Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1020 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
Avv. Acc. IRAP 2007-08
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13885/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in 00145 Roma, INDIRIZZO C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente – contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 6254/14/2015, depositata in data 26 novembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenza di legge.
Rilevato che:
NOME COGNOME, esercente la professione di commercialista, riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate direzione provinciale Roma II -dell’avviso di accertamento n. TK501A608082, relativo all’anno di imposta 2007, e dell’avviso n. TK501A608083, relativo all’anno di imposta 2008; la verifica rilevava la presenza di quattro conti correnti accesi presso altrettanti istituti di credito (UniCredit s.p.a., Banca Popolare di Novara s.p.a., Banca MPS s.p.a. e Banca MPS fiduciaria s.p.a.), sui quali risultavano movimentazioni di importo totale incompatibile con le cifre dichiarate nelle due annualità oggetto di verifica fiscale ossia € 67.027,00 per l’anno 2007 ed € 123.583,00 oer il 2008. A seguito del contraddittorio con il contribuente, instauratosi in seguito alla notifica dell’invito n. I01423/2011, venivano redatti distinti processi verbali, ritenendo l’Amministrazione non giustificabili, malgrado la documentazione prodotta, la maggior parte delle movimentazioni in indagine finanziaria.
Avverso gli avvisi di accertamento, il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi la C.t.p. di Roma; resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 13567/47/2014, previa riunione, accoglieva i ricorsi riuniti statuendo esclusivamente in relazione alla ricorrenza dei presupposti per l’IRAP.
Contro la sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. del Lazio; resisteva il contribuente con controdeduzioni.
Con sentenza n. 6254/14/2015, depositata in data 26 novembre 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravame confermando la pronuncia di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 29 novembre 2023.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità per carenza della motivazione in violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma e 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto, con riferimento ai versamenti effettuati, che il contribuente avesse fornito la controprova su di lui incombente, avendo prodotto la contabilità, una documentazione attestante un prestito a un tale per € 40.000,00, una nota della banca M.P.S. attestante la provenienza della somma di € 240.000,00 da conto di terzi, documenti che giustificherebbero la riferibilità alla RAGIONE_SOCIALE delle movimentazioni sul conto presso la Banca Popolare di Novara.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità per carenza di motivazione in violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., per contraddittorietà della motivazione» l’Agenzia lamenta che, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE ha omesso di motivare in ordine alle altre movimentazioni contestate, delle quali in sentenza non viene fatta menzione, e ha reso una motivazione contraddittoria in ordine alle movimentazioni direttamente interessate dalle circostanze di cui si è fatta menzione al precedente motivo di ricorso.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, nn. 2 e 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’irrilevanza reddituale del versamento di € 240.000,00, inizialmente giustificato
dal contribuente come sua propria vincita enalotto, sarebbe stata provata da una lettera della banca RAGIONE_SOCIALE attestante la provenienza della stessa da conto corrente di terzi, circostanza da cui la C.t.r. ha dedotto che si trattasse del ‘dono’ di un amico.
I motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione afferendo tutti alla prova del contribuente rispetto alle movimentazioni bancarie contestate, sono fondati.
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico e reiterato quello secondo cui in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass. 30/06/2020, n. 13112). Ancora, ‘In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale in base alla quale sia
i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere
apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative'(Cass. 05/05/2017, n. 11102).
2.1. In dettaglio – secondo questa giurisprudenza di legittimità – in materia di accertamenti bancari, all’onere probatorio gravante sul contribuente che vuole superare la presunzione legale posta dalle predette disposizioni a favore dell’erario -che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729, cod. civ., per le presunzioni semplici -, di fornire non una prova generica, ma una prova analitica (sul punto, vedi Cass. 26111 del 2015 e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata) idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014), corrisponde l’obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica.
2.2. Nella fattispecie in esame, fermo rimanendo che rimangono in contestazione solo i versamenti, come già rilevato dal giudice di appello con statuizione non impugnata, la C.t.r. ha fatto mal governo dei superiori principi laddove ha dato rilievo unicamente alla produzione, da parte del contribuente, di una dichiarazione attestante un prestito per € 40.000,00 da restituire a rate, di una nota della banca RAGIONE_SOCIALE che attesterebbe che la somma di € 240.000,00, inizialmente giustificata come vincita enalotto, sarebbe invece il dono di un amico che a sua volta aveva vinto all’enalotto.
La C.t.r. non ha riscontrato nulla circa le movimentazioni compiute nel 2007 e nel 2008 sul conto n. 6773 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Fiduciaria e su quelle che risultano dall’avviso di accertamento per il 2007 e il 2008. Nella sentenza impugnata la motivazione si profila apodittica e non chiarisce perché gli elementi esaminati costituiscono valide giustificazioni delle operazioni contestate e, comunque la C.t.r. oblitera del tutto la valutazione di un’ulteriore serie di operazioni (movimentazioni sul c/c n. 6673 presso la MPS Fiduciaria, sul c/c n. 400031582 presso la Banca Popolare di Novara s.p.a., sul c/c n. 48469 presso la MPS s.p.a.) che rimangono assolutamente ignorate.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda nuovo e motivato esame nonché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda nuovo e motivato esame nonché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 29 novembre 3023.