Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6287 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6287 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4758/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale -legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente-
avverso
la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1711/2016 depositata il 30/09/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Co:
NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente società RAGIONE_SOCIALE conduce attività commerciale, ospitando nei propri locali apparecchi per vincite di premi in denaro. Con indagine telematica, tramite la rete di gioco, l’Ufficio ha avuto dai concessionari la percentuale di spettanza della RAGIONE_SOCIALE sulle vincite maturante dagli avventori nei propri locali, per somme assai più rilevanti di quelle esposte in dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, donde ne seguiva invito alla produzione di documentazione contabile ed extracontabile a giustificazione, che era però ritenuta inattendibile, per cui seguiva avviso di accertamento con ripresa a tassazione del maggior reddito rideterminato nella differenza fra quanto percepito -secondo dichiarazione dei gestori del gioco- e quanto dichiarato. Altresì, venivano disconosciuti costi a deduzione.
Prestata acquiescenza sui costi indeducibili, la società contribuente adiva il giudice di prossimità, che annullava la ripresa a tassazione argomentando sui vizi procedurali di mancata emissione di PVC e mancato rispetto del termine a difesa di cui all’art . 12, comma settimo, l. n. 212/2000.
Ne scaturiva appello erariale, avversato dalla parte contribuente che ne contestava la legittimazione a sottoscriverlo da parte del funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che esitava in riforma della sentenza di primo grado e conferma della ripresa a tassazione.
Avverso questa sentenza propone ricorso la parte contribuente, agitando tre motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE, spiegando tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria ad illustrazione ulteriore dei propri motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta doglianza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 57 del
d.lgs. n. 546/1992. Nella sostanza si critica il capo di sentenza dove è stato ritenuto motivo nuovo e, quindi, inammissibile, la doglianza di carenza di legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’appello erariale e l’omessa allegazione della relativa delega, sull’affermazione che tale doglianza inerente l’atto d’appello -poteva essere formulata solo all’esito della notifica di quell’atto e, dunque, per la prima volta in sede di controdeduzioni all’appello.
1.1. Il motivo non può essere accolto. Se è pur vero che in principio di motivazione la sentenza in scrutinio afferma la novità del motivo, non di meno dedica una ventina di righe affrontando il merito, sia richiamando l’orientamento di questa Suprema Cort e di legittimità in ordine al potere di sottoscrivere l’appello, sia facendo riferimento alle produzioni documentali offerte dal pubblico patrono in ordine alla delega di firma.
Va ricordato che, in tema di processo tributario, la sottoscrizione dell’atto di appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell’Ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poiché la delega da parte del titolare dell’Ufficio può essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell’Ufficio con competenze specifiche (Cfr. Cass. V, n. 20599/2021; ma così già Cass. V, n. 13908/2008).
Con accertamento in fatto non scrutinabile in sede di legittimità, la sentenza in scrutinio ha accertato la presenza e la regolarità della delega, donde il motivo non può essere accolto.
Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla sollevata eccezione riconducibile agli obblighi di cui all’art. 24 della l. n. 4/1929 e all’art. 12, comma settimo, della l. n. 212/2000 –
della mancata consegna del processo verbale di constatazione al termine RAGIONE_SOCIALE attività di verifica con consequenziale inosservanza del termine di sessanta giorni dalla chiusura del controllo, posto a garanzia del privato per presentare osservazioni.
2.1. Il motivo non può essere accolto, laddove la sentenza in scrutinio ha correttamente richiamato l’orientamento consolidato di questa Suprema Corte (di cui all’arresto S.U. n. 24823/2015), per cui il processo verbale di constatazione dev’essere emesso a seguito di verifica nei locali dell’attività, non quando l’accertamento segue ad indagine c.d. ‘a tavolino’, quale si concreta nell’invito al contribuente di produrre documentazione a giustificazione del maggior reddito con conseguente incontro presso i locali dell’Ufficio per interlocuzione istruttoria endoprocedimentale. Per l’effetto, nessun pvc doveva essere rilasciato alla parte contribuente, né alcun termine concesso per formulare osservazioni, atteso che il confronto avveniva presso l’Amministrazion e, su documenti offerti dal contribuente e da questi illustrati avanti l’Ufficio.
Peraltro, la stessa richiamata sentenza sopracitata, illustra che in caso di violazione del contraddittorio procedimentale, la relativa censura deve essere corredata dei motivi che la parte contribuente avrebbe potuto rappresentare se tale contraddittorio si fosse svolto, in modo da valutare trattarsi di elementi pregevoli ed evitare che il motivo di doglianza si traduca in vuota censura di violazione formale (cfr. ancora S.U. n. 24823/2015).
Va ricordato, infatti, che in tema di accertamento tributario, ove sia stato redatto un processo verbale di costatazione, il contraddittorio preventivo è garantito dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, il quale prevede uno “spatium deliberandi” tra la regolare notifica del p.v.c. e la notificazione dell’avviso di accertamento, durante il quale il contribuente può far valere le proprie ragioni esercitando il diritto di esser sentito; la previsione generalizzata che sia l’Ufficio a dover invitare con atto formale il soggetto verificato a contraddire sui rilievi, è stata introdotta solo dall’art.
4 octies del d.l. n. 34 del 2019, come conv. in l. n. 58 del 2019, che ha aggiunto l’art. 5 ter al d.lgs. n. 218 del 1997, disposizione con la quale si è previsto che l’ufficio, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica al contribuente l’invito a comparire di cui all’articolo 5, ma sempre con esclusione dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni da parte degli organi di controllo (cfr. Cass. V, n. 9076/2021).
Donde il motivo non può essere accolto.
Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, per il mancato esame RAGIONE_SOCIALE percentuali di vincite quale unica percentuale soggetta a tassazione e sulla omessa contestazione di acquisizione documentale operata dall’Ufficio.
3.1. Il motivo è inammissibile. Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli
altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).
Peraltro, il fatto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve concretarsi in un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un ‘fatto’ costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso. E di tale fatto deve essere indicata anche la natura ‘decisiva’ ai fini del decidere (Cass., Sez. V, n. 1 6655/2011).
Tale non è il caso in esame, laddove viene denunciata un’omessa valutazione di apporto probatorio offerto dalle parti, con diverso apprezzamento RAGIONE_SOCIALE percentuali sulle vincite indicate come fonte di prova.
All’evidenza il motivo sollecita una rivalutazione nel merito dell’apporto probatorio fornito dalle parti, proponendo un apprezzamento diverso rispetto a quello cui è giunto il collegio di secondo grado, profilo che esula dal perimetro cognitivo di questa Suprema Corte di legittimità.
In definitiva, il ricorso è infondato e dev’esser rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME