Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 129 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 129 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME , rappresentato e difeso in proprio in quanto Avvocato del RAGIONE_SOCIALE, che ha indicato recapito Pec ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 5387, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 26.11.2018, e depositata l’11.12.2018;
ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; raccolte le conclusioni del P.M., s.AVV_NOTAIO, che ha confermato la propria richiesta di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
OGGETTO: Irpef ed Irap, 2012/14 -Libero professionista – Accertamenti bancari – Sanzioni.
raccolte le conclusioni rassegnate, nessuno essendo comparso per il ricorrente, per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE, dall’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dell’impugnativa;
la Corte osserva:
Fatti di causa
1. In data 4/11.4.2017 venivano notificati dall’RAGIONE_SOCIALE all’odierno ricorrente, AVV_NOTAIO, i tre avvisi di accertamento recanti n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, e n. NUMERO_DOCUMENTO, relativi al maggior reddito ritenuto percepito negli anni 2012, 2013 e 2014, ai fini Irpef, Iva ed Irap, oltre sanzioni ed accessori, fondati essenzialmente su accertamenti bancari, nonché l’atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, a seguito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza di Corsico (MI) in relazione a più anni d’imposta (2012/2016), conclusa con Processo Verbale di Costatazione regolarmente consegnato all’accertato.
2. Il contribuente impugnava le pretese tributarie innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, adducendo di non essere tenuto al versamento dell’Irap, e contestando la violazione dell’art. 39, comma 2, del Dpr n. 600 del 1973, non ricorrendo le condizioni per l’applicabilità dell’accertamento induttivo puro. Censurava, inoltre, l’errata applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 in ordine all’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE verifiche bancarie nei confronti dei liberi professionisti, e l’erronea omessa applicazione del regime premiale previsto dall’art. 10 del Dl n. 201 del 2011. Criticava, ancora, l’errata applicazione dell’automatismo accertativo in relazione ai conti correnti intestati a terzi, nel caso di specie la moglie separata, e l’invalidità della verifica fiscale anche a causa della mancata autorizzazione allo svolgimento di indagini fiscali ed alla mancanza di autorizzazione ad accesso e permanenza presso i locali del contribuente da parte
dei militari della RAGIONE_SOCIALE. Denunciava, poi, la nullità degli avvisi di accertamento per vizio di legittimazione del firmatario degli atti impositivi stante la sottoscrizione da parte di un funzionario privo di una valida delega. Contestava l’errore di calcolo del maggior reddito imponibile ai fini Irpef, Iva ed Irap, anche in conseguenza del mancato ‘scorporo’ dell’Iva. Inoltre criticava che l’atto di contestazione risultava contenere la duplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni già riportate negli avvisi di accertamento, che non si era fatta applicazione del cumulo giuridico, e comunque risultava indebita l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni stante l’incertezza normativa.
La Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva solo parzialmente il ricorso, annullando la pretesa tributaria relativa all’Irap con riferimento all’anno 2012, nonché le sanzioni relative a tale imposta per le annualità 2013 e 2014, confermando nel resto gli atti impugnati.
Il contribuente spiegava appello avverso la decisione di primo grado, relativamente alla parte che lo aveva visto soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rinnovando le proprie censure. La CTR accoglieva solo parzialmente il ricorso, annullando integralmente la pretesa tributaria relativa all’Irap, mentre confermava la decisione di primo grado nel resto.
Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione NOME AVV_NOTAIO, affidandosi a sei strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il P.M., nella persona del s.AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso.
4.2. Il contribuente ha pure depositato istanza di sollecita trattazione che è stata accolta, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE esigenze del ruolo.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 2697 cod. civ., e dell’art. 115 cod. proc. civ., e/o la nullità della sentenza per difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., nella parte in cui la CTR non ha applicato correttamente la pronuncia della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 perché, nei confronti dei liberi professionisti, non solo i prelievi sui conti correnti a lui riconducibili, ma anche i versamenti, non costituiscono prova presuntiva della percezione di redditi non dichiarati.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, del Dpr n. 600 del 1973, e/o la nullità della sentenza per difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.4 e 5, cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice del gravame ha ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento induttivo puro.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al comma 7 dell’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973, all’art. 24 Cost., ed all’art. 2697 cod. civ., nonché agli artt. 115 e 221 cod. proc. civ., e/o la nullità della sentenza per difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice dell’appello ha ritenuto provata la regolarità dell’autorizzazione di cui al comma 7 dell’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973 e conseguentemente non ha riconosciuto l’inutilizzabilità dei dati e dei documenti acquisiti dai verificatori.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, e/o la nullità della sentenza per difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato il difetto di valida delega in favore del funzionario firmatario degli atti di imposizione tributaria.
Con il quinto strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 della Costituzione, e/o la nullità della sentenza per difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., in cui è incorso il giudice di secondo grado per non avere scorporato l’Iva dalle somme accertate quali ricavi non dichiarati.
Con il sesto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 8 del D.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), e/o la nullità della sentenza per difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia e difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per non avere il giudice del gravame rilevato l’obiettiva incertezza normativa sussistente in materia, conseguentemente disapplicando le sanzioni irrogate dall’Ente impositore.
7. Il ricorso presenta profili di inammissibilità, in considerazione della modalità tecnica con la quale è stato composto.
Tutti i motivi di ricorso, come esposti dal ricorrente, presentano censure commistionate e sovrapposte e contestano profili tra loro incompatibili. Questa Corte regolatrice ha ripetutamente e
condivisibilmente statuito che ‘in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo … Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa RAGIONE_SOCIALE questioni concernenti l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse’, Cass. sez. I, 23.10.2018, n. 26874 (in senso conforme, amplius , cfr. Cass. sez. I, 23.9.2011, n. 19443; di recente, conforme, Cass. sez. L, 6.2.2024, n. 3397).
8. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente contesta, in relazione ai profili della violazione di legge, della nullità della sentenza e del vizio di motivazione, la decisione assunta dalla CTR per non aver applicato correttamente la pronuncia della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 perché, nei confronti dei liberi professionisti, non solo i prelievi sui conti correnti ma anche i versamenti non costituiscono prova presuntiva di redditi non dichiarati.
8.1. In proposito questa Corte regolatrice ha da tempo chiarito che ‘in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti’, Cass. 26.9.2018, n. 22931 (conf. Cass. sez. VI-V, 30.3.2018, n. 7951); ed anzi non si mancato più recentemente di illustrare che ‘in tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti’, Cass. sez. V, 8.4.2024, n. 9403.
Ricordato che il contribuente non ha fornito la giustificazione analitica dei versamenti rinvenuti sui conti correnti a lui riconducibili, il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.
Mediante il secondo motivo di impugnazione il ricorrente censura, in relazione ai profili della violazione di legge, della nullità della sentenza e del vizio di motivazione, la decisione assunta dal
giudice dell’appello per aver ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento induttivo puro.
Contesta il ricorrente che le fatture relative all’attività professionale riportavano dati sufficienti, e non potevano stimarsi generiche. Inoltre, la normativa applicabile consente l’accertamento induttivo puro sul fondamento di gravi irregolarità che emergano dalle scritture contabili, e non desunti da ulteriori elementi, come le verifiche bancarie.
9.1. Invero non appare fondata la tesi del ricorrente secondo cui si sarebbe proceduto nelle forme dell’accertamento induttivo puro, perché la verifica non ha comportato il totale disconoscimento RAGIONE_SOCIALE scritture contabili del contribuente, avendo anzi preso le mosse proprio da queste. Peraltro, le rettifiche del reddito dichiarato sono state fondate non su presunzioni semplici, o c.d. semplicissime, bensì sulla base della presunzione legale operante in materia di movimentazioni bancarie non giustificate. Del resto, le scritture contabili risultano, in parte o completamente, inattendibili, anche quando non riportano l’iscrizione di elementi positivi di reddito accertati, che possono ben desumersi dalla verifica di plurimi versamenti bancari non contabilizzati e non giustificati.
Anche il secondo mezzo d’impugnazione risulta pertanto infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo di ricorso il contribuente denuncia, ancora in relazione ai profili della violazione di legge, della nullità della sentenza e del vizio di motivazione, la decisione assunta dal giudice del gravame per aver ritenuto provata la regolarità dell’autorizzazione alle indagini di cui al comma 7 dell’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973 e conseguentemente non aver riconosciuto l’inutilizzabilità dei dati e dei documenti acquisiti dai verificatori.
10.1. La CTR scrive, in materia, che ‘quanto all’autorizzazione all’indagine bancaria, la sua esistenza è espressamente
menzionata, con puntuale indicazione del numero di protocollo dell’atto, nell’avviso di accertamento; posto che non si tratta di valutazioni degli agenti accertatori ma di formale riscontro di un puntuale dato di fatto, la contestazione avrebbe richiesto la querela di falso. Formalistica è poi la contestazione circa la presenza sull’autorizzazione all’acceso all’ufficio della sola data di inizio RAGIONE_SOCIALE operazioni; la circostanza è pacifica ma non è causa di alcun vizio dell’atto posto che è evidente che l’autorizzazione può individuare il momento di inizio dell’accertamento e non certo a priori , la sua durata’ (sent. CTR, p. 3 s.).
10.2. Invero, soltanto in caso di mancanza dell’autorizzazione, che esplica una funzione organizzativa e non si richiede sia motivata, nonché della dimostrazione di un reale e concreto pregiudizio subito dal contribuente, può configurarsi l’inutilizzabilità dell’attività accertativa. Pertanto dalla sua mancata allegazione ed esibizione non discende l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie acquisite, poiché l’illegittimità dell’atto può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente, che non risulta essere stato dimostrato nel caso di specie, a maggior ragione in quanto non è stata proposta una querela di falso.
10.2.1. Questa Corte di legittimità ha avuto occasione di chiarire, in proposito, esprimendo principi estensibili, che ‘in tema di indagini bancarie, l’autorizzazione ex art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633 del 1972, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici; pertanto, dalla sua mancata allegazione ed esibizione non discende l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie acquisite, poiché l’illegittimità dell’atto può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un
concreto pregiudizio per il contribuente’, Cass. sez. V, 23.2.2024, n. 4853.
Il terzo motivo di impugnazione risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.
Con il quarto motivo di ricorso il contribuente denuncia, sempre in relazione ai profili della violazione di legge, della nullità della sentenza e del vizio di motivazione, la decisione assunta dalla CTR per non aver rilevato il difetto di valida delega di funzioni in favore del firmatario degli atti, perché la pretesa delega non è specifica.
11.1. Osserva in proposito il giudice dell’appello che ‘È infondato anche l’assunto che l’atto impugnato sarebbe illegittimo in quanto sottoscritto da funzionario delegato la cui delega dovrebbe ascriversi ad una vera e propria delega di funzioni, di cui non ricorrerebbero i presupposti, sub specie della mancata puntuale indicazione RAGIONE_SOCIALE funzioni delegate; il sottoscrittore dell’atto è indicato per nome e qualifica con precisazione dell’atto di delega; non vi è alcuna necessità di ulteriore precisazione RAGIONE_SOCIALE puntuali funzioni delegate’ (sent. CTR, p. 4.
11.2. Sembra opportuno premettere che il funzionario firmatario degli atti, NOME COGNOME, aveva ricevuto la delega del Direttore Provinciale, anche con indicazione della durata. Questi dati sono riportati dall’RAGIONE_SOCIALE (controric., p. 16) ed il ricorrente non ha proposto repliche sul punto. La tesi del ricorrente è che trattandosi di delega di funzioni e non di firma, la delega avrebbe dovuto essere maggiormente dettagliata.
11.3. Invero, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che ‘la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l’indicazione del
nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto’, Cass. sez. V, 5.8.2024, n. 21972; e non si è mancato di specificare che ‘la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni, in quanto realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna con l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che l’attuazione di detta delega di firma – risultando inapplicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 – avviene anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato che consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa’, Cass. sez. V, 2.8.2024, n. 21839.
Anche il quarto strumento d’impugnazione risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.
Con il quinto motivo di ricorso, sempre in relazione ai profili della violazione di legge, della nullità della sentenza e del vizio di motivazione, il contribuente contesta l’errore in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per aver ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, pur non avendo l’Amministrazione finanziaria scorporato l’Iva dalle somme contestate quali ricavi non dichiarati ai fini del calcolo degli ulteriori tributi.
12.1. Osserva in proposito la CTR che ‘ Quanto ai presunti errori di calcolo per la determinazione dell’imposta, la censura come sviluppata in appello è in buona parte inammissibile in quanto propone doglianze mai dedotte specificamente in primo grado. L’unica contestazione rinvenibile anche nell’atto di primo grado è la
tesi secondo cui, rispetto ai maggiori redditi accertati, l’agenzia avrebbe dovuto scomputare dalle somme (pacificamente mai denunciate e/o assoggettate a imposizione) l’IVA. Non è dato comprendere su quali basi il contribuente invochi lo scomputo di una IVA pacificamente mai versata’ (pag. 4).
12.2. La parte ricorrente non ha provveduto a confutare la rilevata novità della questione, per non avere il contribuente neppure allegato l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, oltre a non aver indicato in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis ” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (sul punto cfr., tra le altre, Cass. sez. III, 22.7.2005, n. 15422).
Neppure il ricorrente contrasta efficacemente la tesi della CTR, per la parte in cui la contestazione può almeno ritenersi ammissibile, secondo cui non è dato comprendere su quali basi il contribuente invochi lo scomputo di una IVA pacificamente mai versata.
12.2.1. La tesi del ricorrente, invero, prende le mosse da una petizione di principio, secondo cui le somme in relazione alle quali l’imposizione è richiesta non sono mai state percepite, ma non assicura alcuna prova di tale circostanza, invero positivamente accertata sul solido fondamento RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie.
Per quanto le espressioni usate dal giudice del gravame non appaiano cristalline, infatti, occorre osservare che la contestazione mossa dall’Amministrazione finanziaria è sempre stata che il ricorrente ha conseguito un maggior reddito non dichiarato. Calcolato l’ammontare del maggior reddito effettivamente percepito, è stata quantificata percentualmente l’imposizione evasa con riferimento ai diversi tributi, senza detrarre l’Iva che, nella contestazione dell’Ente impositore la quale non è stata
efficacemente contrastata dal ricorrente, non è stata versata su queste somme in nessuna misura.
Il quinto motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.
Mediante il sesto mezzo d’impugnazione, sempre in relazione ai profili della violazione di legge, della nullità della sentenza e del vizio di motivazione, il contribuente contesta la decisione assunta dal giudice dell’appello per non aver rilevato l’obiettiva incertezza normativa sussistente in materia, conseguentemente disapplicando le sanzioni irrogate dall’Ente impositore.
13.1. Scrive la CTR, ‘Neppure è condivisibile l’assunto per il quale vi sarebbe stata una duplicazione di sanzioni in materia di IVA, essendovi piuttosto stata una pluralità di contestazioni che sono tra di loro disomogenee, con applicazione del principio del cumulo giuridico là dove ammissibile … né infine sussistono i presupposti per l’esimente dalle sanzioni a fronte del pacifico accertamento di redditi non dichiarati, situazione non riconducibile ad alcun errore incolpevole’ (sent. CTR, pag. 4).
13.2. In sede di ricorso per cassazione il contribuente insiste sulla sussistenza di un’incertezza normativa che giustificherebbe l’esenzione dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, ma la sua censura appare generica.
Il contribuente non chiarisce quale sia l’incertezza normativa cui intende operare riferimento, e neppure indica in qual modo abbia provato di essere incorso in un errore incolpevole.
Il sesto motivo di ricorso risulta pertanto carente del requisito della specificità, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso introdotto dal contribuente deve, in definitiva, essere respinto.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni trattate e del valore della controversia.
14.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7.10.2025.
L’Estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME Giudicepietro