Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12309 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12309 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12015/2022 R.G. proposto da COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 9911/2021 depositata l’8 novembre 2021
sul ricorso iscritto al n. 12018/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente- con l’intervento volontario di
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di ex soci e successori della RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL)
-interventori volontari- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 9760/2021 depositata il 2 novembre 2021
sul ricorso iscritto al n. 17958/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente- con l’intervento volontario di
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di ex soci e successori della RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (domicilio
digitale: EMAIL)
-interventori volontari- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 563/5/2022 depositata il 25 gennaio 2022
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 marzo 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale rideterminava con metodo analiticoinduttivo ex art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dichiarati dalla società, rispettivamente ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA per l’anno 2007, operando le conseguenti riprese fiscali e irrogando le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
Successivamente lo stesso Ufficio notificava al socio NOME COGNOME e alla mentovata RAGIONE_SOCIALE altri due avvisi di accertamento, relativi al medesimo periodo d’imposta ed entrambi trovanti fondamento nell’atto impositivo in precedenza adottato: il primo per la ripresa a tassazione, ai fini dell’IRPEF, del maggior reddito da partecipazione proporzionalmente imputato al socio predetto in virtù della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili realizzati da società di capitali a ristretta base proprietaria; il secondo per il recupero RAGIONE_SOCIALE ritenute non versate dalla società sui dividendi presuntivamente distribuiti ai soci.
La società e il socio, per quanto di rispettivo interesse, impugnavano gli avvisi di accertamento in questione proponendo tre autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale, con altrettante distinte sentenze, riconosceva la fondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte dai contribuenti e annullava gli atti impositivi.
Le decisioni venivano, però, in sèguito riformate dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenze nn. 9670/2021 del 2 novembre 2021, 9911/2021 dell’8 novembre 2021 e 563/5/2022 del 25 gennaio 2022, in accoglimento degli appelli separatamente spiegati dall’Amministrazione Finanziaria, respingeva gli originari ricorsi RAGIONE_SOCIALE parti private.
Contro le sentenze nn. 9670/2021 e 563/5/2022, riguardanti gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto due autonomi ricorsi per cassazione, iscritti a ruolo ai nn. 12018/2022 e 17958/2022 R.G., affidati, rispettivamente, a tre e a due motivi.
Avverso la sentenza n. 9911/2021, concernente l’avviso di accertamento personale, NOME COGNOME ha a sua volta spiegato ricorso per cassazione, iscritto al n. 12015/2022 R.G., basato su un unico motivo.
I ricorrenti hanno chiesto, sia pure in via meramente subordinata, di disporre la riunione dei procedimenti nn. 12015/2022 e 17958/2022 R.G. con quello recante il n. 12018/2022 R.G., ritenuto pregiudiziale.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con tre separati controricorsi.
Le cause sono state avviate alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria
scritta n ell’àmbito del procedimento n. 12018/2022 R.G., c oncludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Nel successivo termine di cui al terzo periodo del medesimo comma, con due distinti atti di costituzione valevoli anche come memorie illustrative, sono volontariamente intervenuti nei procedimenti nn. 12018/2022 e 17958/2022 R.G. COGNOME, NOME e NOME COGNOME, nella veste di ex soci e successori della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nelle more cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, i quali hanno fatto proprie le richieste e le conclusioni della loro dante causa.
Entro lo stesso termine NOME COGNOME, a mezzo del suo nuovo difensore munito di procura speciale «ad litem» , ha depositato memoria illustrativa nel procedimento n. 12015/2022 R.G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
(A)Questioni preliminari
In accoglimento della richiesta avanzata, ancorchè in mero subordine, da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE, va anzitutto disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 12015/2022, 12018/2022 e 17958/2022 R.G., sussistendo un nesso di pregiudizialità-dipendenza fra il secondo, avente ad oggetto l’avviso di accertamento con il quale è stata rettificata la dichiarazione dei redditi presentata dalla suddetta società ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA per l’anno 2007, e gli altri due, riguardanti gli avvisi di accertamento emessi in relazione al medesimo periodo d’imposta per il recupero, rispettivamente, del maggior reddito da partecipazione imputato al socio NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE ritenute non operate, nè versate, dall’ente collettivo sugli utili extracontabili presuntivamente distribuiti ai soci.
1.1 Sempre «in limine litis» va dichiarato inammissibile l’intervento volontario spiegato nei procedimenti nn. 12018/2022 e
17958/2022 R.G. da NOME, NOME e NOME COGNOME nella qualità di ex soci e successori della cessata RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, con due distinti atti qualificati come , non notificati alla controparte.
1.1.1 Si premette che il secondo dei suddetti atti, sebbene riportante nell’intestazione, per mera omissione materiale, le generalità del solo NOME COGNOME, deve intendersi redatto anche in nome e per conto degli altri due ex soci, come si ricava dalle precisazioni ivi svolte dall’AVV_NOTAIO ( ), nonché dal fatto che la procura «ad litem» apposta in calce ad esso risulta rilasciata al sunnominato difensore pure da parte di NOME e NOME COGNOME.
1.1.2 Chiarito ciò, giova rammentare che sul tema in discussione questa Corte ha ripetutamente affermato che:
-l’applicazione della disciplina di cui all’art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso; – il soggetto interessato a proseguire il giudizio di cassazione nelle veste di successore a titolo universale di una RAGIONE_SOCIALE parti già costituite deve allegare e documentare tale sua qualità tramite le produzioni consentite dall’art. 372 c.p.c., attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia notificato alla controparte onde assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria.
1.1.3 Ora, pur volendo ritenere che la necessità della notifica sia venuta meno a sèguito dell’entrata in vigore del processo telematico di cassazione, deve comunque escludersi che l’intervento del successore di una RAGIONE_SOCIALE parti possa essere
effettuato mediante il deposito di una memoria ex art. 378 o 380bis (ora 380bis .1) c.p.c., sia perché l’attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9692/2013, Cass. n. 8973/2020, Cass. n. 13118/2024), sia perché verrebbe altrimenti leso il contraddittorio.
1.1.4 Di qui la rilevata inammissibilità degli interventi in disamina. (B)Illustrazione dei mezzi di impugnazione
(B1)Ricorso n. 12018/2022 R.G.
1.2 Tanto premesso, per le ragioni spiegate nel sottoparagrafo 1. deve essere esaminato con priorità il ricorso iscritto al n. 12018/2022 R.G., affidato a tre motivi.
1.3 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione apparente, con conseguente violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c..
2.1 Si rimprovera alla CTR di aver a torto ritenuto che le presunzioni poste a base dell’operato accertamento analitico -induttivo fossero dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e di non aver rilevato gli evidenti errori di calcolo commessi dall’Amministrazione Finanziaria.
2.2 I giudici di secondo grado avrebbero, infatti, omesso di apprezzare una serie di indici fattuali allegati dalla contribuente, la quale fin dall’inizio aveva contestato: (a)l’inadeguatezza del campione di merce analizzato dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta aveva determinato l’inesattezza della percentuale media ponderata di ricarico applicata al costo del venduto; (b)la mancata considerazione, ai fini della corretta determinazione dell’anzidetta
percentuale di ricarico, RAGIONE_SOCIALE fatture relative alle vendite effettuate nel periodo d’imposta in verifica; (c)gli errori metodologici consistiti nell’aver applicato lo sconto medio del 50% sui soli ricavi non dichiarati, anzichè sull’intero ammontare RAGIONE_SOCIALE vendite accertate, e nell’aver presunto che rinvenuta in magazzino dagli accertatori nel luglio 2010 .
Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è prospettato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
3.1 La doglianza investe il punto della sentenza in cui si afferma che «la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si è limitata a ricostruire il reddito d’impresa sulla base della rilevazione di tutte le giacenze di magazzino, redigendo un prospetto condiviso con il rappresentante legale della società e determinando in contraddittorio con la parte la percentuale ponderata del 50%» .
3.2 Si sostiene che la Commissione regionale avrebbe tralasciato di considerare che all’occasionale presenza del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE alle operazioni di verifica non poteva essere attribuito il valore di adesione alla ricostruzione reddituale compiuta dai verbalizzanti, emergendo il contrario dalle deduzioni difensive svolte dalla società tanto in primo quanto in secondo grado.
(B2)Ricorso n. 12015/2018 R.G.
Con l’unico motivo del ricorso iscritto al n. 12015/2018 R.G., formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 1 -bis, del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 295 c.p.c..
4.1 Si imputa alla CTR di non aver disposto la sospensione del giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio NOME COGNOME per il recupero a tassazione di un presunto maggior reddito da partecipazione conseguito
nell’anno d’imposta 2007, in attesa della definizione del procedimento concernente l’atto impositivo adottato a carico della società partecipata, rivestente carattere pregiudiziale.
(B3)Ricorso n. 17958/2022 R.G.
Con il primo motivo del ricorso iscritto al n. 17958/2022 R.G., proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 1 -bis , del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 295 c.p.c..
5.1 Si sostiene che avrebbe errato la Commissione regionale nel non disporre la sospensione del giudizio avente ad oggetto l’atto impositivo per il recupero RAGIONE_SOCIALE ritenute non versate dalla RAGIONE_SOCIALE sui dividendi presuntivamente distribuiti ai propri soci nell’anno 2007, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio presupposto, concernente l’avviso di rettifica del reddito d’impresa, del valore della produzione netta e del volume d’affari dichiarati nel medesimo anno dalla prefata società.
Con il secondo motivo, parimenti inquadrato nello schema dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..
6.1 Si addebita ai giudici di appello di aver omesso di pronunciare sugli ulteriori motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento svolti dalla società contribuente con il libello introduttivo del giudizio di prime cure e rimasti assorbiti dalla decisione assunta dalla CTP, i quali erano stati espressamente riproposti con l’atto di controdeduzioni depositato nel giudizio di secondo grado.
(C)Esame dei motivi
(C1)Ricorso n. 12018/2022 R.G.
Il primo motivo del ricorso iscritto al n. 12018/2022 R.G. è privo di fondamento.
7.1 Richiamato lo stabile orientamento nomofilattico sui limiti in cui è consentito dedurre in cassazione il vizio motivazionale della
sentenza a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lettera b), del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. 134 n. del 2012 (cfr., ex permultis , Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014), si osserva che, nel caso in esame, la motivazione sorreggente il «decisum» non soltanto esiste sotto il profilo materiale e grafico, ma risulta nel contempo perfettamente intelligibile.
7.2 Invero, la CTR ha ritenuto legittimo l’accertamento tributario condotto dall’Ufficio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE con l’utilizzo del metodo analitico -induttivo ex art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, in base ai seguenti rilievi: – la ricostruzione del reddito d’impresa da sottoporre a tassazione, operata in contraddittorio con il legale rappresentante della società verificata, si fondava sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze di magazzino; – la richiesta della contribuente di applicare lo sconto medio del 50% sull’ammontare RAGIONE_SOCIALE vendute accertate, anzichè sul costo del venduto, avrebbe determinato un ; -i militari della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avevano redatto un prospetto di tutte le giacenze di magazzino , applicando un ricarico medio ponderato del 114,50%; gli esiti RAGIONE_SOCIALE indagini avevano trovato conferma nell’attività di controllo dei conti correnti bancari intestati ai soci, da cui erano emersi prelevamenti e versamenti privi di giustificazione; -l’eccezione di illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni era infondata.
7.3 L’impianto motivazionale della sentenza, come dianzi riassunto, consente, quindi, di individuare l’iter logico -giuridico seguìto dal
collegio di seconde cure per la formazione del proprio convincimento, così raggiungendo la soglia del cd. «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale.
7.4 D’altro canto, non sono qui sindacabili eventuali carenze del percorso argomentativo dei giudici d’appello, una volta venuta meno, per effetto della suaccennata modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., la possibilità di denunciare in cassazione il vizio di motivazione insufficiente.
7.5 Va, inoltre, ricordato che, sulla scorta del surriferito insegnamento giurisprudenziale sopra citato, le gravi anomalie della motivazione suscettibili di causare la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. -norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992 – devono emergere dal testo stesso del provvedimento, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, restando perciò escluso che possa a tal fine assumere rilievo l’eventualmente erronea o incompleta disamina RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
7.6 Per quanto attiene, infine, alle sanzioni irrogate dall’Ufficio, va rimarcato che: – dalla lettura del ricorso non si evince in alcun modo se la contribuente avesse articolato sul punto uno specifico motivo di impugnazione dell’avviso di accertamento; -dalla narrativa della pronuncia gravata (pag. 2, quintultimo rigo) si apprende unicamente che con il libello introduttivo della lite la RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito, fra l’altro, «l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni» .
7.7 Nel delineato contesto, non è possibile stabilire se tale illegittimità fosse stata contestata per precise ragioni di ordine sostanziale o procedurale, o invece prospettata come mero precipitato logico-giuridico della dedotta infondatezza della pretesa
tributaria, e se, conseguentemente, la motivazione della sentenza debba ritenersi «in parte qua» solo apparente.
7.8 Sul tema occorre tener presente che, nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione «errores in procedendo» -in relazione ai quali questa Corte è giudice anche del fatto, potendo accedere direttamente agli atti processuali del fascicolo di merito-, si appalesa preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo; ne discende che soltanto qualora questo sia ritenuto rispondente ai requisiti di ammissibilità prescritti dall’art. 366, comma 1, nn. 3), 4) e 6) c.p.c. diventa possibile apprezzarne la fondatezza, sicchè è esclusivamente nell’àmbito di tale valutazione che la Corte può e deve procedere all’esame diretto e all’interpretazione degli atti di causa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8077/2012; nello stesso senso, ex ceteris , Cass. n. 22517/2013, Cass. n. 8553/2017, Cass. n. 21331/2019).
Il secondo motivo è parimenti infondato.
8.1 Come già si è visto in occasione dello scrutinio della precedente censura, la Commissione regionale ha appurato in fatto che l’accertamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE si basava sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze di magazzino.
8.2 Ciò posto, va osservato che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la rilevazione di anomalie significative nella gestione del magazzino e di altre incoerenze nei dati dichiarati può giustificare il ricorso all’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, poiché la discrepanza rilevante fra le dichiarazioni dei redditi e la durata RAGIONE_SOCIALE dette giacenze è interpretabile come un occultamento di ricavi, così legittimando l’azione dell’Amministrazione Finanziaria (cfr. Cass. n. 33440/2024, Cass. n. 21733/2024, Cass. n. 1505/2020).
8.3 Peraltro, la CTR ha acclarato che il prospetto riportante i dati utilizzati dall’Ufficio per la ricostruzione del reddito d’impresa comprendeva un campione significativo di merci, essendo stato
redatto «sulla base di tutte le giacenze di magazzino» e «condiviso con il rappresentante legale della società» .
8.4 A fronte di un simile apprezzamento di fatto, insindacabile nell’odierna sede processuale, non può utilmente invocarsi nel caso di specie il principio di diritto, più volte affermato da questo Supremo Collegio, secondo cui, ove il contribuente contesti in giudizio il criterio di determinazione della percentuale di ricarico avvenuta attraverso un accertamento induttivo, il giudice di merito è tenuto a verificare la scelta dell’Amministrazione in relazione alle censure formulate, tenendo conto della natura, omogenea o disomogenea, dei beni-merce, nonché della rilevanza dei campioni selezionati (cfr. Cass. n. 26589/2018, Cass. n. 20481/2019, Cass. n. 1436/2022, Cass. n. 25917/2024).
8.5 Oltretutto, le contestazioni mosse al riguardo dalla contribuente si appalesano estremamente generiche, non avendo essa indicato quali e quante fossero, in concreto, le tipologie di merci non incluse dai verificatori nel prospetto summenzionato e in che misura la loro considerazione avrebbe potuto condurre al riconoscimento di una percentuale media ponderata di ricarico inferiore a quella del 114,50% determinata dall’Ufficio; non senza dimenticare che, in ogni caso, il campione selezionato per la comparazione fra i prezzi di acquisto e di rivendita deve sì comprendere un gruppo significativo, per qualità e quantità, dei beni oggetto dell’attività d’impresa, ma non necessariamente estendersi alla totalità dei detti beni.
8.6 Per quanto precede, deve escludersi la configurabilità del dedotto «error in iudicando» .
8.7 Si aggiunga che la mancata riproduzione, nel corpo del ricorso per cassazione, del contenuto dell’avviso di accertamento impugnato impedisce di conoscere nei suoi esatti termini la motivazione dell’atto impositivo, e quindi anche la composizione del campione di beni preso in esame dalla RAGIONE_SOCIALE; il che
espone per questa parte la doglianza a un preliminare rilievo di difetto del requisito di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c..
8.8 Le ulteriori lagnanze sollevate dalla ricorrente -ovvero quelle relative all’asserita omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE vendite , all’erronea determinazione della base di calcolo dello sconto medio praticato sui prezzi di vendita e all’inattendibilità di una ricostruzione reddituale fondata sulle giacenze di magazzino rilevate nell’anno 2010 – esulano dal paradigma della denuncia del prospettato vizio di cui all’art. 360, comma 1, numero 3) c.p.c., risolvendosi in una generica critica alla motivazione della sentenza e nella non consentita richiesta di riesame del giudizio di merito.
Il terzo mezzo è inammissibile.
9.1 Per costante giurisprudenza di legittimità, l’omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. deve riguardare un vero e proprio ‘fatto’ in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una specifica circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante.
9.2 Non costituiscono, invece, ‘fatti’, nell’accezione chiarita, le questioni e le argomentazioni giuridiche o le deduzioni difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di circostanze o il vario insieme dei materiali di causa (cfr. Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 17536/2020, Cass. 22397/2019).
9.3 Il fatto così propriamente inteso deve risultare dal contenuto della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), aver costituito oggetto di discussione e rivestire carattere decisivo, nel senso che, ove fosse stato preso in esame, avrebbe determinato un esito sicuramente diverso della controversia (cfr. Cass. n. 27282/2022, Cass. n. 19362/2022, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. n. 15860/2019). 9.4 Ne consegue che, in rigorosa osservanza RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4) c.p.c., il
ricorrente è tenuto a indicare il ‘fatto storico’ non esaminato, il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘come’ e il ‘quando’ tale fatto abbia formato oggetto di discussione processuale fra le parti e la sua ‘decisività’ (cfr. Cass. n. 9986/2022, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. n. 15784/2021, Cass. n. 20625/2020).
9.5 Ora, in disparte ogni rilievo circa l’assolvimento dell’onere deduttivo di cui sopra, la doglianza in scrutinio contesta la sentenza di appello laddove afferma che il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE aveva il prospetto redatto dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE contenente i dati relativi al campione di beni-merce utilizzato ai fini dell’accertamento tributario e alla percentuale media ponderata di ricarico da applicare.
9.6 Dietro il velo del vizio di omesso esame, il motivo tende, dunque, a sollecitare una nuova e diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali (cfr. Cass. n. 4247/2023, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. Sez. Un. n. 34476/2019, Cass. Sez. Un. n. 19229/2019), andando così incontro a una declaratoria di inammissibilità.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto, sulle conclusioni sostanzialmente conformi del Pubblico Ministero.
(C2)Ricorso n. 12015/2022 R.G.
L’unico motivo del ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. rimane superato dalla disposta riunione del relativo procedimento con quello portante il n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., avente carattere pregiudiziale.
11.1 Il rigetto del ricorso relativo a detto secondo procedimento non può che condurre allo stesso esito anche per quello ora in esame, con il quale si contestava unicamente la mancanza di definitività dell’avviso di accertamento emesso a carico della società partecipata dall’impugnante NOME COGNOME.
(C3)Ricorso n. 17958/2022 R.G.
Il primo motivo del ricorso iscritto al n. 17958/2022 R.G. rimane anch’esso superato e travolto dal rigetto del ricorso portante il n. 12018/2022 R.G., con il quale è stato riunito.
Il secondo mezzo è infondato.
13.1 I motivi di impugnazione che la contribuente lamenta essere stati ignorati dalla CTR trascritti nel corpo dell’odierno ricorso per cassazione (pagg. 37-43), in osservanza del principio di specificità, con l’indicazione degli atti processuali in cui erano contenuti -ineriscono tutti all’avviso di accertamento presupposto, ovvero quello emesso nei suoi confronti ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA per l’anno 2007, il quale formava oggetto di altro procedimento fra le stesse parti, definito in appello dalla medesima Commissione con sentenza n. 9670/2021 del 2 novembre 2021.
13.2 Trattandosi, quindi, di doglianze palesemente estranee all’oggetto del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento per il recupero RAGIONE_SOCIALE ritenute non versate sui dividendi presuntivamente corrisposti ai soci della RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2007, deve escludersi che il collegio regionale sia incorso nel vizio di omessa pronuncia, il quale non sussiste in presenza di una domanda inammissibile, alla cui proposizione non consegue l’obbligo del giudice di provvedere nel merito (cfr. Cass. n. 5490/2024, Cass. n. 20363/2021, Cass. n. 22784/2018, Cass. n. 24445/2010, Cass. n. 12412/2006).
13.3 Per completezza espositiva, è bene precisare che anche il motivo (riportato alle pagg. 39-40 del ricorso) con il quale si denuncia che la , eseguita a mezzo del servizio postale, risulterebbe affetta da per mancanza della relata, appare riferito all’atto impositivo presupposto, risultando collocato nel contesto di una serie di contestazioni che ad esso attengono in via esclusiva.
13.4 Ad ogni buon conto, ove mai la lagnanza della contribuente fosse da considerare proposta con riguardo all’avviso di
accertamento per il recupero RAGIONE_SOCIALE ritenute non versate, oggetto del ricorso ora in disamina, la stessa si rivelerebbe priva di pregio, alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata apposizione della relata di notifica sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 890 del 1982, ne comporta la mera irregolarità (cfr. Cass. n. 14245/2015, Cass. n. 952/2018) o, in base a un diverso indirizzo interpretativo, la nullità, sanabile ex art. 156, ultimo comma, c.p.c. con la costituzione del convenuto (cfr. Cass. n. 19563/2014).
13.5 Al cospetto di una censura palesemente infondata in diritto involgente una questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può, alla luce dei principi di economia e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., omettere la cassazione con rinvio dell’impugnata sentenza e decidere nel merito questa parte della controversia, di modo che la pronuncia da rendere venga a confermare il dispositivo della decisione di appello (cfr. Cass. n. 31149/2023, Cass. n. 12995/2022, Cass. n. 4400/2020, Cass. n. 13185/2019).
13.6 Per le ragioni esposte, anche tale ricorso va rigettato.
(D)Statuizioni conclusive
Tirando le fila del discorso fin qui condotto, i tre ricorsi, previamente riuniti, devono essere respinti.
14.1 Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito RAGIONE_SOCIALE impugnazioni, viene resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili gli interventi spiegati da NOME COGNOME
NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di ex soci e successori della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rigetta i ricorsi riuniti e condanna:
(a)NOME COGNOME a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese relative al procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., liquidate in 3.500 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito;
(b)la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido fra loro, a rifondere alla predetta RAGIONE_SOCIALE le spese relative ai procedimenti iscritti ai nn. 12018/2022 e 17958/2022 R.G., liquidate, rispettivamente, in 5.000 e in 1.500 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione