Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2889 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2889 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
AVV_NOTAIO. Acc.
IRES-IVA-
IRAP 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29791/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore e COGNOME.
– intimati – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 4076/2017 depositata in data 8 maggio 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale venivano rilevati in capo alla società contribuente ricavi conseguiti e non dichiarati e veniva determinato un maggiore reddito ai fini IRAP ed un maggiore volume di affari di euro 501.091,00 con le maggiori imposte, sanzioni ed interessi derivanti.
A seguito della formulazione, da parte della società contribuente, di un’istanza di accertamento con adesione, il cui esito sarebbe stato poi negativo, la società stessa proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento dinanzi la C.t.p. di Caserta; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Caserta, con sentenza n. 17944/2015, accoglieva il ricorso della società contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Campania; la società contribuente non si costituiva in giudizio.
La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 4076/2017, depositata in data 8 maggio 2017, rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso tale pronuncia, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società contribuente è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 39 D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2727 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che le circostanze addotte dall’Ufficio a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie tesi non appaiono
decisive né confortanti, alla luce RAGIONE_SOCIALE adeguate repliche fornite in sede di ricorso proposto dal contribuente, non considerando come le circostanze in parola, nel loro insieme, concretassero comunque RAGIONE_SOCIALE legittime presunzioni, cui la parte doveva opporre non solo ‘adeguate repliche’, ma precise prove contrarie.
Il motivo è fondato.
1.2. L’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 consente all’Amministrazione finanziaria di fondare l’accertamento su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico -induttivo qualora la contabilità sia complessivamente inattendibile perché in conflitto con criteri di ragionevolezza.
1.3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. di recente: Cass. 16/12/2025, n. 32780), in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica della dichiarazione del contribuente avvalendosi di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973. Tale metodo di accertamento, definito analitico -induttivo, è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, qualora l’Ufficio ravvisi elementi che ne inficiano la veridicità e l’attendibilità.
In tale contesto, la determinazione dei maggiori ricavi sulla base RAGIONE_SOCIALE percentuali di ricarico sulla merce venduta costituisce un sistema presuntivo valido.
1.4. Nella fattispecie in esame, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha fatto malgoverno dei principi testé declinati laddove ha ritenuto le circostanze addotte dall’RAGIONE_SOCIALE ‘non decisive né confortanti’ e i riscontri ‘dai contorni scarsamente definiti’,
valorizzando le ‘adeguate repliche’ del contribuente, omettendo di procedere ad una valutazione complessiva ed approfondita.
È vero, invece, che l’Ufficio aveva posto a fondamento della pretesa un complesso di elementi che, letti congiuntamente, avrebbero dovuto costituire una presunzione grave, precisa e concordante di maggior reddito quali, innanzitutto, lo scostamento dai valori di mercato rappresentato dalla vendita di immobili a prezzi inferiori di oltre il 50% rispetto non a uno, ma a tre distinti parametri (quotazioni OMI, listini CCIAA, quotazioni dell’RAGIONE_SOCIALE del Territorio) costituenti un forte indizio di antieconomicità e potenziale sottofatturazione.
1.5. Sul precipuo punto, è pacifico che, in tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ad opera dell’art. 24, comma 5, della l. 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea, ha eliminato la presunzione legale (introdotta dall’art. 35, comma 3, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248) relativa alla corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta ‘anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti’), l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Sez. 5, sentenza n. 9474 del 12/04/2017).
Quindi, sebbene le quotazioni OMI non costituiscano più una presunzione legale, esse possono peraltro essere utilizzate come presunzioni semplici, specialmente se corroborate da altri elementi quali le movimentazioni
finanziarie anomale rappresentate dalla ricezione di una caparra di € 40.000,00 senza un preliminare registrato e senza prova della successiva stipula o restituzione e dai versamenti in contanti per € 14.000,00 sul conto del legale rappresentante, eccedenti la soglia di legge, legittimamente presuntivi di ricavi occulti; la vendita di un appartamento più grande a un prezzo inferiore di quasi il 50% rispetto a uno più piccolo nello stesso stabile; la differenza tra l’imponibile totale risultante dagli atti di compravendita (€ 333.000) e i ricavi dichiarati (€ 292.091) costituente un dato di omessa dichiarazione.
1.6. A fronte di tale quadro indiziario, le ‘repliche’ del contribuente, quali giustificazioni verbali non supportate da alcuna prova documentale (es. donazioni dai genitori, acconti ricevuti in anni precedenti, differenze strutturali degli immobili), non erano idonee a superare la presunzione di evasione e la C.t.r., omettendo di valutare gli indizi nel loro complesso e accontentandosi di mere affermazioni di parte, ha violato le regole sulla prova presuntiva e sull’onere della prova (artt. 2697 e 2727 c.c.), che imponevano al contribuente di fornire una prova contraria rigorosa.
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Ulteriore violazione dell’art. 39 D.P.R. n. 600/1973 – Violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta gli errores in iudicando e in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., in primo luogo, ha esercitato un sindacato non consentito sulla scelta del metodo accertativo operata dall’Ufficio e, in secondo luogo, è incorsa in un vizio di extrapetizione (violazione dell’art. 112 c.p.c.), avendo fondato la propria decisione su una questione non sollevata dalla parte contribuente.
Il motivo è fondato.
2.1. La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 13631, depositata il 21 maggio 2025, riafferma il principio consolidato secondo cui ‘In tema di accertamento tributario (…) rientra nel potere
dell’Amministrazione finanziaria, nell’ambito della previsione di legge, la scelta del corrispondente metodo da utilizzare per procedere all’accertamento, di cui il contribuente può dolersi solo se gliene derivi un pregiudizio sostanziale’; id est , la scelta del metodo di accertamento (analitico, induttivo, sintetico) rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione Finanziaria e non è sindacabile dal giudice tributario, il quale può solo verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione del metodo prescelto.
2.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto mal governo del principio enunciato e ribadito dalla Corte, laddove ha affermato che ‘l’istruttoria condotta dall’RAGIONE_SOCIALE non appare esaustiva, anche in ragione della possibilità – non coltivata, per quanto noto – di eseguire speculari riscontri documentali presso gli acquirenti degli immobili’; così opinando, non si è limitata a valutare la legittimità dell’accertamento induttivo basato sugli elementi raccolti, ma ha invaso la sfera di discrezionalità dell’organo accertatore, violando l’art. 39 del D.P.R. n. 600/73.
2.3. Quanto al vizio di ultrapetizione, costituisce giurisprudenza consolidata quella secondo cui il giudice d’appello ha il potere -dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell’atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione (così Cass. 17/12/2024, n. 32932); il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall’art. 112 c.p.c., vincola il giudice a pronunciarsi solo sulle domande e le eccezioni ritualmente proposte dalle parti.
2.4. Nel caso di specie, come evidenziato in ricorso, la parte contribuente non aveva mai lamentato l’incompletezza dell’istruttoria per la mancata audizione degli acquirenti e la C.t.r., ponendo tale presunta omissione a
fondamento della propria decisione di rigetto, ha introdotto d’ufficio un tema d’indagine estraneo al thema decidendum delineato dalle parti, incorrendo nel vizio di extrapetizione.
Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 36, comma secondo, n. 4, D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha reso una decisione che esprime una motivazione apparente, affidando il rigetto dell’appello dell’Ufficio, tra l’altro, all’affermazione per cui ‘quanto allegato in atti è tratto da pubblicazioni relative a quotazioni del 2010, ben distanti temporalmente dal periodo di imposta in cui le transazioni commerciali sono state rogate (2008)’; tale affermazione, infatti, appare vuota di significato, non spiegando il decidente quale sia l’effetto di tale distanza temporale e come siano cambiati, in concreto, i prezzi di mercato del 2010 rispetto a quelli del 2008, dando invece, immotivatamente ed implicitamente, per scontato che, come normalmente avviene, i prezzi successivi fossero più alti di quelli precedenti.
Il motivo è fondato.
3.1. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. dello stesso codice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 03/01/2022, n. 6758). Questo principio, in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione) contenuto nell’art. 1, comma secondo, del d.lgs. 546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 9745 del 2017). Va osservato, inoltre, che, a
seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale’, di ‘motivazione apparente’, di ‘manifesta ed irriducibile contraddittorietà’ e di ‘motivazione perplessa od incomprensibile’, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).
3.2. La sentenza in esame non solo presenta le indicazioni richieste, contenendo lo svolgimento del processo e i fatti essenziali di causa, ma ha comunque una ratio decidendi chiaramente intellegibile, sicché la sua motivazione si colloca ben sopra la soglia del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost.
3.3. Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio affermando che i parametri di riferimento (listini CCIAA) erano tratti da ‘pubblicazioni relative a quotazioni del 2010, ben distanti temporalmente dal periodo di imposta in cui le transazioni commerciali sono state rogate (2008)’, obliterando del tutto di spiegare perché tale distanza temporale sarebbe rilevante e quale effetto avrebbe avuto sui valori e dando per implicitamente scontato che i prezzi del 2010 fossero più alti, senza alcuna analisi del contesto di mercato; a tacer del fatto che l’Ufficio aveva dedotto che il 2010 era stato un anno di forte crisi del mercato immobiliare con un ‘significativo calo dei prezzi’ e, quindi, utilizzare i
valori più bassi del 2010 come termine di paragone per le vendite del 2008 (periodo pre -crisi) era un criterio estremamente favorevole al contribuente. 3.4. La C.t.r., utilizzando questo elemento per rigettare l’appello (ossia il fatto che i prezzi del 2008 fossero addirittura inferiori a quelli del 2010, circostanza che rafforzava enormemente la presunzione di sottofatturazione), anziché per accoglierlo, è incorsa in un palese contrasto logico, rendendo la motivazione incomprensibile e, quindi, apparente.
4. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo , affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME