Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31445 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31445 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
Avviso di accertamento Ires Iva Irap -metodo analitico induttivo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10736/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE,
-resistente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n. 8343/2018, depositata il 02/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE, in data 2 marzo 2015, notificava alla RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento, con il quale, per l’anno di imposta 2012, accertava maggiori Ires, Irap e Iva. L’Ufficio riscontrava una discordanza tra le rimanenze finali al 31 dicembre 2011 e le giacenze iniziali al 1° dicembre 2012. Riteneva, pertanto, la sussistenza di ricavi in mero che quantificava applicando una percentuale di utile lordo nella misura del 100 per cento come media tra il massimo ed il minimo previsto dallo studio di settore.
La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Napoli che accoglieva il ricorso. La sentenza veniva appellata dall’U fficio innanzi alla C.t.r. della Campania che, con la sentenza di cui all’epigrafe, accoglieva l’appello.
Avverso detta sentenza ricorre la contribuente, mentre l ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato nota intestata «atto di costituzione» ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale, dichiarando di non aver depositato tempestivo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 2, comma 6, d.l.gs. 19 giugno 1997, n. 218.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che fosse stato rispettato il contraddittorio endo-procedimentale ed assume che la C.t.r. abbia confuso l’obbligo di contradittorio preventivo, che deve precedere l’atto impositivo , con l’interlocuzione successiva alla domanda del contribuente di accertamento con adesione. Aggiunge che il contraddittorio preventivo è elemento imprescindibile la cui mancanza comporta la nullità dell’atto impositivo
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Afferma che non sussistevano i presupposti per il ricorso all’accertamento analitico -induttivo mancando presunzioni dotate dei requisiti di gravità precisione e concordanza. Assume che la RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto rilevare che solo per mero errore materiale era stato omesso di riportare nel relativo studio di settore relativo all’anno d’imposta 2012 le rimanenze finali del 2011; che l’errore, pertanto, era di natura formale e non sostanziale.
Il primo motivo è infondato.
3.1. La C.t.r., pronunciandosi sul rispetto del contraddittorio preventivo, ha affermato che il medesimo si era svolto e che allo stesso aveva partecipato il delegato del contribuente in persona del difensore costituito in primo grado.
La società ricorrente assume che la RAGIONE_SOCIALE abbia fatto erroneo riferimento al contraddittorio instaurato a seguito dell’accertamento con adesione. Tuttavia, in primo luogo dalla sentenza non risulta affatto che la RAGIONE_SOCIALE abbia ritenuto assolto l’obbligo del contraddittorio preventivo in ragione della partecipazione del difensore alla procedura di accertamento con adesione. La sentenza si limita solo a rilevare che in atti risultava il contraddittorio preventivo cui aveva preso parte il delegato dell’appella ta nella persona del difensore costituito in primo grado.
3.2. In secondo luogo, il motivo è comunque infondato nel merito in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non sussiste un obbligo generalizzato di intavolare il contraddittorio preventivo.
Le Sezioni Unite della Corte si sono occupate più volte della questione giungendo a conclusioni opposte rispetto a quanto sostenuto nel motivo in esame.
3.2.1. Una prima volta, hanno precisato che – nel caso di verifiche non mediante accesso nei locali ma c.d. a tavolino. – il diritto al contraddittorio sancito dalle Sezioni Unite nel 2014 sussisteva nella sua pienezza ed inderogabilità, appunto, solo con riguardo ai tributi c.d. armonizzati assoggettati al diritto UE, ferma restando l’insussistenza nell’ordinamento interno, per i tributi non-armonizzati, di un principio RAGIONE_SOCIALE di contraddittorio preventivo (non rinvenibile né nell’art.24 né nell’ ), sicché quest’ultimo sussisteva solo se prescritto dalle singole leggi d’imposta e secondo la disciplina di volta in volta fissata. (Cass., sez. un., 09/12/2015, n. 24823).
3.2.2. Anche la Consulta si è pronunciata sulla questione, evidenziando che, di fronte alla molteplicità di strutture e di forme del contraddittorio endoprocedimentale in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco (Corte Cost. n. 47 del 2023).
3.2.3. Ancor più di recente le Sezioni Unite, chiamate a valutare la compatibilità del diritto interno con il diritto UE, se pure con particolare riferimento alla prova di resistenza per i tributi armonizzati, hanno ribadito c on riguardo alla disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’ , come introdotto dall’
, come richiamato ed interpretato ex
e
convertito con modificazioni dalla
, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali «a tavolino», l’Amministrazione finanziaria
è
gravata da
un obbligo
RAGIONE_SOCIALE di
contraddittorio
endoprocedimentale esclusivamente per i tributi armonizzati mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass. sez. U. 25/07/2025, n. 21271)
Per i tributi armonizzati, tra cui l’Iva, la violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito.
Le sezioni Unite hanno precisato che l ‘oggetto della prova di resistenza viene allora a circoscriversi, nel senso che la potenzialità di quel «risultato diverso» che costituisce il suo nucleo dimostrativo fondamentale deve essere comprovata con la specifica indicazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE informazioni mancate, in una con la loro concreta e ragionevole idoneità ad orientare l’Amministrazione a non più adottare il provvedimento impositivo, oppure ad adottarlo con un contenuto oggettivamente o soggettivamente più mite. Poiché il contraddittorio ha natura preventiva ed attiene all’indirizzo della fase amministrativa dell’accertamento: a. i fatti in esso deducibili non sono necessariamente gli stessi che possono essere dedotti in sede giurisdizionale; b. la ripetibilità della deduzione in sede giurisdizionale non salva dall’invalidità l’atto di imposizione; c. l’ evidenza del fatto o della deduzione in sede amministrativa non coincide con i requisiti della prova da fornire nel processo. Richiesto di annullare l’atto impositivo per violazione del contraddittorio, pertanto, il giudice di merito dovrà compiere -prima ed indipendentemente dal giudizio di fondatezza dell’impugnazione una valutazione rispondente ai tipici canoni della
prognosi postuma ex ante (perché riguardata al momento dell’omesso contraddittorio preventivo), ispirata a parametri di fattualità, specificità, concretezza, probabile idoneità causale dell’elemento tralasciato a sortire un risultato diverso del procedimento impositivo, solo per questa via escludendosi il carattere meramente pretestuoso, vacuo e strumentale dell’istanza.(Cass sez. U. n. 21271 del 2025 cit.)
3.2. Nelle fattispecie non risulta allegato alcun elemento che induca a riten ere sussistente l’obbligo del contraddittorio né il contribuente ha assolto alla c.d. prova di resistenza
Il secondo motivo è infondato.
4.1. Per procedere con l’accertamento con metodo analitico -induttivo è sufficiente anche una parziale inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili, nel senso che la incompletezza, falsità od inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere del tutto da dette ultime, potendo però l’Ufficio utilizzare, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. (cfr. Cass. 18/12/2019 n. 33604).
Del resto, il discrimine tra l’accertamento con metodo analiticoinduttivo -cui è ricorso l’Ufficio nella fattispecie in esame e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l’Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ.; nel secondo caso, invece, le omissioni o le false od inesatte indicazioni” sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l’attendibilità – e dunque l’utilizzabilità, ai fini
dell’accertamento – anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l’Amministrazione finanziaria può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e RAGIONE_SOCIALE scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. (Cass. 04/10/2024, n. 26035).
4.1. La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE regole preposte alla prova presuntiva può prospettarsi o quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero quando fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; viceversa, non è ammissibile la critica che si concreti nella diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.
Per altro, è consolidato il principio che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso. Inoltre, l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiede che egli dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo
seguito. In altre parole, il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Di conseguenza, il controllo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perché il significato RAGIONE_SOCIALE prove lo deve stabilire il giudice di merito.
La Corte, inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se, confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass. 20/02/2024, n. 4583, Cass. 15/09/2022, n. 27250, Cass. 11/12/2023, n. 34374 Cass. 21/01/2015, n. 961).
4.3.Conclusivamente, il ricorrente pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315).
Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma
solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).
6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese, stante la mancanza di attività difensiva da parte della resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME
.