Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20241 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20241 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3689/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA BASILICATA n. 247/03/18 depositata il 26/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 247/03/18 del 26/04/2018, la Commissione tributaria regionale della Basilicata (di seguito CTR) respingeva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (AE) e accoglieva l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 177/03/15 della Commissione tributaria provinciale di Potenza (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in applicazione degli studi di settore.
1.2. La CTR respingeva l’appello principale di AE e accoglieva l’appello incidentale di COGNOME evidenziando che «nella fattispecie, essendo risultato non rispettata l’obbligatorietà del contraddittorio e la corretta ripartizione dell’onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente, l’appello si appalesa infondato».
AE proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
COGNOME resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso, tardivamente notificato in data 05/11/2021 a fronte di un ricorso notificato in data 17/01/2019.
Il ricorso proposto da AE è affidato a tre motivi, di seguito riassunti.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 10 della l. 8 maggio 1998, n. 146 e dell’art. 62 sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’accertamento sia fondato sugli studi di settore, con conseguente necessità del contraddittorio.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalle circostanze dedotte in avviso di accertamento che, se correttamente considerate, avrebbero dovuto condurre il giudice di appello ad una differente valutazione.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la necessità del contraddittorio con riferimento all’IVA, sebbene la società contribuente non abbia in alcun modo fornito la cd. prova di resistenza.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
3.1. Come si evince agevolmente dalla motivazione dell’avviso di accertamento, trascritta in ricorso ai fini della necessaria specificità della censura, l’atto impositivo non è stato emesso in applicazione degli studi di settore, ma l’incongruità della società contribuente rispetto agli studi di settore costituisce unicamente uno dei molteplici elementi che hanno giustificato la ripresa analitico-induttiva, fondata essenzialmente sull’antieconomicità della gestione sociale, sul valore di cessione degli immobili inferiore al valore normale e sul difetto di inerenza di una delle cessioni immobiliari effettuate nell’anno d’imposta.
3.2. Ne consegue che, non essendo l’accertamento fondato sugli studi di settore, ha errato la CTR a ritenere la necessità del contraddittorio endoprocedimentale (che pacificamente non c’è stato), con conseguente nullità dell’atto impositivo.
3.3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e il giudice del rinvio dovrà esaminare la controversia tenendo conto del fatto che l’accertamento è analitico -induttivo e non fondato sugli studi di settore.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso implica l’assorbimento dei motivi secondo e terzo.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12/03/2025.