Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34088 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34088 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3964/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI SIRACUSA, n. 6488/2023 depositata il 27 luglio 2023
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME, esercente attività di bar e caffè, un avviso di accertamento con il quale rideterminava con metodo analitico-induttivo, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973, 25, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dalla stessa dichiarati per l’anno 2006, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA.
L’Ufficio contestava la gestione antieconomica dell’attività d’impresa e procedeva alla quantificazione di maggiori ricavi per un importo complessivo di 12.856 euro, in applicazione di una percentuale di ricarico del 150 per cento sul costo del venduto.
La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, la quale accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT-2) della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 6488/2023 del 27 luglio 2023 rigettava l’appello erariale.
Contro questa sentenza l’ «RAGIONE_SOCIALE» -id est l’RAGIONE_SOCIALE, incorporante quella del RAGIONE_SOCIALE ex art. 23 -quater , comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, convertito in L. n. 135 del 2012- ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso sono denunciate: (a)ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972; (b)a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..
1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver respinto il gravame dell’Amministrazione Finanziaria senza valide argomentazioni.
1.2 In particolare, viene rimproverato alla CGT-2:
(1)di non aver «spiegato perché la percentuale di ricarico applicata dall’ufficio s erronea» ;
(2)di non aver «tenuto in considerazione il fatto che l’avviso di accertamento non pote riportare dati personali, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196» ;
(3)di aver trascurato che, ai fini dell’accertamento analitico -induttivo, «si deve fare genericamente riferimento ad una percentuale di ricarico mediamente praticata rilevata dalle imprese che operano nel settore in condizioni di una normale gestione economica, nonché da dati, notizie ed informazioni presenti presso l’A.T. o comunque in possesso dell’Ufficio» ;
(4)di non aver «effettuato alcuna attività istruttoria sui documenti allegati dall’Ufficio, ovvero sullo Studio di Settore, che aveva restituito un esito di non congruità e non coerenza» ;
(5)di non aver «motivato in ordine al ribaltamento dell’onere probatorio in capo all’Ufficio» illegittimamente operato dalla CTP;
(6)di aver «citato una sentenza» di questa Corte (la n. 19163/2003) «in tema di ‘redditometro’ che si pone a distanza siderale rispetto alla modalità accertativa per cui è causa, nonché pure superata dalle successive prese di posizione degli COGNOME» .
1.3 Riassunto il contenuto della sollevata censura, va sùbito notato che, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, il motivo in esame è ammissibile sotto il profilo dell’ «autosufficienza» , in quanto consente di cogliere dalla sua sola lettura il senso e la portata RAGIONE_SOCIALE
critiche che vengono rivolte alla gravata sentenza d’appello.
1.4 Oltre che ammissibile, esso appare fondato, nei termini di sèguito esplicitati.
1.5 A sostegno della decisione assunta la Corte regionale ha osservato che:
-«l’ufficio impositore, disconoscendo il reddito dichiarato» dalla contribuente per l’anno 2006, «aveva applicato una percentuale del 150% sul costo del venduto, palesemente erronea, sostenendo che tale esosa percentuale fosse stata ‘rilevata da imprese che opera no nel settore in condizioni di una normale gestione economica, nonché d i dati, notizie ed informazioni presenti presso l’A.T o comunque in possesso dell’ufficio’» ;
esso, tuttavia, non aveva chiarito «da quale impresa a desunto tale percentuale di ricarico, né quali o i dati e le notizie in suo possesso» , e inoltre non aveva «forni alcun riscontro alla sua affermazione» , né aveva motivato «sul contesto economico e sulle condizioni reali in cui ven esercitata l’attività di impresa» ;
dal canto suo, «la contribuente aveva contestato l’infondatezza dell’accertamento, facendo rilevare che il reddito da lei dichiarato era coerente con lo studio di settore per i bar» .
1.6 Ciò posto, occorre tener presente che, per consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso all’accertamento analitico -induttivo è legittimo quando la contabilità dell’impresa, pur formalmente corretta, possa considerarsi complessivamente inattendibile perché confliggente con i criteri di ragionevolezza, sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento tenuto dal contribuente.
In tal caso è consentito all’Ufficio dubitare della veridicità RAGIONE_SOCIALE operazioni dichiarate e accertare maggiori ricavi, anche in via presuntiva, determinando il reddito d’impresa sulla base di percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell’onere probatorio sul contribuente (cfr.
Cass. n. 8143/2019, Cass. n. 22918/2020, Cass. n. 8635/2021, Cass. n. 31715/2022, Cass. n. 501/2023, Cass. n. 30419/2025).
1.7 Tanto premesso, va osservato che, a fronte dei rilievi mossi con l’atto impositivo per cui è causa, mediante il quale era stata contestata la prolungata gestione antieconomica dell’attività di bar e caffè esercitata dalla COGNOME, desumibile dall’anomalo rapporto fra costi sostenuti e ricavi dichiarati, i giudici di seconde cure si sono limitati a riportare le difese svolte dalla contribuente, che aveva eccepito la coerenza del reddito denunciato per l’anno 2006 rispetto alle risultanze dallo studio di settore, senza valutare la concreta idoneità della prova contraria da lei offerta a superare la presunzione d’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili operante in favore dell’Amministrazione Finanziaria.
1.8 Sussiste, quindi, l’ error in iudicando prospettato dall’Amministrazione Finanziaria, risultando violate, nel caso di specie, le norme di diritto richiamate dalla parte pubblica ricorrente, così come interpretate dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Va conseguentemente disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza, nei limiti precisati, con rinvio alla CGT-2 della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi giuridici sopra espressi.
2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la
pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME