Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5546 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5546  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1116/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la  CANCELLERIA  della  CORTE  di  CASSAZIONE,  rappresentato  e difeso  dall’avvocato  COGNOME  (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO,  presso  l’AVVOCATURA  GENERALE  DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 4485/2016 depositata il 20/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE impugnava in appello la sentenza della CTP di Agrigento che aveva  accolto il ricorso della contribuente, esercente  l’attività di commercio  al  dettaglio  di  confezioni  di
abbigliamento  per  adulti,  avverso  un  avviso  di  accertamento. Mediante  detto  atto  impositivo,  con  riferimento  all’anno  2010, venivano recuperate nei suoi confronti le maggiori somme dovute per  Ires,  Irap  e  Iva,  con  contestuale  irrogazione  di  sanzioni. L’appello erariale è stato accolto dalla CTR  della Sicilia, La contribuente  affida  il  proprio  ricorso  per  cassazione  ad  un  solo motivo. Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Ragioni della decisione
Con l’ unico motivo di ricorso si contesta l’illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, art. 54, co. 5, d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 e 2729 c.c., per avere la CTR trascurato di considerare che ‘ l’accertamento analitico -induttivo può basarsi solo su presunzioni aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza ‘, non potendosi ricorrere ‘ al sistema della media semplice, anziché a quello della media ponderata, quando tra i tipi di merce esiste una notevole differenza di valore tenendo conto della diversa collocabilità dei prodotti sul mercato .
Il motivo non coglie nel segno e va disatteso.
La CTR ha messo in evidenza i plurimi elementi sintomatici della fondatezza della pretesa erariale di seguito riassunti: mancata indicazione nell’inventario dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore; mancata attribuzione a ciascun gruppo del suo specifico valore; mera produzione di fotocopie RAGIONE_SOCIALE fatture acquisti 2010 e 2012 senza alcuna nota descrittiva; scostamenti poco significativi nei due anni con riferimento sia ai prezzi che alla tipologia della merce; dichiarazione dell’amministrazione non motivata al fine di contrastare la percentuale accertata, con conferma che i prezzi erano stati rilevati dai cartellini segnaprezzi apposti sulla merce giacente all’atto
dell’accesso  e  per  quelli  mancanti  i  prezzi  erano  stati  forniti  dal medesimo amministratore; dichiarazione di quest’ultimo in punto di ricarico medio al netto degli sconti ‘ pari al 50% circa del venduto ‘.
A  fronte  di  questo  quadro  di  elementi,  la  parte  contribuente contesta  la  metodologia  impiegata  dall’RAGIONE_SOCIALE  per  individuare l’entità  del  volume  d’affari  su  cui  si  poggia  il  recupero  fiscale. Attraverso  la  censura  si  tende  a  soppiantare  il  predetto  quadro attraverso una diversa ricostruzione del merito della controversia, travolgendo l’accertamento di merito argomentatamente compiuto dal giudice d’appello.
Il  ricorso  va,  in  ultima  analisi,  rigettato.  Le  spese  sono  regolate dalla soccombenza nella misura espressa in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta  il  ricorso;  condanna  la  parte  ricorrente  al  pagamento  in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 04/12/2024.