Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 257 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 257 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19475 -20 22 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. prof. NOME COGNOME (pec: EMAIL) e dall’ avv. prof. NOME COGNOME (pec: EMAIL), ed elettivamente domiciliato in Palermo, INDIRIZZO, presso lo studio del predetto ultimo difensore;
– ricorrente e controricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:
Oggetto:
TRIBUTI –
accertamenti bancari
EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 403/01/2022 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 18/01/2022; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2025 e, in sede di riconvocazione, del 27/11/2025;
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRPEF con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE verifiche effettuate nei confronti di NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di sale RAGIONE_SOCIALE e biliardi, ed operate anche sui conti correnti bancari intestati al predetto contribuente nonché ai suoi stretti congiunti e a società terze nei quali lo stesso aveva la delega ad operare, compendiate in un processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F., accertava un maggior reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2008.
La CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Palermo accoglieva il ricorso proposto dal contribuente con sentenza che la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sicilia, riformava parzialmente su appello dell’Uffic io, ritenendo legittime le riprese a tassazione ai fini IVA ed IRPEF ed annullando invece la ripresa a tassazione operata ai fini IRAP per essere l’Ufficio decaduto dal termine di accertamento.
2.1. I giudici di appello sostenevano che:
nel caso in esame, in cui le violazioni accertate integravano gli estremi di reato di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, fatta eccezione per l’IRAP in relazione alla quale non sono previste sanzioni penali, si applicava il raddoppio dei termini di accertament o di cui all’art. 43 del
d.P.R. n. 600 del 1973 vertendosi in fattispecie relativa ad avviso di accertamento notificato il 29/12/2014, in relazione al quale andava fatta applicazione della disciplina dettata dall’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto;
non era stato violato il contraddittorio endoprocedimentale in quanto il p.v.c. era stato consegnato il 29 ottobre 2014 e l’avviso di accertamento notificato il 29 dicembre 2014 e quindi era stato rispettato il termine di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, spirato il 28 dicembre 2014, a nulla rilevando che tale giorno fosse festivo;
-era infondata anche la doglianza relativa all’assenza di motivazione dell’atto impositivo che non conteneva alcun riferimento alle osservazioni del contribuente perché depositate il 29 dicembre 2014 e, dunque, dopo lo spirare del termine dei sessanta giorni;
-era, altresì, infondato il motivo di ricorso con il quale il contribuente sosteneva l’estraneità alla propria attività dei conti correnti intestati alla società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME (padre del contribuente) in quanto la cessione RAGIONE_SOCIALE quote sociali della predetta sRAGIONE_SOCIALE era avvenuta il 29 dicembre 2012, ovvero in data successiva all’anno oggetto di accertamento, e peraltro il contribuente aveva ammesso che sino ancora all’epoca dell’accertamento, anno 2014, e nonostante la cessione RAGIONE_SOCIALE proprie quote sociali, egli manteneva ancora la delega ad operare sul conto corrente della predetta società;
era inammissibile la seconda perizia contabile di parte depositata dal contribuente nel giudizio di primo grado in quanto, mentre con la prima perizia il contribuente si era limitato ad integrare e, quindi, ad illustrare il motivo del ricorso relativa alla valutazione di merito RAGIONE_SOCIALE operazioni che, nell’asserita assenza di giustificazioni, avevano dato luogo all’accertamento (in primis, la questione del c.d. ‘scassettamento’), con la seconda perizia aveva ampliato il thema
decidendum poiché per la prima volta aveva introdotto la documentazione e la conseguente valutazione di scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME di cui aveva negato la disponibilità per essere tale società un soggetto giuridico ‘terzo’;
con la prima perizia il contribuente aveva fornito giustificazione di una parte dei versamenti oggetto di ripresa a tassazione, in particolare in ordine alla quantificazione del cd. «scassettamento» (ovvero l’operazione di materiale svuotamento RAGIONE_SOCIALE mon ete contenute nella cassa RAGIONE_SOCIALE slot machines dislocate presso i vari esercenti), effettuato mediante riferimento ai dati forniti dal concessionario RAGIONE_SOCIALE, da ritenersi più attendibile rispetto alla modalità utilizzata dalla G.d.F. che si era b asata sulla differenza tra l’IN (importo globale RAGIONE_SOCIALE giocate effettuate) e l’OUT (totale RAGIONE_SOCIALE vincite quantificate nella percentuale del 75%);
erano rimasti privi di giustificazione una serie di versamenti e di prelevamenti, questi ultimi in considerazione del fatto che, contrariamente a quanto sostenuto nella perizia contabile di parte, pur essendo identificati i prenditori mancava però la prova « di concreti riferimenti a soggetti e fatture certamente riconducibili all’attività d’impresa, sia per le operazioni di asserito giroconto ».
Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi cui l’RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi. Il ricorrente replica con controricorso al ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che le eccezioni di inammissibilità dei motivi di ricorso, sia principale che incidentale, sollevate dalle parti saranno vagliate esaminando i singoli motivi, con il primo mezzo di cassazione il ricorrente principale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, del
principio del contraddittorio endoprocedimentale, dell’art. 155 c.p.c., dell’art. 2963 c.c., dell’art. 7, lett. h), del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011, e dell’art. 2697 c.c.».
1.1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata che, nel rigettare il motivo di appello incentrato sulla violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, nella specie scadente in giorno festivo (domenica 28/12/2014), aveva erroneamente ritenuto non applicabile a tale termine la proroga di cu i all’art. 155 cod. proc. civ., costituente principio generale dell’ordinamento, peraltro avvalorato dal disposto di cui all’art. 7, lett. h), del d.l. n. 70 del 2011, conv, con modif., dalla legge n. 106 del 2011, secondo cui «i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economicofinanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo».
1.2. Sostiene, inoltre, il ricorrente che, nella specie, non essendo stata apposta la data sull’avviso di accertamento, non era nemmeno certo che lo stesso fosse stato emesso dopo la scadenza di quel termine dilatorio.
1.3. Sostiene, infine, che, vertendosi in fattispecie in cui rileva l’applicazione della disciplina dell’IVA, che è tributo armonizzato, applicati i principi unionali in materia di necessaria partecipazione del contribuente ai procedimenti amministrativi che lo riguardano, recepiti da questa Corte, la CTR avrebbe dovuto rilevare la nullità del procedimento e del conseguenziale atto impositivo per l’omessa valutazione da parte dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE osservazioni e richieste presentate dal contribuente.
Il motivo è infondato e va rigettato.
2.1. Invero, i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, ove il termine di sessanta
giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 cada in un giorno festivo, non trova applicazione l’art. 155, comma 4, c.p.c., operante solo nell’ipotesi di scadenza di un termine finale che determini l’acquisto o la perdita di un diritto o la decadenza dall’esercizio di una facoltà, ipotesi non ricorrente, invece, in relazione al termine sospensivo per l’emissione dell’avviso di accertamento di cui al citato art. 12 l. n. 212 del 2000, avente natura dilatoria, in quanto l’Ufficio non è tenuto a dare conto nell’atto impositivo RAGIONE_SOCIALE osservazioni e richieste del contribuente» (Cass. n. 14667/2018).
2.2. In tale pronuncia questa Corte, con argomentazione che il Collegio condivide, ha precisato che «senza disconoscere il (pacifico) carattere di principio generale della proroga della scadenza di un termine che cade in giorno festivo al successivo giorno non festivo, di cui all’art. 155, comma quarto, c.p.c. e all’art. 2963, comma terzo, c.c. (Cass. n. 23375/2016; Cass. n. 7601/2001), ne va tuttavia circoscritta l’applicabilità in termini coerenti con il contenuto e la ratio del principio, che attiene alla scadenza di un termine, mentre nel caso in esame la finalità della sospensione della emissione dell’accertamento per 60gg non rende l’ultimo giorno dello spatium deliberandi un termine finale, la cui scadenza determini l’acquisto o la perdita di un diritto o la decadenza dall’esercizio di una facoltà (cfr. Cass. n. 1000/1993), non essendo l’ufficio tenuto a dare conto nell’atto impositivo RAGIONE_SOCIALE osservazioni e richieste del contribuente. Non ricorre quindi la ragione che giustifica l’applicazione dell’art. 155, comma quarto, c.p.c., di consentire al titolare del diritto o della facoltà un estremo atto di esercizio che non sarebbe possibile se l’ultimo giorno cadesse in giorno festivo (cfr. Cass. n. 5864/1982; Cass. n. 6242/1981)».
2.3. Ed è proprio il rilievo che il decorso del termine in esame non comporta l’acquisto o la perdita di un diritto o la decadenza dall’esercizio di una facoltà, essendo esso volto solo a garantire uno “spatium deliberandi” che esclude di considerare l’ultimo g iorno come
un termine finale, a rendere inapplicabile non solo l’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., ma anche l’art. 7, lett. h), del d.l. n. 70 del 2011, conv, con modif., dalla legge n. 106 del 2011, cui ha fatto riferimento il ricorrente, che è disposizione che comunque prevede un termine finale da rispettare e che estende l’applicazione del principio generale di cui al citato art. 155 cod. proc. civ. anche agli adempimenti telematici.
2.4. Quanto alla data di emissione dell’avviso di accertamento, questa, nell’ipotesi in cui manchi l’apposizione sull’atto, deve ritenersi coincidente con quella della sua notificazione, gravando sulla parte che ciò contesti , l’onere della prova, nella specie non adempiuto, dell’emissione dell’avviso in data antecedente alla notifica.
2.5. In definitiva, il motivo va rigettato essendo nella specie pacifico che lo spatium deliberandi a disposizione della parte contribuente scadeva il 28/12/2014, che l’avviso di accertamento impugnato è stato emesso e notificato il giorno successivo (29/12/2014) e che le memorie del contribuente, pervenute all’amministrazione finanziaria in tale ultima data, erano tardive sicché l’amministrazione finanziaria non era tenuta a vagliarle.
2.6. Non coglie nel segno neppure la tesi del ricorrente fondata sul rilievo che nella specie l’amministrazione finanziaria era tenuta ad espletare il contraddittorio endoprocedimentale con riferimento all’IVA, in quanto, essendo tributo armonizzato, il contraddittorio era garantito dai principi unionali.
2.7. Al riguardo, questa Corte ha affermato che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, opera una valutazione “ex ante” in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l’atto impositivo emesso “ante tempus”, anche nell’ipotesi di
tributi “armonizzati”, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di “resistenza”, invece necessaria, per i soli tributi “armonizzati”, ove la normativa interna non preveda l’obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione “ex post” sul rispetto del contraddittorio» (Cass. n. 701/2019; conf. Cass. n. 13851/2025).
2.8. In buona sostanza, il comma 7 dell’art. 12 citato garantisce il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale anche con riferimento ai tributi armonizzati sicché, nell’ipotesi in cui il contribuente non si sia avvalso del termine dilatorio ivi previsto, nulla può lamentare e nemmeno può pretendere, come nella specie fa il ricorrente, che l’amministrazione finanziaria sia comunque tenuta ad esaminare le memorie tardivamente presentate.
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente degli artt. 32 e 37 del D.P.R. n. 600/1973, dell’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c.».
3.1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto imputabili al contribuente i movimenti bancari rilevati sui conti correnti intestati a soggetto terzo, ovvero alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in assenza di elementi presuntivi, che avrebbe dovuto fornire l’amministrazione finanziaria, della riferibilità ad esso contribuente di detti movimenti.
Il motivo è infondato . E’ orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, «In tema di accertamento del reddito d’impresa, gli artt. 32, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere
connessi ed inerenti al reddito del contribuente, sicché possono assumere rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE indagini i conti correnti intestati all’amministratore unico e socio assoluto di maggioranza di una società a responsabilità limitata in ragione di movimentazioni sia in entrata che in uscita che non trovino corrispondenza alcuna nelle registrazioni contabili; né rileva che il medesimo soggetto sia legale rappresentante di una pluralità di persone giuridiche, essendo in tal caso sufficiente, in difetto della prova contraria circa una più corretta imputazione, ripartire i dati estratti dai conti correnti in proporzione al volume di affari di ciascun ente» (Cass. n. 1898/2016; v. anche Cass. n. 7360/2024).
4.1. A ciò aggiungasi che secondo Cass. n. 34747/2023, «In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, le indagini bancarie possono riguardare anche conti correnti intestati a terzi, ove si possa ritenere che siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali a scopo di evasione fiscale, in base ad indizi, il cui onere di allegazione è a carico dell’Ufficio, non desumibili dal solo vincolo familiare esistente tra il titolare del conto ed il contribuente accertato, essendo necessari ulteriori elementi idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, la riferibilità a quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie registrate sul conto del familiare, privo di una situazione reddituale con esse compatibile».
4.2. Nella fattispecie concreta i giudici di appello, sulla scorta degli elementi probatori forniti dall’Ufficio, hanno accertato che il ricorrente aveva la delega ad operare sul conto corrente bancario della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE NOME, quest’ultimo genitore del contribuente, addirittura fino al 2014, epoca dell’accertamento; delega che, peraltro, il contribuente aveva mantenuto nonostante la cessione RAGIONE_SOCIALE quote sociali che deteneva in detta RAGIONE_SOCIALE, avvenuta nel 2012.
4.3. La sentenza impugnata non merita, quindi, censura essendosi attenuta ai principi sopra enunciati in quanto gli elementi presuntivi
evidenziati dai giudici di appello sono idonei a consentire di imputare al contribuente le somme versate sul conto corrente della società terza.
4.4. A ciò aggiungasi che, con riferimento alla questione posta nel motivo in esame, quello effettuato dai giudici di appello per ricollegare le movimentazioni bancarie della predetta s.n.c. all’attività svolta dal contribuente, è frutto di un accertamento di fatto non adeguatamente contestato dal ricorrente con la deduzione del corretto paradigma censorio, ovvero ai sensi del n. 5 del primo com ma dell’art. 360 cod. proc. civ. e nei limiti di deducibilità del vizio così come previsto da tale disposizione come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 57 del D.Lgs. n. 546/1992».
5.1. Si sostiene che i giudici di appello, in violazione RAGIONE_SOCIALE predette disposizioni, avevano erroneamente ritenuto inammissibile la seconda perizia contabile di parte ed avevano omesso di esaminare la documentazione prodotta a corredo della stessa e le argomentazioni difensive poste a sostegno della domanda di conferma della pronuncia di annullamento dell’avviso di accertamento che aveva dato origine alla controversia.
5.2. Precisa al riguardo che il perito di parte «con la predetta seconda relazione tecnica, avendo finalmente acquisito la documentazione contabile della società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, appositamente allegata alla stessa perizia, ha potuto ‘ricostruire il partitario 24/15/005 denominato denaro in cassa della società per giustificare i movimenti di cassa oggetto di contestazione nei confronti del committente NOME COGNOME della RAGIONE_SOCIALE, tanto da parte dei militari della g.d.f. in seno al pvc, quanto da parte dell’erario in seno all’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO‘ » (ricorso, pag. 29).
5.3. Si sostiene, inoltre, che con il deposito della perizia non era stato prospettato alcun motivo nuovo, bensì mere difese relative a fatti dedotti dall’attore in senso sostanziale, fondate peraltro su documentazione sopravvenuta. Il motivo di impugnazione al quale erano riconducibili tali difese e la relativa produzione documentale era quello già formulato nel ricorso e con il quale il contribuente aveva protestato la totale estraneità alla sua attività d’impresa individuale (ditta RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE NOME) dei movimenti bancari accertati sui conti correnti intestati alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Il motivo è fondato e va accolto.
6.1. I giudici di appello hanno ritenuto inammissibile la seconda perizia contabile di parte depositata dal contribuente nel giudizio di primo grado in quanto, mentre con la prima perizia il contribuente si era limitato ad integrare e, quindi, ad illustrare il motivo del ricorso relativa alla valutazione di merito RAGIONE_SOCIALE operazioni che, nell’asserita assenza di giustificazioni, avevano dato luogo all’accertamento (in primis, la questione del c.d. ‘scassettamento’), con la seconda perizia aveva ampliato il thema decidendum poiché per la prima volta aveva introdotto la documentazione e la conseguente valutazione di scritture contabili della società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME di cui aveva negato la disponibilità per essere tale società un soggetto giuridico ‘terzo’.
6.2. E’ allora evidente l’errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata posto, peraltro, che la questione della riconducibilità al contribuente RAGIONE_SOCIALE movimentazioni effettuate sul conto corrente bancario della sRAGIONE_SOCIALE era oggetto di specifica contestazione dell’amministrazione finanziaria che anche su queste riprese aveva fondato l’avviso di accertamento, sicché i giudici di appello non potevano in alcun modo omettere il vaglio della documentazione che nella stessa sentenza si afferma essere stata allegata alla predetta
perizia di parte, alla stregua dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 che, nella versione vigente ratione temporis , consentiva, al comma 2, il deposito di documenti anche nel giudizio di appello e nessun rilievo può assumere al riguardo la circostanza che il contribuente avesse precedentemente dichiarato di non essere in possesso della documentazione relativa alla predetta società terza.
6.3. Deve, peraltro, ricordarsi che questa Corte ha più volte affermato che «Nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE altre parti, entro il termine di decadenza di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992» (così Cass. n. 17164/2018; conf., ex multis, Cass. n. 29087/2018; Cass. n. 8927/2018; Cass. n. 5429/2018; Cass. n. 21741/2021; Cass. n. 10549/2025).
6.4. La sentenza impugnata si pone in evidente contrasto con tale principio e conseguentemente la stessa va sul punto cassata con rinvio al giudice di merito di secondo grado per l’esame dei documenti allegati alla seconda perizia di parte.
6.5. Ritiene il collegio di dover ulteriormente precisare, con riferimento alle perizie contabili di parte depositate nel primo grado di giudizio dal contribuente, ma più in particolare con riferimento alla seconda di esse, che nel processo tributario la perizia stragiudiziale costituisce un’allegazione difensiva a contenuto tecnico, e non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (v. Cass. n. 33503/2018). Si è comunque precisato che «Nel processo tributario,
nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente» (Cass. n. 6038/2022; in termini già Cass. n. 2193/2015).
Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l ‘o messo esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.
7.1. Sostiene il ricorrente che i giudici di appello non avevano esaminato o comunque avevano completamente frainteso il senso dell’elaborato peritale e dei documenti in seno alla perizia contabile di parte per giustificare i versamenti e i prelevamenti bancari.
Il motivo è inammissibile ancorché per ragione diversa da quella dedotta dalla difesa erariale. Nella specie, il ricorrente deduce l’om esso esame non di fatti storici, principali o secondari, ossia dei precisi accadimenti o circostanze in senso storico-naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, che solo possono essere denunciati ai sensi del vigente art. 360, primo comma, n. 5, cod. pr oc. civ., ma dell’elaborato peritale e dei documenti in esso richiamati.
8.1. Alla stregua dei principi giurisprudenziali citati esaminando il terzo motivo di ricorso, deve escludersi che si possa denunciare, ai sensi della citata disposizione processuale, l’omesso esame di una perizia di parte che, come si è detto, costituisce mera allegazione difensiva a contenuto tecnico di cui il giudice può anche non tenere in nessuna considerazione.
8.2. Questa Corte ha condivisibilmente affermato, al riguardo, che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia non può essere dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per la mancata considerazione di una
perizia stragiudiziale, in quanto la stessa non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto» (Cass. n. 2052/2025).
8.3. Dirimente è, poi, il principio, che il Collegio condivide, secondo cui «Nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento, il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata, come nel caso di mere allegazioni difensive quali sono le osservazioni contenute nella perizia stragiudiziale» (Cass. n. 16650/2011, cit.).
Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973».
9.1. Sostiene il ricorrente che i giudici di appello non hanno accolto le giustificazioni rese dal contribuente con riferimento ai prelevamenti di cui aveva indicato i relativi beneficiari avendo respinto, in parte qua , la domanda di annullamento dell’avviso di accertamento per l’asserita impossibilità di ricondurre, con adeguata prova, i rapporti con i predetti beneficiari ‘all’attività d’impresa’ esercitata dal contribuente che, diversamente da quanto affermato in sentenza, è requisito non richiesto dalla disposizione censurata.
Il motivo che, diversamente da quanto sostiene la difesa erariale, è ammissibile, in quanto diretto a censurare un errore di diritto
commesso dai giudici di appello – effettivamente sussistente, per come si dirà -, è fondato e va accolto.
10.1. Invero, l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che i prelevamenti effettuati nell’ambito dei rapporti bancari siano posti, come ricavi, a base RAGIONE_SOCIALE rettifiche ed accertamenti dell’amministrazione finanziaria, se il contribuente non ne indichi il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili.
10.2. Pertanto, per escludere che i prelevamenti effettuati dall’imprenditore siano considerati ricavi sottratti a tassazione, il contribuente deve fornire la prova che quei prelevamenti non costituiscono acquisizione di utili ma sono serviti per pagare determinati beneficiari, che deve specificamente indicare. Ovviamente, se detti prelevamenti sono indicati in contabilità vengono meno alla radice i presupposti per la loro ripresa a tassazione quali ricavi occulti.
10.3. Tale orientamento ha trovato l’avallo della Corte costituzionale che nella sentenza n. 225 del 2005 ha affermato che la disposizione in esame «non viola né l’art. 53 Cost., risolvendosi, quanto alla destinazione dei prelievi non risultanti dalle scritture contabili, in una presunzione di ricavi suscettibile di prova contraria attraverso l’indicazione del beneficiario dei prelievi, non lesiva del principio di ragionevolezza, non essendo manifestamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dei conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all’esercizio dell’attività d’impresa e siano quindi considerati, detratti i relativi costi, in termini di reddito imponibile, né il principio di eguaglianza in danno dei titolari dei conti bancari, essendo la disponibilità di tali conti elemento idoneo a legittimare il rilievo meramente probatorio attribuito al prelievo non giustificato di somme» (così in Cass. n. 13036/2012).
10.4. Orbene, nel caso di specie i giudici di appello non si sono attenuti a tali principi in quanto hanno ritenuto insufficiente
l’indicazione dei beneficiari dei prelevamenti pretendendo dal contribuente la prova dell’esistenza di rapporti dei predetti beneficiari ‘all’attività d’impresa’ esercitata dal contribuente, che è requisito che il giudice di merito non è tenuto ad indagare in assenza di un’espressa contestazione dell’amministrazione finanziaria o in presenza di elementi di segno contrario emergenti dalla documentazione sottoposta al suo vaglio.
11. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente degli artt. 10, comma 1, n. 6), e 51, comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c.».
11.1. Sostiene il ricorrente che i giudici di appello, confermando l’aliquota IVA del 20% applicata dall’amministrazione finanziaria nonostante l’attività del contribuente fosse esente ai sensi dell’art. 1, comma 497, della legge n. 311 del 2004 -che prevede che «L’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del tes to unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa» – avevano violato l’art. 51, comma 2, n. 2), terzo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 che, con riguardo alla presunzione legale inerente all’accertamento di maggiori operazioni attive rilevanti ai fini dell’IVA sulla base dei versamenti bancari non giustificati, stabilisce che «le operazioni imponibili si considerano effettuati all’aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata».
Con il settimo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e con riferimento alla questione dedotta
nel precedente (sesto) motivo di ricorso, l ‘o messo esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e per travisamento RAGIONE_SOCIALE prove.
12.1. Sostiene il ricorrente che i giudici di appello non avevano esaminato o comunque avevano completamente frainteso sia quanto accertato dalla G.d.F. e dato atto nel relativo p.v.c., sia quanto affermato dalla stessa amministrazione finanziaria nell’atto impositivo, ovvero che i movimenti bancari accertati si riferivano all’att ività di raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate da parte del contribuente e non risultavano ulteriori attività ‘diverse da quelle della materiale raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate’ .
12.2. Al riguardo, secondo il ricorrente, «È sufficiente esaminare il p.v.c. redatto dai militari della Guardia di Finanza in data 29.10.2014 e la motivazione dell’avviso di accertamento che ha dato origine alla presente controversia per rendersi conto di tali circostanze e cioè che l’unica attivit à svolta dal contribuente consisteva nella gestione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.».
Il sesto e settimo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto incentrati sulla medesima questione dell’esenzione IVA dei maggiori ricavi accertati in capo al contribuente, sono infondati e vanno rigettati.
I giudici di appello hanno affermato che « esulano dalla fattispecie agevolatrice dell’esenzione invocata dall’appellato, da interpretarsi necessariamente in senso restrittivo, tutte le attività connesse ai rapporti tra esercenti e gestore diverse da quelle della materiale raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate » e che « in proposito, rileva, altresì, anche la mancanza di prova da parte dell’appellato in conseguenza dell’omessa registrazione RAGIONE_SOCIALE operazioni di cui all’accertamento ».
14.1. La prima di tali affermazioni è senz’altro corretta atteso che l’art. 10, comma 1, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto sia RAGIONE_SOCIALE operazioni relative
all’esercizio dell’attività di gioco e scommesse, sia RAGIONE_SOCIALE operazioni di raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate, queste ultime esentate anche nei rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa, ai sensi dell ‘art. 1, comma 497, della legge n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005), che ha previsto che «L’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa». Si applica, quindi, ai compensi che il concessionario riconosce al gestore incaricato della raccolta.
14.2. Anche la seconda RAGIONE_SOCIALE affermazioni della CTR deve ritenersi corretta. A tal riguardo osserva il Collegio che a norma dell’art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, i dati acquisiti dagli accertamenti bancari «sono posti a base RAGIONE_SOCIALE rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili» con la conseguenza che, in difetto di tale prova, «sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all’aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata».
14.3. Non è quindi del tutto pertinente il richiamo fatto dal ricorrente a tale ultima parte della disposizione in esame perché il criterio della prevalenza dell’aliquota applicata o applicabile dal contribuente nelle operazioni che effettua – e che il ricorrente vorrebbe si applicasse alle somme di cui non è certa la riconducibilità alle operazioni relative all’esercizio dell’attività di gioco e scommesse o a quelle di raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate – è utilizzabile solo in presenza di
operazioni soggette ad aliquote IVA tra loro diverse ed al solo fine di agevolare l’individuazione di quella applicabile alle operazioni non dichiarate. La norma in esame non è, quindi, applicabile nei casi in cui il contribuente svolge attività non imponibile o esente , com’è quella svolta dal contribuente.
14.4. Dalla disposizione in esame invece si ricava il principio, più volte affermato da questa Corte in materia di indagini bancarie, che è onere del contribuente provare di aver tenuto conto dei maggiori ricavi emergenti da detti accertamenti nelle dichiarazioni reddituali o che essi «non si riferiscono ad operazioni imponibili» o esenti (cfr., tra le più recenti massimate, Cass. n. 25043/2024, n. 2928/2024, n. 35258/2021). In buona sostanza, per adempiere all’onere sopra indicato il contribuente deve dimostrare che le operazioni sono o ‘non imponibili’ o ‘esenti’.
14.5. Al riguardo pare opportuno ricordare che questa Corte con una pronuncia risalente, ma condivisa dal Collegio, ha affermato che «Nell’ambito del “sistema IVA”, il legislatore ha distinto tre tipi di operazioni: operazioni imponibili, operazioni non imponibili ed operazioni esenti. Sono tutte operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva, nel senso che anche quelle che non determinano l’addebito del tributo (esenti o non imponibili) devono essere formalizzate (mediante registrazioni, fatturazioni, dichiarazioni), a differenza RAGIONE_SOCIALE operazioni totalmente “fuori campo”. Le operazioni “non imponibili” hanno a che fare con il principio di territorialità dell’imposta (art. 8 d.P.R. 633/72), mentre quelle “esenti” sono tali per ragioni di politica sociale (in quanto tendono ad agevolare l’acquirente finale). Quindi, le categorie RAGIONE_SOCIALE operazioni “non imponibili” e quella RAGIONE_SOCIALE operazioni “esenti” hanno fondamento sistematico e giustificazione pratica differenti, per cui non sono sovrapponibili» (Cass. n. 7501/2001). Successivamente, Cass. n. 859/2014 ha ribadito che «in materia di I.V.A., la “non imponibilità” dell’operazione si
distingue dall”esenzione d’imposta’ perché, nel primo caso, manca del tutto il presupposto impositivo, mentre, nel secondo, quest’ultimo esiste, ma per scelta del legislatore non viene applicata l’imposta».
14.6. Dal complesso RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte e con specifico riferimento alla fattispecie concreta, discende che grava sul contribuente la prova rigorosa che i maggiori ricavi accertati a seguito RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie siano riconducibili all’esercizio dell’attività di gioco e scommesse o alle operazioni di raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate, non potendo invocare il criterio – come detto sopra, inapplicabile alla fattispecie -, della prevalenza dell’aliquota IVA di cui all’art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.
14.7. A ciò aggiungasi che le disposizioni di cui agli artt. 10, comma 1, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 1, comma 497, della legge n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005), che prevedono esenzioni d’imposta, vanno interpretate, conformemente alla giurisprude nza unionale, in senso restrittivo, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, nel senso che non esenta l’insieme RAGIONE_SOCIALE prestazioni che possono essere effettuate nell’ambito dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE predette attività.
14.8. E al riguardo questa Corte ha precisato che, «In tema di IVA, l’esenzione di cui all’art. 10, primo comma, n. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 si applica anche alle operazioni di raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate effettuate con apparecchi e congegni d’intrattenimento da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S. ma, in quanto derogatrice del principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo, essa deve essere interpretata in senso restrittivo e, pertanto, non può estendersi alle operazioni aventi ad oggetto l’attività posta in essere dagli esercenti in favore dei gestori, consistente nella messa a disposizione dei locali in cui vengono installate le macchine da gioco, non intervenendo essa
nella fase di raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate, affidata dal concessionario al gestore, nei confronti del quale l’esercente pone in essere una mera attività ausiliaria» (Cass. n. 16951/2021).
14.9. Nel caso in esame i giudici di appello hanno accertato che, tenuto conto di quanto emergeva dalla stessa perizia contabile di parte, rimanevano « ancora privi di adeguata giustificazione versamenti per complessivi € 715.533,69 così quantificati: € 70.207,43 pari alla differenza rispetto ai dati del concessionario sopra richiamati; € 107.685,83 perché privi di riscontro con le operazioni di «scassettamento» e non adeguatamente giustificati con la documentazione richiamata nella perizia; € 70.000,00 perc hé non giustificabili con le asserite operazioni di giroconto che risultano prive di adeguata giustificazione; € 26.596,25 perché non v’è adeguata prova che si tratti di rinegoziazione di assegni risultati privi di provvista; € 11.089,58 per il bonifico di cui la stessa perizia riconosce l’assenza di giustificazione; € 429.945,65 pari ai versamenti effettuati su conti correnti intestati alla RAGIONE_SOCIALE senza alcuna giustificazione ».
14.10. Era, quindi, onere del contribuente, che i giudici di appello hanno molto chiaramente affermato non essere stato assolto, provare in maniera rigorosa, e non semplicemente deducendo di svolgere solo attività esente, come ha fatto il contribuente, che tali versamenti erano ricavi conseguiti dall’esercizio dell’attività di gioco e scommesse o dalla raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate e, più in particolare, dall’attività di «scassettamento» di cui si è detto sopra, dovendosi, in mancanza di detta prova, ritenersi tali ricavi estranei a ll’ attività esente e, quindi, imponibili con aliquota ordinaria.
14.11. Ne consegue che in sede di rinvio, che dovrà disporsi a seguito dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso, i giudici di appello dovranno fare applicazione dei principi sopra enunciati con riferimento ai ricavi che, a seguito dell’esame della documentazione prodotta con
la seconda perizia contabile di parte, rimarranno privi di valida giustificazione e, quindi, non riferibili all’attività esente svolta dal contribuente.
Venendo al ricorso incidentale, con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE controricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 24 del D.Lgs. n. 546/1992» nonché per «contraddittorietà della motivazione», per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto ammissibile la prima perizia contabile depositata dalla parte contribuente nonostante con la stessa, al pari della seconda, ritenuta invece inammissibile, fossero stati introdotti nuovi e differenti motivi di gravame non precedentemente dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio. L’aver ritenuto ammissibile la prima ma non la seconda perizia di parte rende la motivazione della sentenza impugnata anche contraddittoria.
Il motivo è infondato alla stregua di quanto si è detto esaminando il terzo motivo di ricorso principale.
16.1. Non sussiste poi la dedotta contraddittorietà intrinseca della motivazione della sentenza impugnata, in quanto i giudici di appello hanno coerentemente giustificato le ragioni, tra loro estremamente diverse, di ammissibilità della prima perizia contabile di parte e di inammissibilità, invece, della seconda.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale la controricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «Nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in relazione agli artt. 1 e 36 del D.lgs. n. 546 del 1992 e 132, n. 4, c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.», sostenendo che è «apparente e sostanzialmente inesistente la motivazione con la quale la Commissione Regionale ha ritenuto che le conclusioni del consulente tecnico di parte fossero parzialmente condivisibili e che l’Ufficio non avesse adeguatamente contestato quanto dedotto dal Ctp».
17.1. Sostiene la ricorrente incidentale che «i giudici di seconde cure, infatti, si sono limitati a ritenere che la prima perizia fosse ammissibile e poi a condividerne (sebbene solo in parte) le conclusioni rinvenendo una presunta non specifica contestazione dell’Ufficio, circostanza assolutamente errata e non rispondente a verità» , per come emergente dalle «pagg. 18 e seguenti dell’atto d’appello volte specificamente a censurare entrambe le perizie di parte».
17.2. Sostiene, inoltre, che i giudici di appello avevano deciso in conformità alla perizia contabile di parte, senza tuttavia esplicitare le ragioni per cui le risultanze della stessa fossero condivisibili, omettendo, peraltro, di effettuare la concreta riconciliazione della documentazione prodotta dalla parte contribuente con i movimenti bancari accertati, al fine di accertare se i primi giustificassero i secondi escludendone la rilevanza a fini fiscali.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 e n. 7, del DPR 600/1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 2 e n. 7 del DPR 633/197, dell’art. 1 del DPR 633/1972, dell’art 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 (e, ove occorrer possa, n. 4), c.p.c.».
18.1. Sostiene la ricorrente incidentale che i giudici di appello, attribuendo rilevanza alle risultanze della perizia contabile di parte, anche in ordine ai versamenti effettuati in contanti, che i verbalizzanti avevano dimostrato essere incoerenti in quanto, con riferimento all’annualità d’imposta in esame, inferiori a quelli giustificati dalla parte come ‘scassettamento’ (consistente nel materiale svuotamento RAGIONE_SOCIALE monete contenute nelle casse della varie slot machine), avevano violato l’onere probatorio in materia di accertamenti bancari omettendo di verificare se il contribuente avesse fornito adeguata giustificazione per ogni movimento bancario oggetto di verifica, peraltro facendo «malgoverno anche del principio di non contestazione di cui all’art. 11 5
c.p.c., in quanto, avendo ritenuto che ‘nulla in concreto ha opposto l’appellante avverso la suddetta ricostruzione peritale’ , si è sentita legittimata a porre la perizia a fondamento della sua decisione».
I motivi secondo e terzo del ricorso incidentale, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati in quanto infondati.
19.1. Al riguardo, osserva il Collegio che la stessa circostanza dedotta dalla ricorrente incidentale, ovvero che i giudici di appello avevano condiviso, «sebbene solo in parte», la perizia depositata dal contribuente, rende evidente che gli stessi avevano adeguatamente esaminato il contenuto della predetta perizia e, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale, hanno fornito nel corpo della sentenza impugnata ampia motivazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di condivisione di alcune RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal perito di parte.
19.2. Alla stregua di ciò, perde rilevanza la questione, pure dedotta nel motivo con riferimento alla violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. , che, pur essendo fondata in punto di diritto (cfr. Cass. n. 34450/2022 e n. 5362/2025), non è decisiva nel caso di specie, posto che quello che i giudici di appello hanno messo in evidenza è la fondatezza RAGIONE_SOCIALE giustificazioni dei movimenti bancari emergenti dalla perizia di parte e la mancanza di una concreta opposizione del l’amministrazione finanziaria diversa, ovviamente, da quella già insita nell’atto impositivo. Ciò emerge, in particolare, dalla condivisione da parte dei giudici di appello della modalità di quantificazione degli importi versati sul conto corrente bancario a seguito del cd. ‘scassettamento’ (ovvero, lo svuotamento RAGIONE_SOCIALE monete contenute nelle cassette RAGIONE_SOCIALE singole slot machine) risultante dalla perizia contabile di parte, rispetto alla diversa metodologia utilizzata dalla G.d.F. I giudici di appello hanno infatti affermato che, in ordine alla specifica modalità di quantificazione degli importi risultanti dallo ‘scassettamento’, « nulla in concreto ha opposto
l’appellante avverso la suddetta ricostruzione peritale » e tale circostanza neppure viene smentita nel controricorso, essendo evidente che sul punto non era sufficiente la generica contestazione della perizia di parte.
In estrema sintesi, vanno accolti il terzo e quinto motivo del ricorso principale, rigettati gli altri motivi e quelli del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che rivaluterà la vicenda processuale alla stregua dei principi sopra enunciati e provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo e quinto motivo del ricorso principale, rigettati gli altri motivi e quelli del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 e, in sede di riconvocazione, del 27 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME