Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17499 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17499 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 3716/2022 R.G. proposto da
NOME e NOME , quali soci della RAGIONE_SOCIALE (cancellata in data 19.09.2019) e il primo anche in proprio, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso (PEC: EMAIL)
-ricorrenti –
contro
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania -sezione staccata di Salerno n. 5244/05/2021, depositata il 24.06.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Oggetto:
Tributi
-La CTP di Avellino accoglieva i ricorsi riuniti proposti, rispettivamente, dalla RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di gestione alberghiera, avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, e da NOMECOGNOME in qualità di socio con una quota pari al 90% del capitale sociale della predetta società, avverso l’ avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, per imposte dirette e altro, in relazione all’anno 201 3, con i quali, mediante accertamento analitico -induttivo, venivano rideterminati nei confronti della società maggiori ricavi e nei confronti del socio un maggior reddito di capitale, attesa la ristretta base sociale con presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania -sezione staccata di Salerno accoglieva parzialmente l ‘appello proposto da l l’Agenzia delle entrate , rilevando, per quanto qui rileva, che:
-a seguito dell’accertamento analitico -induttivo, effettuato dall’Agenzia delle entrate e fondato sull’analisi della documentazione contabile, erano state rilevate incongruenze, derivanti dall’assenza di descrizione della tipologia di camere date in pernottamento, del numero di persone alloggiate ed in alcuni casi del numero della camera occupata, con evidente imprecisione delle fatture emesse;
-l’Ufficio aveva considerato sia le risultanze dello studio di settore prodotto dalla società, a seguito delle quali risultavano presenze annue in numero di 12.274, sia le osservazioni formulate dai contribuenti, riducendo i maggiori ricavi accertati ad € 66.157,00;
i primi giudici si erano limitati a ritenere accettabile il risultato reddituale dichiarato di € 5.000,00, sulla base di una presunta crisi del settore e di un numero esiguo di clientela, contrastante con i dati invece rilevabili dalla contabilità;
la contabilità che presentava discrasie ed anomalie, non giustificate in maniera adeguata dalla contribuente, e la ricostruzione operata dall’Ufficio, facendo riferimento alle tariffe medie, era rivolta ad una prudenziale valutazione, tenuto conto della discrasia rilevabile tra quelle indicate dalla parte nello studio di settore dell’anno di riferimento e quelle indicate nel PVC;
-andava confermata la ricostruzione operata dall’Ufficio, in quanto più aderente alla realtà aziendale e ai risultati di gestione, anche se doveva essere accolta la doglianza della contribuente in ordine all’utilizzo delle camere doppie anche ad uso singola, con evidente riduzione del prezzo , per cui i maggiori ricavi andavano ridotti ad € 36.417,23, per come proposto in definitiva all’Ufficio;
andava conseguentemente ridotto il reddito di capitale del socio, nei cui confronti andava comunque confermato l’accertamento, stante la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società e l’inversione dell’onere probatorio, non avendo la parte fornito la prova contraria;
i contribuenti impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato con memoria;
-l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducono la violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere valid o l’accertamento analitico -induttivo effettuato, non avendo l’Ufficio evidenziato nell’avviso impugnato né quali fossero le presunzioni sulle quali si fondava la ricostruzione induttiva dei ricavi né le condizioni di gravità, precisione e concordanza che le dovevano caratterizzare, in quanto tali
presunzioni non si potevano configurare nella asserita carente descrizione delle fatture, essendo stato il relativo rilievo superato dallo stesso Ufficio che aveva riconosciuto che i prezzi delle prenotazioni alberghiere riguardavano sempre il costo della camera indipendentemente dal numero delle persone occupanti;
-con il secondo motivo di ricorso i contribuenti deducono la contraddittorietà ed illogicità o comunque insufficiente motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso la spiegazione delle ragioni giustificanti la decisione di ridurre i maggiori ricavi, accogliendo parzialmente il gravame, con ciò determinato la nullità della sentenza, e per avere omesso la valutazione sulle risultanze probatorie prodotte dalla contribuente a confutazione dei rilievi dell’Ufficio , senza specificare quali fossero le discrasie rilevate tra le tariffe indicate dalla contribuente e quelle risultanti dal PVC;
con il terzo motivo, deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, 44 e 45 del TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato il principio giurisprudenziale della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società;
-passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente nella parte in cui la CTR ha accolto solo parzialmente l’appello dell’Ufficio riducendo i maggiori ricavi accertati sulla base della circostanza, non documentata, dell’utilizzo delle camere doppio anche ad uso singola;
-in via preliminare occorre rilevare che con istanza dell’1.02.2023, depositata telematicamente, il difensore ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, relativamente alla posizione di NOME COGNOME COGNOME avendo quest’ultimo presentato in data 16.01.2023 domanda di definizione ex art. 5 della l. n. 130 del 2022, con contestuale pagamento delle somme dovute, come risultava dalla documentazione allegata all’istanza;
-con successiva nota del 9.03.2023, l’Avvocatura dello Stato ha confermato c he la domanda di definizione presentata dall’Alaia, limitatamente all’avviso di accertamento n. TFK010200864, era regolare, chiedendo di dichiarare l’estinzione parziale del giudizio, limitatamente al predetto avviso di accertamento;
con memoria ex art. 378 cod. proc civ., il difensore di NOME COGNOME COGNOME ha ribadito la richiesta di dichiarare l’estinzione del giudizio relativamente all’avviso di accertamento n. TFK010200864, riguardante la posizione del predetto contribuente;
-ciò premesso, per quanto riguarda l’avviso di accertamento n. TFK010200864, oggetto di definizione agevolata, il processo va dichiarato estinto ex l’art. 5, comma 12, della l. n. 130 del 2022 ;
di conseguenza, non va più esaminato il terzo motivo del ricorso principale, essendo riferibile esclusivamente all’avviso di accertamento oggetto di definizione agevolata;
-in ordine all’avviso di accertamento n. TFK030200019NUMERO_DOCUMENTO relativo al reddito della società estinta, invece, occorre esaminare i primi due motivi di ricorso principale , unitamente all’unico motivo del ricorso incidentale;
il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, perché mira ad ottenere, sotto l’apparente censura della violazione di legge, una nuova valutazione delle risultanze processuali, contrapponendo all’apprezzamento operato dal giudice di merito quello ritenuto più
corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità;
sul punto occorre in ogni caso ribadire che, in tema di accertamento analitico -induttivo, in presenza di dati contabili incompleti, falsi o inesatti (che comunque non sono tali da consentire di prescindere dalle scritture contabili), l’Amministrazione finanziaria può completare le lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici, aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., con la conseguenza che l’onere della prova si sposta sul contribuente; dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave (Cass. n. 2184 del 14/10/2020);
-dalla sentenza impugnata si evince che alla base dell’accertamento vi erano le incongruenze riscontrare a seguito dell’esame delle scritture contabili, desumibili dall’evidente imprecisione delle fatture che non indicavano la descrizione della tipologia di camere date in pernottamento, il numero delle persone alloggiate e in alcuni casi il numero della camera occupata;
anche il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile;
-al riguardo va precisato che con l’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha modificato l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” ( ex multis , Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.);
resta fermo che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ( ex plurimis , Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.);
la parte ricorrente non si è attenuta alle suddette prescrizioni, in quanto non ha trascritto nel ricorso, neppure in modo indiretto, nelle loro parti essenziali, ai fini della percezione della doglianza, gli atti dai quali risulterebbero l’allegazione di tali fatti e la loro discussione, e ha censurato, nella sostanza, una insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata in ordine ad alcuni aspetti di valutazione della prove, con ciò attingendo, come si è prima detto, l’apprezzamento e l’articolata motivazione del giudice di merito, al fine di provocare un nuovo accertamento in fatto, non consentito in questa sede;
-l’unico motivo del ricorso incidentale è infondato , in quanto ‘la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di
integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ‘ (Cass., Sez. U. 3.11.2016, n. 22232);
la motivazione della sentenza impugnata, invece, non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto la CTR, anche nella parte riguardante l’accoglimento solo parziale dell’appello agenziale, ha esposto sinteticamente le ragioni in base alle quali ha ritenuto di ridurre i maggiori ricavi accertati (‘ Rispetto, però, alla determinazione fatta dall’Ufficio in € 66.157,70 va tenuta in considerazione quanto lamentato dalla contribuente in ordine all’utilizzo delle camere doppie anche ad uso singola, con evidente riduzione del prezzo, aspetto questo che sebbene non documentato dalla società, è possibile che si sia realmente verificato. Da tanto ne deriva che questa Commissione ritiene giusto ridurre i maggiori ricavi accertati nella misura di€ 36.417,23 per come proposto in definitiva dall’Ufficio’) , dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053).
in conclusione, in relazione al terzo motivo del ricorso principale, riguardante l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO , notificato al socio NOMECOGNOME il giudizio va dichiarato estinto e le spese riguardanti detto avviso restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 5, comma 5, della l. n. 130 del 2022;
-gli altri motivi del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale vanno invece rigettati e, stante la reciproca soccombenza, anche le spese riguardanti l’avviso di accertamento societario vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo in ordine alla pretesa indicata nell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO lasciando le relative spese a carico della parte che le ha anticipate.
Rigetta gli altri motivi del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, riguardanti l’avviso di accertamento n. TFK030200019NUMERO_DOCUMENTO e compensa interamente tra le parti anche le spese riguardanti tale atto impositivo.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 marzo 2025.