Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21395 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
AVVISO ACCERTAMENTO IRPEF- IRAP-ALTRO 2009
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26181/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania -sezione staccata di Salerno, n. 7101/04/2015, depositata il 16 luglio 2015;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 3 aprile 2024 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
A seguito di processo verbale di constatazione del 15 giugno 2011, l’RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 19 dicembre 2012, a COGNOME NOME , titolare dell’omonima ditta individuale esercente attività di servizio di RAGIONE_SOCIALE, due avvisi di accertamento, rispettivamente n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, con i quali accertava ai sensi dell’art. 39 , primo comma, lett. d ) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per gli anni di imposta 2008 e 2010, ricavi non contabilizzati, con conseguenti maggiori imponibili di € 106.655,84 e di € 132.054,44, quantificati applicando la percentuale di ricarico del 39,80% rispetto all’anno di imposta 2009 , e rideterminando quindi le imposte dovute ai fini IRES, IRAP ed IVA.
La contribuente presentava separate istanze di accertamento con adesione, ma le stesse si concludevano con esito negativo.
Avverso tali avvisi di accertamento, COGNOME NOME presentava separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la quale, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 299/04/2012 depositata il 16 settembre 2013, li accoglieva ed annullava gli avvisi di accertamento impugnati, ritenendo che l’applicazione della sopracitata percentuale di ricarico fosse priva di valida e specifica giustificazione, anche se in presenza di contabilità inattendibile.
Interposto gravame dall’Uff icio, la Commissione Tributaria Regionale della Campania -sezione staccata di Salerno, con
sentenza n. 7101/04/2015, pronunciata il 2 febbraio 2015 e depositata in segreteria il 26 luglio 2015, rigettava l’appello, condannando la parte soccombente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
In particolare, secondo il giudice di secondo grado, l’Ufficio non poteva utilizzare, ai fini dell’accertamento ex art. 39, comma 1, lett. d ) del D.P.R. n. 600/1973, in assenza di valide e specifiche giustificazioni, gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza di RAGIONE_SOCIALE in sede di verifica rispetto al diverso anno di imposta 2009.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’ RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, che, diversamente da come ritenuto dalla C.T.R., l’Amministrazione finanziaria potrebbe avvalersi di dati o notizie comunque raccolti rispetto a un diverso periodo di imposta, presumendo che quanto riscontrato in sede di accesso c orrisponda all’andamento dell’attività anche in altri periodi di imposta, salva prova contraria del contribuente.
2 . Procedendo quindi all’esame del motivo di ricorso, osserva la Corte quanto segue.
L’unico motivo di ricorso è infondato.
L’art. 39, comma 1, lett. d ) del d.P.R. n. 600/1973 prescrive che «per i redditi d’impresa RAGIONE_SOCIALE persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica (…) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità RAGIONE_SOCIALE registrazioni contabili sulla scorta RAGIONE_SOCIALE fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché’ queste siano gravi, precise e concordanti».
L’Ufficio, quindi, quando ritiene che le scritture contabili rinvenute siano lacunose, può procedere a un accertamento induttivo, volto a ricostruire il reddito effettivamente prodotto dal contribuente, basato su presunzioni, anche semplici, purché nel rispetto dei requisiti previsti da ll’art. 2729 cod. civ. (da ultimo, Cass. 6 dicembre 2022, n. 35837; Cass. 28 gennaio 2022, n. 2629).
A fondamento di dette presunzioni, l’Amministrazione finanziaria può utilizzare i dati comunque raccolti afferenti a periodi di imposta diversi da quello in esame, ma ciò solo in una prima fase, dato che, a valle, non può comunque non procedere a una loro valutazione di riferibilità anche nel periodo di imposta oggetto di accertamento.
Come sottolineato dalla controricorrente, infatti, un conto è la provenienza dei dati utilizzati dall’Ufficio per procedere all’accertamento analitico -induttivo, un conto è la loro inerenza rispetto al periodo di imposta oggetto di contestazione. In altri termini, nel rispetto del principio di effettività della capacità contributiva ex art. 53 Cost., non si possono estendere in modo acritico le risultanze dei dati riguardanti altri periodi di imposta, essendo invece necessario che, per poter utilizzare tali dati, siano comunque valutate le circostanze caratterizzanti lo specifico anno di imposta.
Come infatti sottolineato più volte da questa Corte, «in tema di accertamento analitico-induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d ), le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, atteso che, in base all’esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l’applicazione di percentuali diverse (Cass., 29 dicembre 2016, n. 27330). In materia tributaria, le circostanze di fatto, comprese quelle relative alle percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, benché non possono essere estese acriticamente ad altro esercizio, stante l’autonomia di ogni periodo impositivo, costituiscono pur sempre validi elementi indiziari, da utilizzare secondo criteri di razionalità e di prudenza, per ricostruire i dati
corrispondenti relativi agli anni precedenti (o a quelli successivi), in quanto secondo regola di esperienza, l’entità dei vari ricarichi non è una variabile indipendente di carattere occasionale, ma è condizionata da una serie di fattori che costituiscono nel loro insieme le condizioni di mercato (Cass. n. 1286/2004, n. 1647/2010)» (Cass. 4 maggio 2018, n. 10676; da ultimo, Cass. 1° dicembre 2023, n. 33518).
Nel caso di specie, posto l’orientamento di questa Corte che pone l’onere della prova in capo al contribuente – questione non contestata nel motivo di ricorso avverso la sentenza impugnata – il giudice di secondo grado, con un accertamento di fatto insindacabile da questa Corte, ha ritenuto tuttavia ingiustificata l’estensione RAGIONE_SOCIALE risultanze riguardanti l’anno di imposta 2009 alle due annualità oggetto di contestazione, in quanto giustamente ritenuta effettuata in modo acritico e non contestualizzata rispetto al diverso anno di imposta, in assenza, soprattutto, di un giudizio di inattendibilità o incompletezza RAGIONE_SOCIALE scritture contabili per gli anni 2008 e 2010.
Il motivo di ricorso deve quindi ritenersi infondato.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre euro 200 per esborsi, 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024.