Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1645 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1645 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27410/2020 R.G. proposto da : COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), in proprio e quali legali rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE (c.f. P_IVA), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO -ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di secondo grado dell’Emilia – Romagna n. 258/2020, depositata il 21/1/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 /12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE e i soci NOME COGNOME e NOME COGNOME erano destinatari di tre avvisi di
accertamento per l’anno d’imposta 2011. L’amministrazione accertava maggiori ricavi non dichiarati della società di euro 110.596,00 e conseguentemente determinava le maggiori imposte a carico dei soci.
1.1 La CTP di Modena con la sentenza n. 1001/2015 riteneva che l’Amministrazione avesse legittimamente proceduto con un accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) , d.P.R. n. 600 del 1973 ma che non fosse stato rispettato un corretto iter logico. Aveva pertanto rideterminato i maggiori ricavi della società nella somma di euro 14.157,00, come chiesto in via subordinata dai contribuenti, sulla base degli studi di settore.
1.2 La CTR dell’Emilia Romagna, con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio e respingeva l’appello incidentale dei contribuenti. I ricavi non dichiarati dovevano essere quantificati nella somma complessiva di euro 31.657,00, con conseguente rideterminazione dei redditi dei due soci, maggiori imposte e sanzioni. Per il giudice di appello:
-l’Ufficio aveva correttamente proceduto all’accertamento perché la redditività era inferiore agli studi di settore ed erano emerse, a seguito RAGIONE_SOCIALE risposte al questionario, RAGIONE_SOCIALE incompletezze nelle registrazioni contabili, alcune RAGIONE_SOCIALE quali ammesse dagli stessi contribuenti, come l’omessa fatturazione dell’autoconsumo;
-l’Amministrazione non aveva però adeguatamente spiegato come aveva proceduto a ricalcolare le percentuali di ricarico. Se, come sostenuto, aveva attribuito rilevanza alle dichiarazioni dei contribuenti ai fini RAGIONE_SOCIALE percentuali di ricarico, avrebbe dovuto attribuire rilievo anche alle loro indicazioni sugli sconti applicati nei diversi periodi dell’anno, perché anche gli sconti incidono sulla quantificazione del ricarico;
rispetto alla determinazione dei maggiori ricavi nei limiti degli studi di settore, mancavano specifici motivi di censura. L’alternativa ricostruzione di acquisti e vendite proposta dai contribuenti, con
l’utilizzo d’ipotetiche percentuali di sconto e personali indici di ricarico, non trovava riscontro nelle scritture contabili della società; – la CTP non aveva preso in considerazione l’ autoconsumo, non considerato dagli studi settore. Nel conteggio proposto dai contribuenti l’autoconsumo aveva un valore pari a euro 17.500,00.
I maggiori ricavi della società dovevamo pertanto essere rideterminati in euro 31.657,00.
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e i soci hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha depositato controricorso e ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica .
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) , d.P.R. n. 600 del 1973 perché il solo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli maggiori risultanti dall’applicazione dei ricavi medi di settore non è vincolante. La difformità della percentuale di ricarico, rispetto a quella media, deve raggiungere livelli di abnormità e irragionevolezza tali da privare di ogni attendibilità la documentazione contabile mentre nel caso in esame lo scostamento era contenuto nel 10%. Deve ribadirsi, come spiegato, nel primo ricorso che ‘i ricavi puntuali da studi di settore sarebbero stati (già compreso l’autoconsumo) di circa 14.000,00 superiori mentre i ricavi minimi da studi di settore sarebbero stati addirittura inferiori a quelli dichiarati’.
Il primo motivo del ricorso non è fondato.
2.1 Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta (pag. 4 e 5 della motivazione):
non solo che la reddittività della società era inferiore agli studi settore ma che erano ‘ emerse, a seguito RAGIONE_SOCIALE risposte al questionario fornito dall’RAGIONE_SOCIALE, incompletezze nelle registrazioni contabili (alcune ammesse dai contribuenti, quale l’omessa fatturazione dell’autoconsumo’;
che nella rideterminazione dei maggiori ricavi il giudice di primo grado aveva trascurato di tener conto del non contestato autoconsumo, non compreso negli studi di settore;
che le percentuali di sconto e certi indici di ricarico indicati dai contribuenti non avevano trovato riscontro nelle scritture contabili della società.
Nel motivo di ricorso manca un confronto, attraverso una specifica contestazione, con le argomentazioni del giudice di appello. Non trovano conferma né l’affermazione sull’assenza d’ irregolarità contabili (v. ricorso, pag. 7) né quella di uno scostamento rispetto ai ricavi degli studi di settore contenuto in circa euro 14.000,00, compreso l’autoconsumo (v. ricorso, pag. 7).
2.2 Il giudice di appello ha accertato che l’Ufficio ha proceduto a ricostruire il reddito con metodologia induttiva partendo dal dato dell ‘ incongruenza dei redditi dichiarati dalla società contribuente in base agli studi di settore. Lo scostamento dai dati parametrici degli studi di settore non aveva comportato un accertamento fondato esclusivamente sugli studi medesimi bensì aveva costituito l’atto di innesco dell’accertamento effettuato con metodologia analitico -induttiva ex art. 39, primo comma, lett. d) , d.P.R. n. 600 del 1973. L’accertamento era stato basato su elementi di carattere indiziario, in conformità a quanto ritiene la giurisprudenza quando osserva che lo scostamento dagli studi di settore previsti dall’art. 3, commi 181 e 187, legge n. 549 del 1995 costituisce il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-
induttivo (Cass. 25304/2023, Cass. 35203/2022, Cass. 17185/2022 e Cass. 38137/2021). Il precedente richiamato dai ricorrenti (Cass. 16597/2015) riguarda un caso sostanzialmente diverso in cui l’accertamento analitico -induttivo era fondato unicamente su un modesto scostamento tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo perché il modesto scostamento dei ricavi dagli studi settore era dovuto ‘anche alla presenza di molti RAGIONE_SOCIALE tlet (Barberino -Mantova -Castelguelfo e soprattutto Cadriano di Bologna) che vendevano a prezzi stracciati gli stessi prodotti’ . L’omessa valutazione di tale decisiva circostanza, di cui non si trova traccia nella motivazione della sentenza, avrebbe consentito di concludere che la motivazione dell’avviso di accertamento non era idonea a superare le puntuali e precise argomentazioni dei ricorrenti.
Anche il secondo motivo del ricorso è infondato.
La Corte, a sezioni unite, (Cass., Sez. U., 8053/2014), seguita dalla giurisprudenza successiva (Cass. 27415/2018, Cass. 19049/2022 e Cass. 17005/2024), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n um. 5, c.p.c. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass.
19049/2022). Parte ricorrente richiama un fatto generico di cui non è possibile apprezzare la decisività. Mancano chiari riferimenti sia sulla distanza fra gli esercizi commerciali gestiti dalla società e gli outlet presenti sul territorio sia sulla merce (‘gli stessi prodotti’) acquistabile anche negli outlet sia sui prezzi concorrenziali (‘prezzi stracciati’) a cui la merce veniva posta in vendita.
5. Il ricorso deve essere respinto. Non avendo l’RAGIONE_SOCIALE depositato controricorso non si provvede sulle spese di lite. Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l egge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’ 11/12/2025.
la Presidente NOME COGNOME