Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
AVV_NOTAIO. RAGIONE_SOCIALE 2009
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22365/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato ope legis in RAGIONE_SOCIALE, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 6632/2019 depositata in data 28 novembre 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
In data 09/07/2014, l’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di ristorazione, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui accertava, per l’anno d’imposta 2009, maggiori ricavi pari ad € 338.978,51, oltre ad IVA per €33.897,85. Sulla scorta del p.v.c. redatto in data 28/11/2012 e di alcune ricostruzioni operate dai verificatori a partire dal numero di pizze somministrate (atteso che il fatturato del locale risultava significativamente rappresentato dal sottofatturato legato alla lavorazione e vendita di pizze), l’Ufficio procedeva a rideterminare maggiori imposte IRES, IVA ed RAGIONE_SOCIALE per un totale di € 143.443,00, oltre interessi e sanzioni.
Avverso l’ultimo dei menzionati avvisi di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 6969/2017, rigettava il ricorso della società contribuente, ritenendo fondata la metodologia di ricostruzione utilizzata dall’Ufficio.
Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r . del Lazio; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. adita, con sentenza n. 6632/2019, depositata in data 28 novembre 2019, accoglieva parzialmente l’appello della società contribuente.
Avverso tale pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973, dell’art.
54 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 25 del D. Lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r . ha affermato la legittimità dell’accertamento analitico -induttivo condotto dall’Ufficio, pur in assenza del necessario supporto RAGIONE_SOCIALE presunzioni dotate dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza e pur in presenza RAGIONE_SOCIALE contestazioni svolte dalla società ai fini di smentire la prospettazione operata dall’Ufficio e dimostrare l’erroneità RAGIONE_SOCIALE conclusioni a cui lo stesso era pervenuto.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fondato la propria decisione, anziché su concreti elementi di fatto forniti espressamente e documentati dalla società contribuente, su una valutazione ‘equitativa’, che non è consentita nei giudizi estimatori caratterizzanti il processo tributario, dato che la stessa costituisce una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria e presuppone un’espressa previsione legislativa, non potendo trovare applicazione al di fuori dei casi consentiti.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALEt.RAGIONE_SOCIALE ha omesso di esaminare il conteggio fornito dalla società contribuente come alternativa a quello risultante dall’accertamento effettuato dall’Ufficio.
Il primo motivo è infondato.
Va innanzitutto ricordato (cfr. Cass. n.33604/2019 e di recente Cass. 10/10/2025, n. 27141) che, in tema di rettifica dei redditi d’impresa, il discrimine tra l’accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la “incompletezza, falsità od inesattezza” degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l’Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ.; nel secondo caso, invece, “le omissioni o le false od inesatte indicazioni” sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l’attendibilità -e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento -anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l’amministrazione finanziaria può “prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e RAGIONE_SOCIALE scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ.
2.1. Nella fattispecie in esame, con una motivazione scevra da violazioni di legge e della è agevole scorgere l’iter logico -argomentativo, la C.t.r. ha dato atto che il ricorso all’accertamento analitico -induttivo è stato “legittimato dai disallineamenti riscontrati in sede di verifica, che hanno fatto ritenere non totalmente attendibile la contabilità tenuta dalla società verificata”; inoltre, tra tali disallineamenti, come evidenziato dall’RAGIONE_SOCIALE nel suo controricorso, figura l’omessa autofatturazione per l’autoconsumo, ammessa dalla stessa parte in sede di contraddittorio. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 21/08/2023, n. 24874) ha riconosciuto che la ricostruzione dei ricavi basata sul consumo di materie prime essenziali (come la farina per una pizzeria) costituisce un valido metodo presuntivo. La valutazione circa l’adeguatezza del campione utilizzato
dall’Ufficio (tre mesi specifici e solo ricevute fiscali) e la confutazione del calcolo alternativo proposto dalla contribuente attengono al merito della controversia e, se sorrette da motivazione non illogica o apparente, non sono sindacabili in sede di legittimità.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione e stante l’affinità RAGIONE_SOCIALE critiche sollevate, sono fondati.
La decisione della C.t.r., pur avendo correttamente identificato un vizio nella ricostruzione dei ricavi operata dall’Ufficio – specificamente, la mancata considerazione della farina destinata alla produzione di focacce è incorsa in un errore di diritto nel correggere tale vizio: l’applicazione di una riduzione forfettaria del 30% “in via equitativa”, senza fornire una motivazione sul punto.
3.1.La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che Il giudizio tributario è un giudizio di “impugnazione -merito” (cfr. Cass. 02/12/2021, n. 37949, il cui scopo non è il mero annullamento dell’atto impositivo, ma l’accertamento sostanziale del rapporto tributario e la determinazione della corretta pretesa fiscale; di conseguenza, quando il giudice rileva un’infondatezza parziale della pretesa dell’Amministrazione, non deve limitarsi ad annullare l’atto, ma è tenuto a “esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte”.
Nel caso di specie, una volta accertata la lacuna metodologica dell’Ufficio (l’omessa considerazione della farina per le focacce), la RAGIONE_SOCIALE aveva il dovere di procedere a una nuova e corretta quantificazione dei ricavi, tuttavia non poteva ridurre una pretesa accertata applicando una percentuale arbitraria senza specificarne le ragioni logico -giuridiche fondate sul materiale probatorio.
In conclusione va rigettato il primo motivo di ricorso ed accolti il secondo ed il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata ed il
giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigettato il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 6 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME