanza camera di consiglio del 10 maggio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
La controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Preliminarmente, deve rilevarsi che la richiesta di definizione agevolata depositata dalla società contribuente ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, non riguarda l’avviso di accertamento oggetto di impugnazione nel presente giudizio, facendosi in essa riferimento all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2009 , ed oggetto di impugnazione in altro giudizio (n. 24036/2017 R.G., definito con ordinanza di questa Corte n. 4024 del 12 febbraio 2019). Conseguentemente, tale richiesta di sospensione non può trovare accoglimento.
Il ricorso in oggetto è affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice.
Rileva, in particolare, l’Ufficio ricorrente che la decisione impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado che
aveva accolto il ricorso della contribuente, aveva omesso di pronunciarsi in relazione al motivo di appello riguardante il rilievo num. 5) formulato nell’avviso di accertamento, attinente al recupero a tassazione di una serie di costi per consulenze legali, ritenute indeducibili per difetto di inerenza.
2.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 2697 e 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, l’Ufficio che la RAGIONE_SOCIALE aveva erroneamente ritenuto che, ai fini dell’accertamento, non vi fossero i presupposti per l’applicazione del metodo analitico -induttivo, stante l’assenza di irregolarità nelle scritture contabili.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, formulato in via ulteriormente subordinata, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, l’Ufficio che la RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di esaminare il quadro indiziario posto a fondamento dell’accertamento, costituito da una serie di circostanze di fatto quali l’esistenza di un ricarico negativo privo di qualunque giustificazi one, e l’esistenza di versamenti dei soci sforniti di adeguata giustificazione.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
3.1. Il primo motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la corte territoriale, sia pure succintamente, ha esaminato i profili attinenti al rilievo num. 5) dell’avviso di accertamento (recupero RAGIONE_SOCIALE spese legali), rigettando il relativo motivo in quanto ha r itenuto che l’Ufficio non abbia «fornito motivazioni convincenti».
Da tale passaggio si evince che il relativo motivo è stato preso in considerazione, ma che è stato ritenuto infondato (al più, ove la ricorrente si fosse voluta dolere della mancanza di motivazione circa il rigetto in parte qua dell’appello, avrebbe dovuto proporre un motivo riguardante la violazione di legge e la mancanza di motivazione sul punto: cfr., da ultimo, Cass. 8 maggio 2023, n. 12131; Cass. 13 ottobre 2022, n. 29952).
3.2. Il secondo motivo è invece fondato.
Nel caso di specie, è pacifico che si verta in un’ipotesi di accertamento analiticoinduttivo, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d ), del d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972.
In tale ipotesi, come è noto, l’Ufficio può procedere ad accertamento, pur in presenza di scritture contabili formalmente regolari, quando risultino attività non dichiarate o passività inesistenti, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Orbene, nel caso di specie, in sede di verifica sono emersi una serie di elementi presuntivi, che, da un lato facevano ritenere l’esistenza di ricavi non dichiarati ( esistenza di un ricarico negativo nella categoria moquette-marmo-legno; mancanza di prova in ordine a versamenti asseritamente effettuati dai soci), e, dall’altro, l’inesistenza di costi dedotti dall’imponibile.
Tale situazione integrava pertanto sicuramente i presupposti per procedere ad accertamento analitico-induttivo ex artt. 39, comma 1, lett. d ), d.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, indipendentemente alla regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili riscontrata dalla corte regionale.
2.3. Il terzo motivo, formulato in via subordinata, deve ritenersi assorbito.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al secondo motivo, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, la quale procederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2024.