Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6701 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6701 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29686/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, sito in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia-Milano n. 2114/2017 depositata il 17/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Emerse dal sistema informativo CLIFO, relativamente all’a.i. 2007, in capo a COGNOME NOME , titolare di omonima ditta individuale, esercente attività di intermediazione commerciale di macchine, impianti industriali e navi, operazioni per la fornitura di beni e/o servizi per la somma complessiva di euro 72.104,00 a fronte di euro 41.244,00 dichiarati, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito di questionario, recuperava nei suoi confronti maggiori ricavi non dichiarati. ‘A fondamento dell’accertamento induttivo’ – rileva la sentenza in epigrafe – ‘veniva posta l’omessa dichiarazione di ricavi derivanti da altra attività di commercio elettronico di lampade tramite Internet’.
La CTP di Brescia, adita impugnatoriamente dal contribuente, con sentenza n. 25/01/14, accoglieva in parte il ricorso, riconoscendo non dovuta l’IRAP e rideterminando il maggior reddito accertato in euro 4.629.
L’Ufficio proponeva appello, tra l’altro osservando, ‘quanto ai costi calcolati’, che ‘gli stessi rappresentano il 50% dei ricavi accertati e, quindi, in linea con le medie del settore’.
L’appello era accolto dalla CTR della Lombardia, con sentenza in epigrafe, così motivando:
maggior ricavi sono stati correttamente determinati dall’Ufficio a seguito di un raffronto tra le fatture rinvenute nella contabilità del contribuente, pari ad euro 41.244,00, e quanto hanno comunicato i clienti della ditta RAGIONE_SOCIALE negli elenchi clienti e fornitori, pari ad euro 72.104,00.
Contrariamente a quanto dedotto dal contribuente, l’Ufficio ha riconosciuto i costi, determinandoli nella misura complessiva di euro 35.801,00, di cui 28.617,00 dichiarati ed euro 7.184,00, relativi ad una fattura di un fornitore di lampade.
Gli ulteriori costi relativi alla attività di commercializzazione di lampade non sono stati riconosciuti perché il contribuente in fase istruttoria aveva prodotto
unicamente la fattura di euro 7.184,00 e, trattandosi di accertamento analitico ex art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. 600/73, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare che i costi, ancorché non imputati al conto economico, risultassero da elementi certi e precisi.
Inoltre, a prescindere dalla discrepanza tra i costi dichiarati e l’importo indicato nella comunicazione IVA, che effettivamente non tiene conto di determinate voci, pur tuttavia è emersa una cantabilità irregolare.
Infatti il costo di euro 10.733,34 per carburante riportato nel conto economico non era pari alla somma RAGIONE_SOCIALE schede carburanti registrate; gli ulteriori elementi evidenziati dall’Ufficio nell’avviso di accertamento hanno evidenziato una contabilità non corretta, come peraltro riconosciuto dal contribuente il quale ha ammesso di non avere conservato la documentazione e, in assenza di ulteriori fatture di acquisto, aveva consegnato all’Ufficio il listino prezzi applicati al pubblico, con ciò legittimando l’accertamento.
Anche in punto IRAP deve essere accolto l’appello .
Infatti, l’esercente l’attività di agente di commercio è escluso dall’applicazione dell’Irap qualora non svolga attività autonomamente organizzata .
Tuttavia il contribuente non ha assolto all’onere della prova dimostrando la carenza di autonoma organizzazione sulla base degli elementi indicati nella propria dichiarazione dei redditi.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, resistito dall’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata. Il contribuente presentava istanza di decisione, insistita con ampia memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione di legge, degli artt. 39 del D.P.R. n. 600/1973, artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. e art. 53 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.’.
1.1. ‘Contrariamente a quanto statuito con il provvedimento impugnato l’avviso di accertamento da cui è scaturito il presente procedimento si è limitato ad accertare asseriti quanto ad oggi indimostrati maggiori redditi/ricavi in capo al sig. COGNOME e, a fondamento della ripresa economica si richiamano semplicemente dei dati raccolti attraverso la lista Cli/Fo, semplici discordanze nelle scritture contabili dell’odierno ricorrente che risultano, all’evidenza, insussistenti. RAGIONE_SOCIALE in sostanza, vorrebbe ricavare la sussistenza di maggiori ricavi in capo al sig. COGNOME sulla base di semplici dati presuntivi ‘. ‘ maggiori ricavi determinati presuntivamente, senza ulteriori indizi tali da far assurgere la presunzione semplice al maggior rango di presunzioni gravi precise e concordanti, rende l’avviso di accertamento nullo per carenza di motivazione’. Segue, nel motivo, la confutazione RAGIONE_SOCIALE ‘contestazioni formulate dall’Ufficio alla tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili’. Il motivo riprende: ‘In sostanza, da quanto emerge letteralmente dall’avviso di accertamento, i presupposti e/o gli elementi presuntivi in forza dei quali l’Ufficio ha provveduto a determinare i maggiori ricavi in capo al ricorrente sono proprio le discordanze contabili. Tuttavia, alla luce RAGIONE_SOCIALE argomentazioni sopra svolte, risulta pienamente dimostrato, documentato e provato in atti che tali discordanze sono frutto esclusivamente degli errori veramente superficiali commessi da parte dell’Ufficio e, per tale motivo la richiesta portata nell’avviso di accertamento andrà certamente disattesa. Va da sé che la sentenza impugnata andrà cassata’.
1.2. Il motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.
È inammissibile perché – senza riprodurre, in difetto di precisione ed autosufficienza, atti e documenti del procedimento amministrativo, con particolare riguardo all’avviso di accertamento, di cui pure denuncia il difetto motivazionale (sebbene non dimostrando la deduzione d’una tale
doglianza già in primo grado) – giustappone censure eterogenee sotto paradigmi diversi e cumulativamente evocati, così presupponendo un non consentito intervento suppletivo di questa S.C. nell’individuare le singole censure e nel ragguagliarle al paradigma corretto. In aggiunta, non rappresenta, neppure graficamente, né alcuna RAGIONE_SOCIALE denunciate violazioni di legge, né men che meno alcun omesso esame di fatti propriamente storici e decisivi. Al contrario, si risolve in una critica puramente meritale (ribadita come tale in memoria: cfr. in part. p. 3 ss.) rivolta finanche in via diretta all’avviso, così sollecitando a questa RAGIONE_SOCIALE una riedizione della valutazione del compendio istruttorio, già motivatamente effettuata dal giudice d’appello.
È, comunque, manifestamente infondato, giacché la CTR ritiene la legittimità dell’accertamento, non già solo sulla cd. lista CLIFO, ma altresì evidenziando una situazione di assorbente irregolarità contabile: situazione neppure, in sé, contestata ed anzi finanche riconosciuta, sia in sede di contraddittorio (cfr. quanto allegato dall’AE a p. 3 controric.) sia persino in ricorso, ove (a p. 3) leggesi, che ‘l’esercizio occasionale, senza organizzazione alcuna e senza la preventiva ed indispensabile consulenza fiscale necessaria comportava macroscopici errori nella tenuta contabile’ e che, ‘a causa dell’esercizio ‘improvvisato’ dell’attività, l’odierno ricorrente non conservava copia di tutta la documentazione di riferimento’.
Alla luce di quanto precede, nella specie, l’accertamento analitico -induttivo è da ritenersi legittimo, alla luce di consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, da un lato, ‘in tema di accertamento del reddito di impresa, ove la contabilità sia complessivamente inattendibile, è legittimo il ricorso al metodo analitico -induttivo, ex art. 39 del d.P .R. n. 600 del 1973, sulla base di elementi che consentano di accertare, in via presuntiva, maggiori ricavi’ (così, ad es., Cass. n. 18695 del 2018) e, dall’altro lato, ‘in tema di accertamento dei redditi di impresa ai sensi dell’art. 39 del d.P .R. n. 600 del 1973, la ricorrenza dei presupposti per
l’accertamento induttivo (anche nella ipotesi di inattendibilità dell’intera contabilità) non comporta l’obbligo dell’ufficio di avvalersi di tale metodo di accertamento, ma costituisce una mera facoltà che non preclude, pertanto, la possibilità di procedere ad una valutazione analitica dei dati comunque emergenti dalle scritture dell’imprenditore’ (così, ad es., Cass. n. 18934 del 2018), fermo restando che, in entrambi i tipi di accertamento, ‘ai fini della determinazione del maggior reddito d’impresa è legittimo il metodo della percentuale di ricarico sul costo del venduto’ (Cass. n. 16901 del 2025).
Aggiungasi che, correttamente, l’Ufficio ha riconosciuto i costi, in misura corrispondente alla media di settore, in guisa da doversi ritener ossequiata ‘ante litteram’ la sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, come interpretata nella giurisprudenza di questa S.C. (Cass. nn. 19574 e 16168 del 2025), incombendo al contribuente l’onere di provare eventuali costi eccedenti.
Secondo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione di legge, art. 2 del D. Lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.’.
2.1. ‘l sig. COGNOME nell’anno 2007 svolgeva in totale autonomia la propria attività, non avvalendosi di collaboratori e limitandosi ad utilizzare i beni strumentali strettamente necessari come risulta dalla documentazione contabile allegata, non è tenuto a versare l’imposta IRAP’. ‘Infine, considerato che nelle more del giudizio il sig. COGNOME ha provveduto a versare la somma complessiva di euro 4.413,33 , tale importo andrà certamente decurtato su quanto eventualmente accertato’.
2.2. Il motivo è inammissibile.
Le allegazioni del contribuente sono prive di qualsiasi supporto documentale, incorrendo pertanto in difetto di autosufficienza, non essendo neppure identificata la documentazione contabile allegata né ‘a fortiori’ riportato il relativo contenuto.
Infine, il versamento, ‘medio tempore’, della somma di euro 4.413,33 non reca pregiudizio al contribuente, essendo l’A.F . obbligata a tenerne conto ai fini della determinazione del dovuto.
In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioni consequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380 -bis, comma 3, cod. proc. civ. Pertanto, il contribuente deve essere condannato a rifondere le spese in ragione di complessivi euro 3.300 (di cui euro 2.200 a titolo di spese propriamente dette ed euro 1.100 a titolo di maggiorazione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito. Il medesimo deve essere altresì condannato a pagare la somma di euro 1.000 alla Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 2.200,00, oltre spese prenotate a debito nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 1.100,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 1.000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 9 gennaio 2026.
NOME COGNOME