Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4920 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4920 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
Avv. Acc. RAGIONE_SOCIALE. AUTON. 2009
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21982/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.
– controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 4472/2017, depositata in data 18 luglio 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
In data 29.08.2014, l’RAGIONE_SOCIALE notificava al sig. NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui, accertando
una differenza di euro 96.475,00 non dichiarata nell’anno d’imposta 2009, provvedeva a rettificare la dichiarazione reddituale (RAGIONE_SOCIALE – IRAP ed IVA 2009) e imponeva una sanzione di euro 63.002,00.
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 4279/2017, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, dichiarando non dovuta l’IRAP.
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 4472/2017, depositata in data 18 luglio 2017, rigettava l’appello del contribuente, confermando quanto già sostenuto in primo grado.
Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, settimo comma, L. n. 212/2000, nonché dell’art. 32, D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51, D.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto in considerazione le seguenti circostanze: a) l’atto di accertamento veniva notificato ‘ante tempus’, ossia senza il rispetto del termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, settimo comma, L. n. 212/2000; b) all’esito dei colloqui nella fase del contraddittorio, non era mai stato redatto un verbale di chiusura di tale fase o di conclusione del contraddittorio stesso; c) in materia di imposta IVA, essendo la stessa sottoposta a regime c.d. armonizzato, vige la normativa dell’Unione Europea, la quale prevede ed
impone il rispetto del termine dei 60 giorni dalla fase di conclusione del contraddittorio per emanare l’atto di accertamento, al fine di garantire al contribuente il diritto di difendersi e di formulare le proprie osservazioni; d) in tema di tributi c.d. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta, anche in ambito tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Falsa applicazione dell’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha affermato che il principio del necessario contraddittorio endoprocedimentale rileva anche nel caso degli ‘accertamenti a tavolino’, con la conseguenza che, laddove l’Amministrazione finanziaria intenda contestare eventuali elusioni o evasioni d’imposta, anche se la verifica si è svolta in ufficio, è sempre tenuta a richiedere chiarimenti al contribuente e ad osservare il termine dilatorio di 60 giorni prima di emettere l’avviso di accertamento, a pena di nullità dell’atto impositivo.
Per i primi due motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, valgono le considerazioni che seguono.
1.3. Con essi il ricorrente lamenta la nullità dell’avviso di accertamento per violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente, nonché per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, con specifico riferimento all’IVA quale tributo armonizzato.
1.4. I motivi sono infondati. Come risulta dagli atti (e ciò non è contestato), nel caso di specie non vi è stato alcun accesso, ispezione o verifica fiscale nei locali del contribuente, essendosi l’attività di controllo
sostanziata in un contraddittorio preventivo svoltosi presso i locali dell’Ufficio. La giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite 09/12/2015, n. 24823, ha costantemente affermato che la garanzia del termine dilatorio di sessanta giorni, prevista dall’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, trova applicazione esclusivamente in caso di accertamenti emessi in conseguenza di accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuati nei locali destinati all’esercizio dell’attività del contribuente, e non si estende agli accertamenti cosiddetti ‘a tavolino’, elaborati presso la sede dell’Ufficio (Cass. 11/02/2022, n. 4493; 23/10/2019, n. 27168).
1.5. Ciò comporta il rigetto sia del primo che del secondo motivo.
Quanto al primo, relativo anche al tributo armonizzato dell’IVA, il ricorrente non ha assolto all’onere, su di lui incombente in caso di accertamento ‘a tavolino’, di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato diversamente articolato (c.d. prova di resistenza), limitandosi a una doglianza meramente formale. Quanto al secondo, esso è manifestamente infondato, poiché la pretesa applicazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, cit., presuppone, come detto, un accesso fisico presso i locali del contribuente, pacificamente non avvenuto nella fattispecie.
Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione per omesso assolvimento da parte dell’Ufficio circa le modalità di determinazione della somma sottoposta ad accertamento in difetto di acquisizione di documenti bancari, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non si è pronunciata sulla carenza di prova acquisita dall’Amministrazione finanziaria al fine di determinare la somma sulla quale operare i conteggi riportati nell’accertamento.
Il motivo è inammissibile.
2.1. Invero, la censura non attinge specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, risolvendosi in una generica critica all’operato dell’Amministrazione, senza confrontarsi con le argomentazioni svolte dal giudice d’appello sul punto.
2.2. È censurabile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474).
Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico -fenomenica) principale o secondario processualmente esistente ed allegato in sede di merito dalle parti e/o oggetto di discussione tra le parti stesse; inoltre, un simile fatto deve risultare dal testo della sentenza o dagli atti processuali e, inoltre, se preso in considerazione, deve essere idoneo a determinare una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n. 9637, secondo cui non integra un fatto la supposta erroneità giuridica della pronunzia di tardività di un’eccezione).
Pertanto, non costituiscono ‘fatti’ suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o le deduzioni difensive, il cui omesso esame non è, dunque, censurabile in Cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. 13/04/2021, n. 9637), né costituiscono ‘fatti storici’ le singole questioni decise dal giudice di merito o i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base RAGIONE_SOCIALE prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. 31/03/2022, n. 10525).
Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 20/06/2024, n. 17005).
3. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Falsa applicazione dell’art. 24, D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver richiamato il principio per cui ‘l’integrazione dei motivi del ricorso è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito’, non ha tenuto conto della circostanza per cui il divieto di aggiungere nuove censure, nel corso del processo, non è assoluto, poiché l’art. 24 del D. Lgs. n. 546/1992, ispirato all’esigenza di adeguare il thema decidendum alla realtà procedimentale, nonché alla necessità di garantire il diritto alla difesa e la pienezza della tutela giurisdizionale, ammette, in via eccezionale, ove siano presenti determinati presupposti oggettivi e soggettivi, i c.d. motivi aggiunti, i quali rendono ammissibile la deduzione ulteriore su fatti nuovi sopravvenuti e la conseguente possibile tardiva allegazione degli stessi.
3.1. Sul punto la CTR ha così motivato: ..si deve osservare che la pronunzia di incostituzionalità di per sé non integra gli estremi di un fatto che legittima la proposizione di motivi aggiunti, ai sensi dell’art.24 del d.lgs. n.546/1992. Invero la questione della legittimità dell’incarico dirigenziale e/o della delega di firma non è stata posta con l’atto introduttivo del giudizio e non è stata resa dalla produzione di documenti non conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALE parti o per ordine della commissione.
3.2 La censura è infondata. Il Giudice di appello ha correttamente statuito secondo le linee interpretative fornite da questa Corte la quale ha, sempre, ritenuto che la questione relativa alla carenza di potere alla
sottoscrizione dell’atto impositivo costituisca un’eccezione in senso stretto, che va, ritualmente e tempestivamente, proposta sin dal ricorso introduttivo, non potendo essere sollevata per la prima volta nelle fasi successive del giudizio.
Invero, nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti ammissibile, ex art. 24 del D. lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in caso di ‘deposito di documenti non conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALE altre parti o per ordine della commissione’ (Cass. 05/09/2024, n. 23856).
In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.
La Presidente
NOME COGNOME