Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3948 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16326/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 6996/2014 depositata il 18/12/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME due distinti avvisi di accertamento recanti maggiori imposte IVA, IRAP e ILOR per gli anni 1997 e 1998 a
seguito della determinazione di maggiori redditi tramite accertamenti bancari ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano, con separate sentenze, rigettava i ricorsi della società e dei due soci NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Gli appelli proposti dai contribuenti, previa riunione, venivano accolti dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia che annullava gli atti impositivi, salvo che con riguardo ai costi indeducibili contestati, osservando che l’art. 32 cit. non pone una presunzione legale e che l’Amministrazione « resta tenuta a provare ogni suo assunto, ivi compreso che le movimentazioni bancarie per le quali il contribuente non è stato in grado di fornire giustificazioni individuano realmente RAGIONE_SOCIALE operazioni non contabilizzate ».
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per la cassazione della sentenza e questa Corte, con sentenza n. 2363/2013, accoglieva il primo motivo di ricorso (violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per aver gravato l’Ufficio dell’onere di provare la fondatezza della pretesa erariale), dichiarava inammissibile il secondo motivo (difetto di motivazione in ordine alla prova fornita dal contribuente) e rigettava il motivo di ricorso incidentale proposto dai contribuenti (omessa pronunzia sulle ragioni della riconducibilità RAGIONE_SOCIALE risultanze dei conti correnti dei soci alla società), cassando con rinvio la sentenza impugnata.
I contribuenti hanno riassunto il giudizio e la CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato i loro appelli osservando che, stante la presunzione iuris tantum di cui all’art. 32 cit., incombeva sui contribuenti l’onere di fornire la prova contraria.
La società e i soci hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. e dell’art. 63 del d.lgs. n. 546/1992 perché il Giudice del rinvio si è limitato a richiamare il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità, con riguardo all’inversione dell’onere probatorio di cui all’art. 32 comma 1 n. 2 d.P.R. n. 600/1973, senza darne concreta applicazione al caso de quo .
Con il secondo motivo deducono, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 cost., dell’art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. nonché dell’art. 36 comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546/1992 stante la mancanza di motivazione.
Con il terzo motivo deducono, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., omessa pronunzia del giudice del rinvio in ordine alle questioni sollevate dai contribuenti, quanto alla valenza reddituale della sola differenza tra versamenti e prelievi -attesa la natura dell’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE (intermediazione nel campo della compravendita di opere d’arte) e considerate le modalità operative (l’acquirente pagava il prezzo alla società che girava l’importo predeterminato per la vendita al proprietario dell’opera) -e alla mancata applicazione alle operazioni contestate del regime del margine.
E’ logicamente prioritario il secondo motivo, che è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento degli altri due.
Va preliminarmente rammentato che « In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del
reddito di impresa, l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità » (Cass. n. 15161 del 2020; Cass. n. 6405 del 2021; Cass. n. 13112 del 2020; Cass. n. 4829 del 2015).
L a prova contraria può essere data anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Cass. n. 11102 del 2017; Cass. 25502 del 2011). Infatti, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (Cass. n. 10480 del 2018; Cass. n. 3528 del 2021).
In questo caso la CTR non è entrata nel concreto merito della causa, trascurando del tutto la difesa dei contribuenti -i quali avevano dedotto che la società svolgeva attività di intermediazione nella compravendita di opere d’arte e le operazioni bancarie si riferivano a tale attività che ‘normalmente’ si svolge attraverso l’acquisizione del prezzo dall’acquirente (versamenti) e successivo
trasferimento del quantum predeterminato al venditore (prelevamenti), cosicché il ricavo per la società era costituito soltanto dalla differenza tra i due importi (v. pagg. 21, 22 del ricorso) -e risolvendo il giudizio con l’astratta affermazione secondo cui la presunzione in questione determina l’« inversione dell’onere della prova a carico della contribuente ».
Prima della violazione RAGIONE_SOCIALE regole in tema di accertamenti bancari, ricorre, ad avviso di questa Corte, un vizio assoluto di motivazione, poiché la sentenza non rispetta il c.d. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. sez. un. n. 8053 del 2014); in questo caso la motivazione è meramente apparente, risolvendosi nella riproposizione del principio di diritto già affermato dalla pronuncia di questa Corte senza alcun riferimento ai fatti di causa.
Conclusivamente, deve accogliersi il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due, e la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio per gli accertamenti del caso alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 09/11/2023.