Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 932 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 932 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 4240 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore ·pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 3766/04/2020, depositata in data 20 luglio 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE – l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva accolto parzialmente l’appello proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 2760/11/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, ai sensi degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/73 e 51, comma 2, del d.P.R. n. 633/72, aveva ricostruito in capo alla società, a ristretta base partecipativa, un maggiore reddito imponibile, ai fini Ires, Irap e Iva, per il 2014, accertando ricavi no dichiarati, determinati in base alle movimentazioni risultate ingiustificate, rilevate sui conti correnti bancari intestati alla societ ai soci-amministratori e/o legali rappresentanti della medesima; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– la CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto legittima la presunzione ex art. 32 cit. di maggiori ricavi in capo alla società contribuente, a ristretta base partecipativa, con riguardo alle operazioni non giustificate riscontrate sui conti correnti bancari intestati alla medesima e ai soci – amministratori (NOME COGNOME e NOME COGNOME), stante il legame familiare esistente tra questi ultimi, mentre ha ritenuto che la
r
società contribuente avesse provato la reale intestazione del conto corrente n. 01010000296, tenuto presso la Banca Cooperativa di Acquara, alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, senza che l’Ufficio avesse dedotto alcunché in senso contrario;
-la società contribuente è rimasta contumace;
-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE
-con l’unico motivo del ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 , Uz comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 32 e 51 del d.P.R. n. 633/72, 2697 c.c. per avere la CTR, nell’accogliere parzialmente l’appello dell’Ufficio, ritenuto syperabile la presunzione di maggior reddito ex artt. 32 e 51, comma 2Wr7c – apo alla società con riguardo alle operazioni non giustificate riscontrate sul conto corrente bancario n. 01010000296 acceso presso la Banca Cooperativa di Acquara avendo la contribuente provato la reale intestazione dello stesso alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, senza che l’Ufficio avesse dedotto alcunché in senso contrario, sebbene anche con riferimento a tale conto corrente, intestato nel periodo in contestazione, come rilevato nel p.v.c. della G.d.F., al socio-legale rappresentante COGNOME NOME, operasse la presunzione legale di maggiori ricavi in capo alla società contribuente a ristretta base sociale, in difetto di specifiche e analitich dimostrazioni di segno contrario da parte di quest’ultima;
il motivo è fondato;
è consolidato orientamento di questa Corte per cui, in tema di accertamenti fiscali, tanto in tema di imposte sui redditi, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, quanto in materia di IVA, ex art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972 le rispettive presunzioni ivi stabilite secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili, operano anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di denaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti che debbono ritenersi riferibili al società contribuente stessa, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l’amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari d conti bancari soggetti a verifica, risultando, in tal caso, particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci e dei loro familiari debbano, in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (cfr., tra le molte, Cass. n. 22224 del 2018; Cass. sez. 6-5, ord. 14 ottobre 2016, n. 20851; Cass. sez. 5, 11 marzo 2016, n. 4788; Cass. sez. 5, 12 giugno 2015, n. 12276; Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 428; Cass. sez. 5, 18 dicembre 2014, n. 26829; v. anche Cass. n. 33596 del 2019); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
-secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in sede di rettifica e di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dell’IVA, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 32, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 51, secondo comma, n. 2), del d.P.R. n. 633 del 1972, «l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancar acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di
alcuni loro singoli dati» (Cass., 22/04/2016, n. 8112; nello stesso senso, ex plurimis, Cass., 02/07/2013, n. 16575); da ciò deriva la conseguenza, quanto alla distribuzione dell’onere della prova, che, una volta che detta riferibilità sia giustificata in base a elementi sintomatici anche presuntivi, «l’Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/73 impone alla società contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa» (Cass., n. 8112 del 2016; nello stesso senso, con riguardo all’interpretazione dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e alle rettifiche e accertamenti dell’IVA, Cass. 20/03/2019, n. 7758; Cass. n. 4459 del 2022);
– costituisce, altresì, un orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 stabiliscono «una presunzione relativa a carico del contribuente assoggettato a verifica in relazione ai conti correnti intestati sia al contribuente stesso, sia a soggetti per quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a disposizione del contribuente, come amministratori, soci, congiunti o terzi in genere con i quali abbiano particolari rapporti di cointeressenza, rappresentanza organica, procura generale, mandato e simili» (così, ex plurimis, Cass., 16/06/2017, n. 15003); da ciò deriva la conseguenza, sempre quanto alla distribuzione dell’onere della prova, dell’inversione di questo, nel senso che è il contribuente, che voglia superare detta presunzione legale, a dover fornire la prova contraria che dei movimenti bancari ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che gli stessi sono irrilevanti ai fini di una maggiore pretesa fiscale (ex plurimis, Cass., 05/05/2017, n. 11102 e 03/05/2018, n. 10480);
-ai fini di tale prova contraria, poi, non è sufficiente la mera indicazione di una qualche astratta o generica giustificazione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie, ma occorre un’analitica e puntuale dimostrazione della loro non riferibilità all’attività societaria o della loro considerazione nel dichiarazioni della società o della loro irrilevanza fiscale (ex plurimis, Cass., n. 11102 del 2017, n. 15003 del 2017, n. 10480 del 2018; n. 4459 del 2022);
– nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, in quanto – a fronte della contestazione dell’Ufficio della operatività della presunzione, ex artt. 32 e 51 cit., di maggiori ricavi in capo alla società contribuente, a ristretta base partecipativa, con riguardo ad operazioni risultate ingiustificate sui conti correnti intestati ai soci-amministratori/legali rappresentanti della stessa – ha ritenuto superata detta presunzione con riguardo alle movimentazioni sul conto corrente n. NUMERO_DOCUMENTO presso la Banca Cooperativa di Acquara, “riferito”, come da rilevato nel p.v.c. della G.d.F. (riprodotto in ricors in ossequio al principio di autosufficienza), al socio-legale rappresentante COGNOME COGNOME per avere la società provato che detto conto fosse “in realtà intestato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE“; con ciò, da un lato, senza specificare in che termini “tale circostanza risulta provata” sebbene la giurisprudenza di questa Corte abbia più volte affermato che “non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche causali dell’affluire di somme sui conti bancari, ma è indispensabile che la parte contribuente offra la prova analitica della correlazione di ogni movimentazione a operazioni già risultanti nelle dichiarazioni ovvero dell’estraneità RAGIONE_SOCIALE stesse all’attività d’impresa” (cfr. le già citate Cass. ord. n. 20851/16; Cass. n. 12276/15; Cass. n. 26829/14, da ultimo 4459 del 2022) e, dall’altro, seppure in presenza della incontestata ricorrenza dell’elemento sintomatico della ristretta compagine sociale, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
facendo erroneamente ricadere, in sostanza, sull’Amministrazione l’onere della prova della riconducibilità alla società RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate sul conto corrente n. 01010000296 “riferito” al socio-legale rappresentante, COGNOME NOME, nell’affermare che “nulla è stato dedotto in senso contrario dall’Ufficio”;
-in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio,,anche per la verifica dell’effettiva intestazione del conto n. 01010000296 a NOME COGNOME e la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2022
Il Presidente