Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34501 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34501 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF E ALTRO 2004
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2349/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO; -ricorrente – contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-Intimato –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA – CATANIA, n. 6668/22, depositata in data 28/7/2022; Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 4 novembre 2025;
Fatti di causa
Nei confronti di NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘ il contribuente’ ) fu emesso un avviso di accertamento per l’anno 2004 , con riferimento al reddito di partecipazione per la quota del 25% nella società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME , anch’essa destinataria di un avviso di accertamento per l’annualità 2004 .
Il contribuente impugnò detto avviso di accertamento e risultò vincitore sia in primo grado che dinanzi alla C.T.R., che confermò la sentenza di primo grado , sulla scorta anche dell’annullamento , confermato anch’esso in appello, dell’avviso di accertamento notificato alla società per il 2004.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, affidato a due motivi.
Il contribuente è rimasto intimato.
Con decreto del 23/11/2022 il ricorso per cassazione proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di appello di accoglimento del ricorso contro l’avviso di accertamento notificato alla società per l’anno 2004 fu dichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata della controversia.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., nonché dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 (art. 360, n. 3 c.p.c.)’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per aver confermato l’annullamento dell’avviso
di accertamento notificato all’odierno contribuente sulla base della circostanza che anche l’avviso di accertamento per lo stesso anno d’imposta (2004) notificato alla società in accomandita semplice, di cui il contribuente è socio, era stato annullato, si cché l’atto impositivo notificato ad NOME COGNOME non poteva che restarne travolto.
1.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Come ha dato atto la stessa RAGIONE_SOCIALE ricorrente, il giudizio per cassazione introdotto dal ricorso contro la sentenza d’appello che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società è stato dichiarato estinto in seguito alla definizione agevolata avvenuta ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018 .
Ne consegue che non vi è più una causa pregiudiziale rispetto a quella odierna e che, dunque , di quest’ultima non può più predicarsi alcuna necessità di sospensione.
Peraltro, la non estensibilità degli effetti della definizione agevolata della causa della società a quella relativa al socio (Cass., sez. 6-5, n. 15076/2020) fa sì che quest’ultima deve proseguire.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per aver trascurato che la giurisprudenza più recente ha attribuito valenza indiziaria alla percentuale di ricarico applicata dalla società in anni vicini e prossimi a quello oggetto di verifica. Nella specie, la percentuale di ricarico in base alla quale è stato emanato l’avviso di accertamento al socio è in linea con quella attribuita con riferimento all’anno d’imposta 2003 , immediatamente precedente a quello oggetto di verifica.
I rappresentanti della società in sede di verifica, inoltre, non avrebbero opposto obiezioni al modus operandi dei verificatori in sede di accertamento circa la scelta del campione significativo al fine del
calcolo della percentuale di ricarico, e tale comportamento avrebbe comunque valore indiziario a sostegno della posizione del fisco.
Non vi sarebbe, inoltre, l’obbligo dell’ufficio di sottoporre a verifica, al fine del calcolo della più attendibile percentuale di ricarico, tutte le merci oggetto di commercializzazione da parte del soggetto che subisce l’accertamento, essendo sufficiente che il campione scelto sia comunque rappresentativo.
2.1. Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha trascurato di analizzare, e di farne oggetto anche di valutazione congiunta, gli indizi che militavano a favore della ripresa fiscale, secondo le prescrizioni dettate da questa Corte (Cass., Sez. 2-, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022, Rv. 664316 – 01).
Innanzitutto, deve rilevarsi che, dopo un periodo di incertezza, ci si è assestati nel ritenere che in tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza per il calcolo della percentuale media sulla base RAGIONE_SOCIALE fatture prodotte, atteso che lo stesso contribuente le ritiene rappresentative della propria attività commerciale, al fine di ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, e che in base all’esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, restando il contribuente il soggetto più vicino al soddisfacimento dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. ai fini della dimostrazione di eventuali mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi di imposta l’applicazione di percentuali diverse (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 11717 del 12/04/2022, Rv. 664491 – 01).
In secondo luogo, valenza indiziaria deve essere attribuita anche al comportamento tenuto dal soggetto sottoposto ad accertamento nel corso RAGIONE_SOCIALE operazioni di verifica, sicché se egli non contesta il modus
procedendi dell’ufficio in relazione alla campionatura RAGIONE_SOCIALE merci ai fini del calcolo della più probabile percentuale di ricarico praticata, tale inerzia può assurgere ad elemento alla stregua del quale convalidare in sede giurisdizionale gli esiti dell’accertamento (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15851 del 29/07/2016 , Rv. 640619 – 01).
In terzo luogo, non è necessario che i verificatori procedano ad analizzare la documentazione contabile di tutte le merci commercializzate dal soggetto sottoposto a verifica, bastando la campionatura di un numero statisticamente attendibile di merci appartenenti alle varie tipologi e oggetto dell’attività commerciale (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 736 del 19/01/2021, Rv. 660296 – 01).
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata per nuovo esame alla CGT-2 della Sicilia -sezione distaccata di Catania, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)