Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32780 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32780 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
Avv. Accer. IRPEF-IVA-
IRAP 2000
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6711/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME.
-intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 1047/2018 depositata in data 14 maggio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
A seguito di un’attività di verifica fiscale conclusasi con la redazione del p.v.c. della Guardia di Finanza di RAGIONE_SOCIALE del 29/06/2002, l’RAGIONE_SOCIALE emetteva l’avviso di
accertamento n. 808010100154 nei confronti del sig. NOME COGNOME (esercente attività di commercio al dettaglio di alimentari) per gli anni d’imposta 1998, 1999 e 2000. In particolare, l’Ufficio procedeva alla rettifica del reddito d’impresa e dell’Iva dovuti e dichiarati per l’anno d’imposta 2000.
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 6499/2014, accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo la percentuale di ricarico applicata elevata e riferibile solo ad un ristretto numero di prodotti venduti.
Contro tale sentenza proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. della Calabria; si costituiva anche il contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 1047/2018, depositata in data 14 maggio 2018, la C.t.r. della Calabria rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 D.p.r. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha focalizzato la propria attenzione solo sulla percentuale di ricarico (determinata dall’Ufficio con il metodo della media aritmetica e non con quello della media ponderata) e non ha ritenuto che i dati raccolti dall’Ufficio potessero ritenersi gravi, precisi e concordanti, tali da giustificare l’avviso di accertamento con cui erano stati rettificati i ricavi.
2. Il motivo è inammissibile.
Va evidenziato che la complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.
2.1. Si è più volte sottolineato, come compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 12/02/2008, n. 3267), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare. La valutazione RAGIONE_SOCIALE prove più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova.
2.2. Vieppiù che la RAGIONE_SOCIALE ha correttamente individuato e deciso la questione centrale del presente giudizio che attiene alla legittimità di un accertamento analitico-induttivo fondato sulla ricostruzione dei ricavi attraverso l’applicazione di una percentuale di ricarico media, calcolata con il metodo della media aritmetica. E, ancora, che il giudice di appello con passo motivazionale, non specificamente attinto dal ricorso, ha ritenuto che lo scostamento di un solo punto percentuale rispetto al minimo indicato per la percentuale di ricarico praticata dagli esercenti la medesima attività di quanto dichiarato dal contribuente fosse giustificato anche dal fatto che si trattasse di un affiliato con prezzi imposti dalla società affiliante.
3.In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Nulla per le spese non avendo il contribuente svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 26 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME