Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4239 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4239  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa, ex  lege , dall’RAGIONE_SOCIALE,  e  domiciliata  presso  i  suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE ,  e  gli RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME e COGNOME NOME ;
-intimati –
avverso
la  sentenza  n.  767,  pronunciata  dalla  Commissione  Tributaria Regionale della Liguria il 5.10.2021 e pubblicata l’11.10.2021;
ascoltata, in camera  di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito del controllo della posizione  fiscale  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE –
OGGETTO:  Irpef  Iva  ed  Irap 2003 –RAGIONE_SOCIALE -Accertamenti bancari -Imponibilità dei versamenti.
COGNOME,  ritenuto  accertato  un  maggior  reddito  non  dichiarato anche per effetto di verifiche bancarie, notificava allo studio RAGIONE_SOCIALE l’avviso  di  accertamento  n.  NUMERO_DOCUMENTO,  con  riferimento  ai tributi  dell’Iva  e  dell’Irap,  ed  agli  RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME gli avvisi  di  accertamento  n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, in relazione al maggior reddito di partecipazione ritenuto conseguito ai fini Irpef.
Gli atti impositivi risultavano fondati su accertamenti bancari, in relazione  ai  versamenti  rinvenuti  sui  conti  correnti,  ed  anche  su prestazioni professionali non dichiarate che gli RAGIONE_SOCIALE affermavano di avere fornito a titolo di favore o amicizia.
 I  contribuenti,  RAGIONE_SOCIALE,  impugnavano  gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona, proponendo plurime censure procedimentali e di merito. La CTP accoglieva solo parzialmente il ricorso cumulativo, e riduceva la pretesa impositiva escludendo i versamenti di importo inferiore ad Euro 800,00.
I contribuenti spiegavano appello avverso la decisione di primo grado, con riferimento alla parte in cui erano rimasti soccombenti, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria. La CTR riteneva che, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 228 del 2014, non fosse più consentita l’utilizzazione degli accertamenti bancari per la determinazione del reddito nei confronti dei liberi professionisti, anche in relazione ai versamenti. Riformava perciò la decisione della CTP ed annullava interamente gli atti impositivi.
 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  ricorso  per  cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi a due motivi di ricorso. I contribuenti hanno ricevuto la notificazione del  ricorso  il  6.4.2022  presso  il  difensore  costituito  nel  secondo grado  del  processo,  ma  non  hanno  svolto  difese  nel  giudizio  di legittimità.
Ragioni della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,  n.  3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria  contesta  la  violazione  dell’art.  32  del  Dpr  n.  600  del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto l’inutilizzabilità degli accertamenti  bancari  nei  confronti  dei  liberi  professionisti  con riferimento non solo ai prelevamenti, ma anche ai versamenti.
Con il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 111, comma sesto, della Costituzione, dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR interamente annullato gli atti impositivi, senza però affatto pronunciare sulla pretesa tributaria di maggior valore, fondata sull’accertamento di un reddito non dichiarato accertato mediante riscontri documentali, valutazioni presuntive e raccolta di informazioni dalla clientela.
 Con  il  primo  motivo  di  ricorso  l’Amministrazione  finanziaria denuncia  la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa l’impugnata  CTR  per  aver  ritenuto  che  debbano  essere  esclusi dall’imposizione i maggiori redditi accertati mediante verifica RAGIONE_SOCIALE risultanze  dei  conti  corrente  nei  confronti  dei  professionisti,  non solo  con  riferimento  ai  prelevamenti  ma  anche  ai  versamenti riscontrati.
3.1. La CTR effettivamente afferma che debbono essere esclusi dall’imposizione non solo i prelevamenti ma anche i versamenti, e ritiene  che  tanto  dipenda  dalla  sentenza  n.  228  del  2014  della Corte costituzionale.
Questa  Corte  di  legittimità  ha  però  chiarito  che  ‘in  tema  di accertamento, resta invariata la presunzione RAGIONE_SOCIALE posta dall’art. 32  del  d.P.R.  n.  600  del  1973  con  riferimento  ai  versamenti
effettuati  su  un  conto  corrente  dal  professionista  o  lavoratore autonomo,  sicché  questi  è  onerato  di  provare  in  modo  analitico l’estraneità  di  tali  movimenti  ai  fatti  imponibili,  essendo  venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale  limitatamente  ai  prelevamenti  sui  conti  correnti’, Cass. sez. V, 26.9.2018, n. 22931 (conf. Cass. sez. VI-V, 30.3.2018, n. 7951).
3.2. La CTR afferma pure che la norma di cui all’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973, come modificata, la quale prevede la presunzione RAGIONE_SOCIALE relativa di maggior favore per l’Amministrazione finanziaria in materia di accertamenti (anche) bancari, non ha efficacia retroattiva. Come replicato dall’Amministrazione finanziaria, l’argomento non risulta condivisibile, perché la modifica normativa è intervenuta con legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 402, mentre l’accertamento tributario per cui è causa attiene all’anno 2013, e non si pone quindi un problema di retroattività.
Il  primo motivo di ricorso proposto dall’Ente impositore risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto.
Mediante il secondo strumento di impugnazione l’Amministrazione  finanziaria  critica  la  nullità  della  decisione  della CTR per avere interamente annullato gli atti impositivi, senza però affatto pronunciare sulla pretesa tributaria di maggior valore, che è quella fondata  sull’accertamento di un  reddito non  dichiarato mediante riscontri documentali, valutazioni presuntive e raccolta di informazioni dalla clientela.
4.1.  Occorre  in  proposito  ricordare  che  le  maggiori  somme contestate allo RAGIONE_SOCIALE ed ai suoi RAGIONE_SOCIALE dipendono dall’accertamento  che  numerose  prestazioni  professionali  fornite risultano  non  fatturate.  I  contribuenti  hanno  opposto  che  queste prestazioni sono state erogate gratuitamente, a titolo amichevole. L’Amministrazione  finanziaria  ha  quindi  inviato  dei  questionari  ai
beneficiari  RAGIONE_SOCIALE  prestazioni,  ed  alcuni  hanno  risposto  di  avere invece corrisposto compensi per ottenere le prestazioni. L’RAGIONE_SOCIALE ha  perciò provveduto  alla stima  presuntiva del maggior reddito conseguito dai contribuenti.
4.2.  Tanto  premesso  la  CTR  non  pronuncia  affatto  sul  punto, pur essendo stata la contestazione dell’Amministrazione finanziaria in  materia  ritenuta  legittima  dalla  CTP,  e  tuttavia  il  giudice  del gravame  ha  disposto l’annullamento integrale degli avvisi di accertamento.
La censurata omessa pronuncia, pertanto, effettivamente sussiste, ed anche il secondo motivo di ricorso deve essere accolto.
 In  definitiva  il  ricorso  introdotto  dall’Ente  impositore  deve essere  accolto,  cassandosi  la  decisione  impugnata  con  rinvio  alla Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della  Liguria  perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE e cassa la  decisione  impugnata,  con  rinvio  innanzi  alla  Corte  di  giustizia tributaria di secondo grado della Liguria perché, in diversa composizione  e  nel  rispetto  dei  principi  esposti,  proceda  a  nuovo giudizio e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22.1.2025.