Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4090 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4090 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27719/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 1225/2017, depositata il 15/5/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE era un gestore di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro ex art. 110, comma 6, t.u.l.p.s. Alla società era notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008. L ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, previa richiesta di documentazione contabile per verificare la correttezza degli
adempimenti fiscali rispetto ai dati comunicati dai concessionari, aveva recuperato a tassazione una somma corrispondente alla differenza, pari a euro 203.351,09, tra i compensi comunicati e quelli riportati dalla contribuente in contabilità.
Con la sentenza n. 48/2015 la CTP di Grosseto accoglieva il ricorso della società sul presupposto che non era stato notificato alla società un processo verbale di constatazione.
Accogliendo l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE , la CTR della Toscana con la sentenza n. 1225/2017 rigettava il ricorso, ritenendo:
che la delega depositata dimostrava che il funzionario che aveva sottoscritto l’atto di appello era legittimato a farlo;
che l’avviso di accertamento non doveva essere preceduto da un processo verbale di constatazione, perché l’art. 24 legge n. 4 del 1929 si limita a fare riferimento a un ‘processo verbale’, senza indicarne la tipologia e l’art. 12, comma 4, legge n. 212 del 2000 non richiede il PVC negli ‘accertamenti a tavolino’ ;
che le contestazioni della contribuente erano generiche. La ripresa a tassazione era avvenuta sulla base dei dati forniti dalla società concessionaria. I dati fornivano per ogni apparecchio i giorni di possesso, il codice identificativo, le informazioni sulla raccolta complessiva e il compenso riconosciuto al gestore. I ricavi erano stati diminuiti degli importi riconosciuti agli esercenti presso cui erano installati gli apparecchi sulla base RAGIONE_SOCIALE fatture passive presenti in contabilità; non erano stati documentati altri costi.
La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato mera nota di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24 legge n. 4 del 1929 e dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n um. 3, c.p.c., perché aveva diritto di ricevere il processo verbale di constatazione e doveva esserle concesso il termine dilatorio di 60 giorni.
Il motivo è infondato. L’ attività di accertamento è stata svolta ‘a tavolino’, sulla base di richiesta di esibizione di scritture contabili. Non si tratta, pertanto, di una verifica fiscale effettuata presso la sede della società. In tema di violazione di norme finanziarie, il processo verbale di constatazione, previsto dall’art. 24 della legge n. 4 del 1929, è richiesto nelle ipotesi di verifiche eseguite dagli organi accertatori presso il contribuente e, in ogni caso, in questi specifici casi, l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione, essendo sufficiente un verbale attestante le operazioni compiute: la redazione di un processo verbale di constatazione non è sempre necessaria per rendere legittimo il successivo avviso di accertamento, perché è con l’avviso che si esterna ciò che si è constatato (Cass. 19141/2025, Cass. 16546/2018 e Cass. 31120/2017). Il perimetro entro il quale si colloca la necessità della redazione di un processo verbale è segnato dall’elaborazione giurisprudenziale in tema di rispetto del termine dilatorio prescritto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 (Cass. 11365/2023). Questa Corte ha già ripetutamente affermato che l’applicabilità dei diritti e RAGIONE_SOCIALE garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali di cui all’articolo 12 legge n. 212 del 2000 postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente (Cass. 12840/2024, Cass. 24793/2020, n.
24793/2020 e Cass. 7957/2014). La ragione va ravvisata nel fatto che, in questi casi, lo statuto di diritti e garanzie è di contrappeso all’invasione della sfera del contribuente, nei luoghi di sua pertinenza, dando corpo ad una specifica esigenza di contraddittorio, al fine di conformare e adeguare l’interesse dell’Amministrazione alla situazione del contribuente.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo con riferimento ‘all’eccepita inammissibilità dell’appello’ in quanto il giudice di merito non ha spiegato le ragioni che l’hanno indotto a ritenere legittima la delega rilasciata. La delega deve possedere un contenuto minimo, indicando le ragioni per cui viene rilasciata e il termine di validità. Non è sufficiente che riporti l’iniziale termine di decorrenza.
Il motivo è sia inammissibile che infondato.
4.1 È inammissibile perché riguarda il rigetto di un’eccezione processuale. Parte ricorrente non si duole del mancato esame di un fatto storico, da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico, ma del mancato rispetto, nella delega rilasciata dal direttore provinciale al capo ufficio legale per sottoscrivere, fra l’altro, le costituzioni in giudizio e gli atti di appello (v. estratto dell’atto riprodotto a pag. 11 del ricorso), di presunti requisiti minimi formali a fini della validità dell’atto. La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 8053/2014), seguita dalla giurisprudenza successiva (Cass. 27415/2018, Cass. 19049/2022 e Cass. 17005/2024), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n um. 5, c.p.c. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
contro
versia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass. 19049/2022).
4.2 Il motivo è anche infondato poiché secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la provenienza di un atto di appello dall’Ufficio periferico dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque l’usurpazione del potere d ‘ impugnare la sentenza (Cass. 694/2025, Cass. 15470/2016 e Cass. 220/2014). La rappresentanza processuale dell’articolazione periferica dell’RAGIONE_SOCIALE si concentra anche, a termini dell’art. 3 del regolamento interno di amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sul semplice preposto all’ufficio legale, in favore del quale è da ritenersi operativa una delega generale (Cass. 23782/2024).
5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., il ‘mancato esame della percentuale di vincite quale unica percentuale soggetta a tassazione e sulla omessa contestazione di acquisizione documentale operata dall’ufficio’ . Il giudice si appello si è ‘adagiato’ sulle deduzioni dell’RAGIONE_SOCIALE piuttosto che confutare le argomentazioni difensive della società contribuente. Non ha esaminato le eccezioni della società né la richiesta di acquisizione RAGIONE_SOCIALE prove documentali.
6. Il motivo è inammissibile perché non indica un preciso fatto storico risultante dagli atti, nei termini precisati prendendo in esame il secondo motivo, ma lamenta l’omess a valutazione
dell’insieme RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive, comprese le richieste istruttorie, svolte nel giudizio di appello. La parte si limita a riscrivere l’insieme RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive svolte avanti il giudice di merito, chiedendo esplicitamente di verificare la sussistenza di un ‘vizio motivazionale’ (v. ricorso, pag. 14-18). Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 legge n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., n. 8053/2014 e 8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Non essendo stato depositato un controricorso, non sono dovute le spese processuali. Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l egge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22/1/2026.
la Presidente NOME COGNOME