Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8842 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8842 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , già RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, con i soci COGNOME NOME ed COGNOME NOME , tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, al INDIRIZZO in Roma;
-controricorrenti –
avverso
la sentenza n. 2692, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, il 10.9.2021, e pubblicata il 24.9.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
OGGETTO: Ires, Iva, Irpef 2011 -Sas e soci -Accertamento analitico induttivo – Oneri probatori.
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate eseguiva un controllo ai fini dell’applicazione degli studi di settore, anche mediante accesso del 17.3.2014, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, esercente l’attività di produzione di pasticceria fresca, rilevando uno scostamento tra il valore dei beni strumentali dichiarati rispetto a quanto risultante dal registro dei cespiti ammortizzabili. Procedeva quindi ad ulteriori verifiche e notificava alfine alla società l’avviso di accertamento analitico induttivo n. TVM020301816, contestando il conseguimento di un reddito maggiore rispetto al dichiarato, ai fini Iva ed Irap. Al socio accomandatario COGNOME NOME era notificato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, ed al socio accomandante COGNOME Cosimo l’avviso di accertamento n. TVM010301827, atti impositivi relativi al reddito di partecipazione ritenuto conseguito ai fini Irpef.
Società e soci impugnavano gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, proponendo censure procedimentali e di merito. La CTP, riuniti i ricorsi, riteneva infondate le critiche proposte dai contribuenti, e rigettava la loro impugnazione.
Società e soci spiegavano appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, riproponendo i loro argomenti. La CTR reputava fondate le difese proposte dai contribuenti e non dimostrata la contestata evasione fiscale, in conseguenza riformava la decisione di primo grado ed annullava gli atti impositivi.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resistono mediante controricorso i contribuenti.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la violazione dell’art. 54, commi 2 e 3, del Dpr n. 633 del 1972, dell’art. 39, comma 1, lett. d) del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che non sia stata assicurata la prova presuntiva dell’evasione fiscale da parte dei contribuenti.
Censura l’Amministrazione finanziaria che il giudice dell’appello ha erroneamente affermato che non sono state assicurate le prove dell’evasione contributiva contestata ai contribuenti.
Evidenzia in proposito che l’accertamento non è stato redatto sul fondamento di uno studio di settore, trattandosi piuttosto di un accertamento analitico induttivo, basato innanzitutto su dati estratti dalla stessa contabilità d’impresa. Il primo dato rilevante è che la condotta della società è risultata antieconomica, comportando un reddito molto modesto, e rimunerando gli imprenditori meno dei dipendenti. Il risultato dell’attività d’impresa dichiarato, peraltro, è risultato ingiustificatamente inferiore rispetto agli anni precedenti. La CTR, inoltre, non ha tenuto in alcun conto che la verifica fiscale è stata approfondita a seguito dell’accertamento dello scostamento tra il valore dei beni strumentali dichiarati rispetto a quanto risultante dal registro dei cespiti ammortizzabili.
La CTR ha motivato la sua decisione osservando che ‘non vi è dubbio alcuno che la sentenza gravata sia risultata non ossequiosa dell’art. 2729 Presunzioni semplici -c.c. e dell’art. 115 -Disponibilità delle prove -c.p.c., in quanto priva delle motivazioni attestanti l’esistenza concreta degli elementi fondanti la maggiore capacità di produrre il reddito d’impresa accertato, mancando innanzitutto la valutazione sull’inesistenza delle presunzioni gravi, precise e concordanti richieste necessariamente,
si ripete, dall’articolo 2729 c.c., al fine precipuo di conferire all’attività accertativa svolta dall’Agenzia delle Entrate l’essenziale legittimità e l’organica valutazione delle prove proposte dalle parti ricorrenti, attuali appellanti … i funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno rilevato che il valore dei beni strumentali riportati nello studio di settore presentato per il 2011 non coincideva con quello emergente dal registro dei cespiti ammortizzabili, facendo derivare da tanto delle mere congetture sull’antieconomicità della gestione aziendale che sarebbe passata dal ricarico lordo del 134% del 2008 al 100% del 2011, trascurando il fatto, incontrovertibile, che la società accertata, come evidenziato a pagina 2 del ricorso introduttivo della controversia, era impegnata a combattere nel territorio di sua competenza una agguerrita concorrenza ed a migliorare il suo posizionamento sul mercato, aumentando la qualità di tutta la gamma dei prodotti offerti e diminuendo nel contempo il ricavo lordo … questo Collegio ha rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha dimostrato nella sentenza gravata un totale appiattimento sulle ermetiche motivazioni riportate nell’avviso di accertamento, poste a base della pretesa tributaria, mediante le quali, facendo, tra l’altro, riferimento al reddito dichiarato di € 16.165,00, risultato inferiore a quello di € 16.358,00 corrisposto ad un solo dipendente, rigettava i ricorsi, limitandosi di affermare, apoditticamente, che ‘la individuazione nella antieconomicità della attività economica di un elemento sintomatico di evasione trova conferma nel pacifico insegnamento del giudice di legittimità’ … sul punto, in conclusione, il Collegio accoglie le doglianze delle parti appellanti, perché ha rilevato la totale illogicità delle motivazioni riportate nella sentenza gravata, la quale non si è affatto premurata di evidenziare la totale assenza, si ripete, delle necessarie presunzioni (riferimento articolo 2729 -Presunzioni semplici -c.c.) gravi, precise e concordanti,
quali presupposto essenziale per poter suffragare la pretesa tributaria rivendicata dall’Ufficio’ (sent. CTR, p. 8).
La motivazione esposta dal giudice dell’appello non appare condivisibile. La CTR sostiene che la decisione della CTP deve essere riformata innanzitutto perché carente, mancando la valutazione sull’inesistenza delle presunzioni gravi precise e concordanti richieste dall’articolo 2729 c.c. Tuttavia non può non rilevarsi l’erroneità di questo estremo giudizio, perché gli elementi presuntivi allegati dall’Ente impositore sono numerosi, e certamente non può parlarsi di ‘inesistenza’ di essi.
Tra tali elementi presuntivi non possono trascurarsi: l’accertamento dello scostamento tra il valore dei beni strumentali dichiarati rispetto a quanto risultante dal registro dei cespiti ammortizzabili, nonché la riscontrata grave contrazione del ricarico lordo d’impresa, ridottosi dal 134% del 2008 al 100% del 2011, non chiarendo la CTR perché ritenga che non ne dipenda l’antieconomicità della gestione sociale come valutato dall’Ente impositore, che pure propone un giudizio fondato su elementi oggettivi, e certo non su ‘congetture’.
4.1. Ancora, anche gli elementi valutati in positivo dalla CTR ed ascritti a favore dell’impresa, inducono ragioni di perplessità. La contribuente allega di essersi impegnata a combattere, nel territorio di sua competenza, una agguerrita concorrenza e di essersi sforzata di migliorare il suo posizionamento sul mercato, aumentando la qualità di tutta la gamma dei prodotti offerti e diminuendo nel contempo il ricavo lordo. Il giudice dell’appello afferma che questi elementi offerti dalla parte sarebbero fatti incontrovertibili, ma neppure ha cura di indicare come la società avrebbe provato il ricorrere di simili circostanze.
Inoltre non spiega, il giudice del gravame, perché dovrebbe negarsi ogni rilievo indiziario al dato, anche questo oggettivo e certo non congetturale, secondo cui il reddito sociale dichiarato con
riferimento all’anno in esame, pari ad € 16.165,00, risulta inferiore alla somma di € 16.358,00, che l’impresa ha dichiarato di avere corrisposto ad un solo dipendente.
4.2. La valutazione espressa dalla CTR risulta quindi ampiamente incompleta. Neppure deve trascurarsi d’altro canto, come evidenzia la controricorrente, che la redditività d’impresa è risultata assai prossima a quanto emergente dallo stesso studio di settore applicabile, cui la società si è peraltro adeguata, ed anche questo rilievo induce a ritenere non dimostrata la antieconomicità della gestione aziendale, non potendo trascurarsi che, nella tesi della parte, risulta incontestato il rilevante aumento dei costi delle materie prime acquistate.
4.3. In definitiva il ricorso proposto dall’Ente impositore risulta fondato e deve perciò essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’ Agenzia delle entrate , cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19.2.2025.