Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14622 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34235/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 613/2019 depositata il 10/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione di prime cure di accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente, esercente attività di trasporti, avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2009, con il quale è stato recuperato a tassazione ai fini lres, lrap e Iva un maggiore imponibile
dell’importo di € 317.600,20, a seguito di controllo fondato sul rilevamento del gasolio mensilmente acquistato al fine di poter appurare la corretta fatturazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguite.
Resiste il contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si deve disattendere l’istanza della controricorrente per la trattazione della causa in pubblica udienza.
In adesione all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093).
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 2732, co. 2, e 2735 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., con violazione, anche conseguenziale, degli artt. 39, co. 1, lett. d) del d.p.r. 29.9.1973 n. 600 e 54, co. 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633.».
2.1. Afferma la ricorrente, richiamando orientamenti di legittimità che, nell’accertamento analitico induttivo dei redditi d’impresa, consentito dall’art. 39, co. 1, lett. d), del d.p.r. n. 600/1973, qualora l’Ufficio abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata – è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori.
2.2. Osserva ancora, sempre richiamando arresti di questa Suprema Corte, che il convincimento del giudice può ben fondarsi anche su una sola presunzione, purché grave e precisa; né occorre
che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità.
2.3. Tanto premesso, deduce che, nella fattispecie, l’Ufficio, muovendo, in particolare, dall’esame dei costi sostenuti per l’acquisto di carburante, ha rilevato la scarsa remunerazione dei chilometri percorsi rispetto ai consumi degli automezzi utilizzati, e ha ritenuto che ciò comportasse l’inattendibilità dei ricavi dichiarati. Ha, conseguenzialmente, proceduto alla ricostruzione dei ricavi conseguiti per l’attività esercitata sulla base di numerosi elementi come l’ammontare dei costi sostenuti per l’acquisto dei carburanti, il prezzo d’acquisto dello stesso nell’anno in esame, i litri di carburante acquistati nell’anno, i consumi medi degli automezzi ai sensi dell’art. 7 sexies del D.L. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, che ha novellato l’art. 83-bis, comma 10 della legge n. 133/2008.
Lamenta l’RAGIONE_SOCIALE che la CTR non abbia correttamente valutato le presunzioni addotte dall’Ufficio, limitandosi ad affermare, in via del tutto apodittica ed erronea, l’insussistenza dei presupposti di gravità, precisione e concordanza sulla sola base del fatto che la normativa invocata dall’Ufficio avrebbe rilievo ai soli fini civili e amministrativi, ritenendo altresì, in ragione della norma da cui si intenderebbe dedurre il maggior reddito, ampiamente sufficiente ad escludere la presunzione di maggiori utili la dimostrazione documentale di carattere certo quale quella prodotta dalla parte, che avrebbe dettagliato l’effettuazione di viaggi sotto costo in conseguenza della notoria crisi del settore.
Il motivo è fondato e va accolto.
4.1. La statuizione d’appello si pone invero in evidente contrasto con le disposizioni censurate.
L’accertamento con metodologia analitico-induttiva procede dall’esame di una contabilità formalmente regolare, dalla quale possa comunque trarsi il giudizio di sostanziale o complessiva inattendibilità, sulla base di elementi che consentano di accertare, in via presuntiva, maggiori ricavi (Cass., Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8923). Non è, pertanto, la gravità RAGIONE_SOCIALE irregolarità a denotare il corretto ricorso o meno alla metodologia analitica-induttiva, bensì la gravità dei numerosi elementi indiziari, riscontrati dall’Ufficio e valorizzati dal giudice di appello, dai quali trarre la complessiva inattendibilità dei dati contabili (Cass., Sez. V, 12 dicembre 2018, n. 32129; Cass., Sez. V, 13 luglio 2018, n. 18695), elementi che si possono identificare anche in un unico grave elemento indiziario (Cass., Sez. V, 14 ottobre 2020, n. 22184; Cass., Sez. V. 10 gennaio 2022, n. 394).
4.2. Alla luce di quanto osservato, risulta evidente la contraddittorietà del ragionamento inferenziale operato dai giudici di appello, che hanno ritenuto, apoditticamente, privi di valore presuntivo gli elementi, di evidente peso indiziario, posti a fondamento della pretesa tributaria, solo perché implicanti una base di calcolo del consumo medio di carburante degli automezzi ricavata da una «norma non strettamente tributaria», rilevando sostanzialmente la valutazione della prova intesa a contrastare detta presunzione come mero obiter dictum, peraltro riferito ad elementi non ancorati ad alcun riscontro empirico (la «crisi del settore, pressoché notoria»), ovvero a generiche asserzioni (la consuetudine di effettuare trasporti sotto costo, ricavata dalla documentazione di un unico viaggio).
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 08/05/2024.