Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27694 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27694  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6569/2017 R.G. proposto da : COGNOME  NOME, rappresentato  e  difeso  dall’AVV_NOTAIO domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
 per  la  cassazione  della  sentenza  della  Commissione  tributaria regionale  del  Friuli  Venezia  Giulia  n.  249/2016,  depositata  il  7 settembre 2016.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  24  giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Il ricorrente svolgeva, all’epoca del controllo fiscale, attività d’impresa nel settore edile (artigiano specializzato in opere di rivestimento di muri e pavimenti), adottando per la natura e per le dimensioni della suddetta attività il regime di contabilità semplificata. In data 9 maggio 2011, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Direzione provinciale di Trieste, Ufficio controlli, gli richiedeva tutta la documentazione contabile relativa all’anno d’imposta 2008. Successivamente, in data 26 maggio 2011, il ricorrente provvedeva al deposito della documentazione richiesta. In data 9 dicembre 2013, il contribuente riceveva la notifica dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ntrate rideterminava, per l’anno d’imposta 2008, ex art. 41bis d.P.R. 600/73, il reddito in euro 80.535,00 a fronte del dichiarato pari a euro 3.371,00, nonché il valore della produzione netta in euro 94.046,00.
All’esito di un’infruttuosa fase di accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Trieste.
Si  costituiva  l’ RAGIONE_SOCIALE  chiedendo  il  rigetto  del ricorso.
Con sentenza n. 37/02/15, datata 8 gennaio 2015, la Commissione tributaria provinciale di Trieste dichiarava cessata la materia del contendere sul rilievo numero uno di euro 14.140,00, siccome annullato in autotutela; per il resto, in parziale accoglimento  del  ricorso  del  contribuente,  annullava  l’impugnato avviso,  tranne  che  per  la  ripresa  a  tassazione  di  euro  200,00  ed
euro  236,00 ,  condannando  l’Ufficio  alla  parziale  rifusione  RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
-Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello.
Si costituiva il ricorrente chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 249/2016, depositata il 7 settembre 2016, la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia respingeva  l’appello  incidentale  del  contribuente  e,  per  converso, riformava la sentenza di primo grado, accogliendo l’appello dell’amministrazione .
-Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’ RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del principio comunitario che sancisce l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, nonché degli artt. 3, 24, 53, 97 e 117 Cosi, e, comunque, dell’art. 12, comma 7, legge 212/00. Parte ricorrente deduce un error in iudicando in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale nel respingere l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per mancata attivazione del contraddittorio preventivo anche nel caso riguardante il ricorrente, nei cui riguardi è stata effettuata una verifica senza accessi o ispezioni da parte dell’RAGIONE_SOCIALE -violazione della norma di cui all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
1.1. -Il motivo è infondato.
In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale “vis expansiva” dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass. n. 24793/2020).
Ove l’accertamento attenga a tributi “armonizzati” l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell’ambito RAGIONE_SOCIALE indagini cd. “a tavolino” effettuate nei confronti di terzi, il contraddittorio endoprocedimentale, ma la violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (Cass. n. 13851/2025; Cass. n. 20436/2021).
Questi principi sono stati di recente ribaditi dalle sezioni unite, le quali hanno stabilito che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. “a tavolino”, nella disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in
concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia  proposto  un’opposizione  meramente  pretestuosa,  fittizia  o strumentale,  tale  essendo  quella  non  idonea  a  determinare  un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione  probabilistica  ex  ante  spettante  al  giudice  di  merito (Cass., Sez. Un., n. 21271/25).
Nel caso di specie, si verte in tema di accertamento cd. “a tavolino”, per cui il rispetto del principio del contraddittorio concerne i soli ‘tributi armonizzati’ , in relazione ai quali rileva la statuizione contenuta in sentenza che ‘…nell’odierna vertenza parte Contribuente nulla ha prospettato in relazione alla possibile attivazione del contraddittorio anticipato in relazione all’esito che tale istituto avrebbe potuto esperire se attivato’ . Al riguardo, la parte si è dilungata nell’illustrare la questione di diritto riguardante l’obbligatorietà del contraddittorio, limitandosi, con riferimento al caso specifico, a rinviare al provvedimento di autotutela parziale, che ha riguardato soltanto uno dei rilievi effettuati in sede di accertamento, senza peraltro specificare gli elementi che avrebbe potuto addurre; né vengono esplicitate le ragioni per la quale è stato disposto il provvedimento di autotutela, impedendo a questa Corte qualunque valutazione nei termini indicati dalla giurisprudenza richiamata.
Nessun rilievo assume nel caso di specie la questione dell’incidenza della nuova disposizione dell’art. 6 -bis, l. 212/2000 (cd. ‘Statuto del Contribuente’) in tema di contraddittorio preventivo, in quanto la legittimità di un atto amministrativo, anche per quanto riguarda gli aspetti sostanziali, va valutata alla stregua RAGIONE_SOCIALE norme vigenti al momento della sua emanazione (“tempus regit actum”), e non assume rilievo, al riguardo, la normativa sopravvenuta, neanche se entrata in vigore durante la pendenza
dei  procedimenti  amministrativi  di  riesame  su  ricorso  (cosiddetto contenzioso amministrativo) (Cass. n. 11268/1994; Cass. n. 94/1981).
2. -Con il terzo motivo, da esaminarsi prioritariamente come ragione più liquida, rubricato omesso esame di un fatto decisivo e controverso concernente la sussistenza di prestazioni d’opera, ex artt. 2222 e ss. c.c. effettuate dal contribuente in favore della RAGIONE_SOCIALE da cui sono scaturite le tre fatture per le quali è stato applicato il regime dell’inversione contabile , cd. reverse charge, ex art. 17, comma 6, d.P.R. 633/72 – si rileva il vizio della sentenza impugnata che ha omesso l’esame del fatto come indicato in rubrica che avrebbe comunque dovuto condurre la Corte territoriale a una pronuncia di rigetto dell’appello dell’Ufficio, sulla considerazione che le prestazioni poste in essere dal ricorrente in favore della società RAGIONE_SOCIALE erano da qualificarsi come prestazioni d’opera e, quindi, soggette al regime di inversione contabile di cui all’art. 17, comma 6, d.P.R. 633/72 -violazione della norma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
2.1. -Il motivo è inammissibile.
L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass. n. 27415/2018). Va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che
manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (Cass. n. 2961/2025).
La  questione  è  stata  rigettata  laddove  si  è  motivato  sul mancato  assolvimento  dell’onere  della  prova  circa  l’esistenza  dei documenti idonei a provare l’effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazioni fatturate.
E allora, giova osservare che le Sezioni Unite di questa Corte, proprio con riguardo all’applicazione del regime del reverse charge, hanno stabilito che, pur nella parziale diversità di presupposti che riguardano la configurazione RAGIONE_SOCIALE operazioni inesistenti, a seconda che le stesse vadano inquadrate fra quelle ‘oggettivamente’ o ‘soggettivamente’ inesistenti – rispetto alle quali ultime si è andato affinando, per l’influsso della giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. Corte giust. 31 gennaio 2013, C-643/11, LVK TARGA_VEICOLO56 TARGA_VEICOLO), il tema della rilevanza del necessario coefficiente psicologico circa il carattere fraudolento dell’operazione (cfr. Cass. n.9851/2018, Cass. n.27566/2018, Cass. n.10120/2017)-, va escluso il diritto alla detrazione in capo al soggetto che si avvale di tali operazioni (Cass., Sez. Un., n. 22727/2022). Ed infatti, hanno argomentato, ai sensi della sesta Dir. 77/388/CEE, articolo 10, par. 2, e articolo 17, paragrafo 1- alla quale la direttiva 2006/112 non ha apportato significative modificheil diritto alla detrazione è legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi di cui trattasi, per cui in difetto della cessione effettiva dei beni o della prestazione dei servizi un siffatto diritto non può sorgere, non essendo sufficiente la sua indicazione nella relativa fattura (cfr. Corte giust. UE, 27 giugno 2018, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, cause C-459/17 e C460/17, p. 36 e 40). D’altronde, hanno aggiunto, la presentazione di false fatture, alla pari di qualsiasi altra alterazione di prove, è atta a compromettere il funzionamento
del  sistema comune dell’IVA e il diritto dell’Unione non impedisce agli Stati membri di considerare l’emissione di fatture irregolari alla stregua di una frode fiscale e di negare l’esenzione in una siffatta ipotesi  (Corte  giust.,  7  dicembre  2010,  causa  C-285/09,  Halifax, punti 48 e 49, citata da Cass. n. 16679/2016).
-Al rigetto del terzo motivo, risulta assorbito il secondo rubricato Error in procedendo, per violazione dell’art. 112 c.p.c., e conseguente nullità della sentenza per omessa pronuncia in materia IVA sull’applicabilità del regime del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, d.P.R. 633/72 con cui si denuncia il vizio di nullità della sentenza che, seppur confermando l’attività accertativa dell’Ufficio su tutte le imposte oggetto dell’avviso impugnato (IRPEF, IRAP, IVA e addizionali regionale e comunale per l’anno 2008), avrebbe completamente omesso la pronuncia sulla domanda relativa all’imposta IVA – violazione della norma di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
-Con il quarto motivo – rubricato omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti individuato nella sussistenza di contratti di subappalto tra il contribuente e le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per i cantieri edili di Tergo di A.quìleìa (INDIRIZZO), Campolongo al Torre (INDIRIZZO) e Cervignano del Friuli (INDIRIZZO e INDIRIZZO) comprovati dalla documentazione prodotta dal ricorrente, i quali si collocano a monte degli ulteriori contratti conclusi tra lo COGNOME e i signori COGNOME NOME e COGNOME NOME e per i quali questi ultimi hanno emesso le fatture il cui importo complessivo, come costo è stato portato in deduzione dal ricorrente per il principio di inerenza con la propria attività d’impresa – si denuncia il vizio di omesso esame del fatto storico controverso come indicato in rubrica che, se correttamente esaminato, avrebbe condotto a un diverso vaglio del
materiale probatorio versato in atti dalla difesa del ricorrente e a una conseguente diversa pronuncia sull’assolvimento dell’onere di cui  all’art.  2697  c.c.  in  relazione  alla  prova  dell’inerenza  dei  costi derivanti dalle fatture di cui in rubrica alla propria attività d’impresa -violazione della norma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5. c.p.c.
4.1. -Il motivo è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materiale probatorio e al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass. n. 15276/2021).
Nel  caso  di  specie,  sia  pur  con  motivazione  essenziale,  la Commissione  tributaria  regionale  ha  escluso  che  il  contribuente avesse  fornito  elementi  documentali  tali  da  provare  l’effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazioni fatturate, facendo leva in particolare su  ‘ripetuti  pagamenti  in  contanti  effettuati  prima  dell’emissione RAGIONE_SOCIALE fatture da parte di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME‘, nonché sulla ‘genericità dell’oggetto della prestazione indicato in fattura’.
In  realtà,  lì  dove  parte  contribuente  fa  leva  sui  prospettati contratti  di  subappalto  posti  a  valle  dei  precedenti  contratti  di appalto per diverse e separate realizzazioni edili mira a conseguire una  rivalutazione  dei  fatti  storici  operata  dal  giudice  di  merito (Cass. n. 5987/2021; Cass. n. 34476/2019).
-Conclusivamente,  il  ricorso  deve  essere  rigettato  e  le spese, liquidate come  in  dispositivo,  vanno  regolate  secondo soccombenza.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1  quater,  del  d.P.R.  n.  115  del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta  il  ricorso;  condanna  il  ricorrente  al  pagamento,  in  favore della  controricorrente,  RAGIONE_SOCIALE  spese  del  giudizio  di  legittimità,  che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito  dall’art.  1,  comma  17,  della  l.  n.  228  del  2012,  dà  atto della  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte  del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Sezione Tributaria, il 24 giugno 2025.
La Presidente NOME COGNOME