Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31384 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31384 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11972/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4069/2017, depositata l’ 11 ottobre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -La Direzione provinciale di Lodi accertava a carico di NOME COGNOME maggiore IRPEF, IRAP, IVA, contributi previdenziali per l’anno di imposta 2008. La contribuente si era vista contestare dalla Guardia di Finanza – per l’anno di imposta 2007 – l’omessa contabilizzazione di ricavi per euro 2850 derivanti da attività di intermediazione finanziaria. La COGNOME risultava aver svolto – con partita IVA – detta attività. La partita IVA era cessata il 31 dicembre 2006 ma per l’anno di imposta 2007 la COGNOME aveva presentato dichiarazione nella quale indicava la suddetta partita IVA e compilava il quadro IRAP e il quadro RG (relativo ai redditi di impresa). Aveva così presentato dichiarazione per l’anno di imposta 2008 nella quale indicava la suddetta partita IVA, compilava il quadro RR (relativo al reddito di impresa indicando il reddito minimo da studi settore) e il quadro IRAP. In base a tali dati, l’Ufficio riteneva che la contribuente avesse continuato a svolgere nel 2007 e 2008 attività di intermediazione finanziaria come confermato dal fatto che da un verbale della Guardia di finanza di Lodi, redatto nel 2008 – relativo all’anno 2007 – la COGNOME risultava indicata come intermediaria finanziaria. L’Ufficio dava conto di esiti di indagini bancarie su quattro conti bancari dei quali la contribuente aveva la disponibilità, evidenziando numerosi versamenti e prelevamenti non giustificati; dette operazioni ammontavano, complessivamente, quanto ai prelevamenti, a euro 132.729 e, ai versamenti, a euro 115.786, sicché l’Ufficio provvedeva a determinare maggior reddito ai fini IRAP, IRPEF e IVA per l’anno 2008.
La contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 193 del 2 novembre 2015 la Commissione tributaria provinciale di Lodi ha respinto il ricorso.
-La contribuente ha proposto appello chiedendo la riforma integrale della sentenza.
L’Ufficio si è costituito in giudizio con atto di controdeduzioni.
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado.
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La contribuente si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si invoca la violazione e falsa applicazione art. 32 d.P.R. 600/73 e 51 d.P.R. 633/72. La ricorrente evidenzia che la Commissione tributaria regionale ritiene illegittime le indagini su conti bancari nella disponibilità del contribuente se manchi la prova che questi svolga un’attività di lavoro autonomo. La pronuncia sarebbe errata poiché le indagini bancarie sono possibili nei confronti del contribuente sia che manchi la prova di svolgimento di attività economica da parte di questi sia che sia certa la mancanza di siffatto svolgimento.
1.1. -Il motivo è fondato.
In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito
complessivo RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass. n. 9403/2024).
Risulta, dunque, errata la pronuncia allorquando ha ritenuto irrilevanti, anzi non lecite, le verifiche bancarie in assenza di prova sullo svolgimento di attività di lavoro autonomo.
-Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione art. 32 d.P.R. 600/73, 51 d.P.R. 633/72 e 2697 c.c. e 2728 c.c. Parte ricorrente sottolinea che la Commissione tributaria regionale ritiene illegittimo l’operato dell’Ufficio che – rispetto a movimentazioni bancarie tracciabili – ha omesso indagini ulteriori sulle stesse. La sentenza sarebbe erronea giacché l’Ufficio non aveva alcun onere in proposito, mentre era onere del contribuente fornire, rispetto alle movimentazioni contestate, le giustificazioni necessarie a vincere le presunzioni legali.
2.1. -Il motivo è fondato.
In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna RAGIONE_SOCIALE operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.» (Cass., n. 13112/2020; Cass. n. 10480/2018)
Fermo restando che la presunzione legale della disponibilità di maggior reddito si estende alla generalità dei contribuenti, come da giurisprudenza richiamata, nel caso di specie, sulla mancanza di prova RAGIONE_SOCIALE svolgimento di attività di lavoro autonomo la pronuncia è del tutto generica e assertiva. I versamenti vanno comunque giustificati e di questo, nella motivazione, non vi è traccia.
-L’accoglimento dei primo e del secondo motivo determina l’assorbimento dei restanti (con il terzo motivo si prospetta la inosservanza art. 6 d.lgs. 546/92 per motivazione meramente apparente, mentre con il quarto motivo si invoca la violazione e falsa applicazione art. 32 d.P.R. 600/73 e d.P.R. 917/86 per avere la Commissione tributaria regionale affermato che l’esercente attività di intermediazione finanziaria è da considerare titolare di reddito di lavoro autonomo).
-In conclusione, il ricorso va accolto in relazione ai primi due motivi, con rinvio, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo, assorbito terzo e il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 25 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME