Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18646 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18646 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
IMPOSTE DIRETTE
ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 04443/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., COGNOME NOME ricorrente anche in proprio quale socio e COGNOME NOME quale socio, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Genova, INDIRIZZO, int. 19;
-ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici in INDIRIZZO domicilia ex lege;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 533/03/2021 depositata il 02/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE in data 16 giugno 2021 notificava alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale si conteggiava ai fini I.R.A.P. ed I.V.A. un maggior reddito d’impresa pari ad € 63.258,00 che veniva, per trasparenza e a ciascuno per le rispettive quote, imputato ai due soci NOME COGNOME e NOME COGNOME. Seguivano distinti atti di accertamento emessi nei confronti dei soci per determinare le relative e conseguenti imposte personali.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla CTP di Genova. L’Ufficio si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza 62/05/2013, depositata il 04/03/2013, la CTP di Genova accoglieva il ricorso della società.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. La società si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. La CTR della Liguria con la sentenza 665/06/2017 annullava la sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, litisconsorti necessari pretermessi.
Società e soci riassumevano la causa di primo grado innanzi alla CTP di Genova che, con sentenza 24/2018 depositata il 10/01/2018, accoglieva l’impugnazione dei contribuenti e annullava l’accertamento.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. La società e i soci non si costituivano nel giudizio di secondo grado.
Con la sentenza 533/03/2021 depositata il 02/07/2021 la CTR della Liguria accoglieva l’appello dell’Ufficio e confermava l’accertamento.
Contro tale sentenza propongono ricorso la società RAGIONE_SOCIALE e i soci in proprio, in base a un motivo. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso. La parte ricorrente ha
depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 20/06/2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 29/09/1973, n. 600 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. In proposito si sostiene che la sentenza della CTR della Liguria avrebbe errato nel recepire acriticamente la ricostruzione del reddito operata dall’Ufficio e nell’omettere una valutazione equilibrata, analitica e complessiva degli elementi indiziari offerti dalle parti. In particolare la sentenza avrebbe omesso di valutare che in ragione della documentazione offerta dalla società, il costo della manodopera, pari ad euro 25,00 orari, era inferiore al valore di euro 30,00 orari ricostruito dall’Ufficio. La sentenza avrebbe, altresì, conteggiato le ore lavorative secondo una quota dedicata alle attività di officina pari all’80%, in contrasto con la realtà tempestivamente dichiarata dall’azienda che quantifica nel 61% i ricavi maturati con l’attività di officina e per la percentuale restante del 39% i ricavi maturati con l’attività di vendita e montaggio gomme. La decisione impugnata avrebbe omesso, infine, di tener conto di una serie di censure spiegate dalla contribuente relativamente all’inserimento, nel calcolo del costo della manodopera, del lavoro amministrativo svolto dal legale rappresentante della società, relativamente alle differenti percentuali di ricarico nella vendita di pezzi di ricambio e, infine, relativamente alla omessa allegazione RAGIONE_SOCIALE pubblicazioni del CNA e del REF utilizzate dall’Ufficio a sostegno della metodologia di calcolo della tariffa oraria della manodopera.
1.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata prende le mosse dalla assenza di contestazioni circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’accertamento analitico induttivo.
In proposito va ricordato il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale «in tema di accertamento analitico-induttivo, a fronte dell’incompletezza, falsità o inesattezza dei dati contenuti nelle scritture contabili, l’amministrazione finanziaria può completare le lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici, aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c., con la conseguenza che l’onere della prova si sposta sul contribuente e che l’eventuale errore qualificatorio del giudice di merito, sul tipo di accertamento, non rileva “ex se” come violazione di legge, ma refluisce in un errore sulla selezione e valutazione del materiale probatorio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.» (Cass. civ., sez. V, 02/11/2021, n. 30985). Orbene, la sentenza considera gli elementi di fatto valorizzati dall’Ufficio nel ricostruire i redditi non dichiarati e ne valuta l’affidabilità intrinseca e la coerenza di insieme come idonei a fondare il ragionamento presuntivo. La decisione non si limita ad una analisi sommaria del materiale probatorio, ma prende specifica posizione sugli elementi che il contribuente ha offerto per offrire la prova contraria su di esso incombente (tariffe medie della manodopera che sono rapportate alla media pubblicata dalla CNA, percentuale di ore lavorate ascrivibile alla attività di officina e a quella di rivendita e montaggio di pneumatici e che sono stimate dall’Ufficio escludendosi una necessaria e diretta sovrapponibilità alle percentuali di ricavi dichiarati dalla società per le due attività). Per questa via la motivazione non presenta elementi di incoerenza, illogicità, non emerge alcuna violazione di legge in relazione all’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte e nemmeno risulta omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio sui quali le parti abbiano discusso, risultando così incensurabile la decisione anche sotto il
parametro definito dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..
1.2. Le ulteriori critiche mosse dal ricorso alla decisione della CTR della Liguria, circa la valorizzazione dell’uno o dell’altro elemento di fatto al fine di ricostruire il reddito più attendibile, risultano inammissibili nella misura in cui tendono a provocare da parte della Corte una nuova e diversa lettura del materiale istruttorio già scrutinato dai giudici di merito, atteso che «in tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto» (Cass. civ., sez. I, 05/08/2016, n. 16526).
Il ricorso va, allora, respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
condanna i ricorrenti in solido a corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di cassazione, spese liquidate nella somma complessiva di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) oltre spese prenotate a debito;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024.