Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28840 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19850/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
–ricorrente– contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (*P_IVA*P_IVA, che lo rappresenta e difende
–controricorrente–
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n. 1835/2023 depositata il 14/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
NOME sig.ra COGNOME NOME impugnava avanti la Commissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo a maggiori Irpef -redditi impresa (regime semplificato) per l’anno di imposta 2016, rispetto a quanto dichiarato dalla contribuente, deducendo il maggiore importo dovuto dalla movimentazione del conto intestato alla medesima o nella sua disponibilità ex art. 32 del d.p.r. n. 600/1973.
Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto del ricorso dalla contribuente, come disposto dalla sentenza n. 370/2022 dell’11.01.2022, adottata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Anche l’appello della contribuente è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale della Campania che, con la sentenza n. 1835/2023, ha ritenuto infondati i motivi di gravame dedotti, al fine di giustificare le movimentazioni bancarie da cui presuntivamente l’amministrazione finanziaria ha desunto i maggiori redditi della COGNOME.
La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un unico composito motivo.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente ha richiesto la decisione dopo il deposito di una proposta di definizione accelerata del giudizio.
E’ stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 18 settembre 2024.
CONSIDERATO CHE
Il motivo di ricorso è indicato dalla ricorrente stessa come ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ed omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma I n. 3 e 5 c.p.c.)’.
Pur se non chiaramente evidenziato, il motivo contesta che la decisione di merito abbia posto a carico della contribuente l’onere della prova circa i maggiori redditi oggetto di accertamento; contesta altresì la valutazione che i giudici d’appello (così come i primi giudici) hanno dato RAGIONE_SOCIALE giustificazioni fornite dalla medesima per spiegare le movimentazioni bancarie.
Si ricorda che la proposta di definizione del giudizio ha il seguente tenore:
‘ La ricorrente deduce che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado, non soltanto non si ispirava ai principi generali del diritto circa l’onere della prova a carico dell’RAGIONE_SOCIALE, ma non applicava quanto statuito dalle disposizioni contenute nella recentissima novella apportata al D. Lgs. 546/1992 dalla Legge 130/2022 -applicabile a tutti i processi pendenti alla data del 16 settembre 2022 -che spetta all’amministrazione finanziaria di provare in giudizio le ragioni su cui si fonda l’atto impositivo, pertanto, l’onere della prova spetta all’RAGIONE_SOCIALE e non al contribuente;
inoltre, la ricorrente sostiene che la Corte di Giustizia abbia omesso l’esame dei fatti allegati e provati dalla parte ricorrente;
il ricorso, come proposto, risulta inammissibile ed infondato;
invero, esso contiene una sovrapposizione di motivi di ricorso eterogenei che determina, per ciò solo, secondo l’insegnamento consolidato di codesta Suprema Corte, l’inammissibilità dell’impugnazione (cfr., ex multis, ord. n. 20288/2018);
il motivo risulta inammissibile anche per l’assenza di specificità non indicando con chiarezza, né il fatto che i Giudici di secondo grado avrebbero omesso di esaminare, né le norme che si assumono violate, richiedendo sostanzialmente un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità;
solo per completezza, deve rilevarsi che l’art. 32 c. 1 n. 2 del DPR n.600/73 istituisce una presunzione legale relativa, per cui il contribuente puo’ dimostrare, onerando il contribuente della prova contraria;
come correttamente motivato nell’impugnata sentenza l’onere probatorio dell’ufficio è soddisfatto ai sensi dell’art.32 del DPR 600/73 attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, mentre si determina l’inversione dell’onere della prova a carico
della ricorrente, la quale deve dimostrare che gli elementi desunti dalla movimentazione bancaria non sono operazioni imponibili, provando che ciascuna RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, dimostrazione che, secondo la Corte di giustizia, non è stata fornita; (…)
infine, va ribadito che <> (Cass. N.2746/2024) ‘.
3. Il Collegio condivide tali argomentazioni.
Può inoltre aggiungersi quanto segue.
La motivazione della sentenza qui impugnata si fonda, nel suo nucleo essenziale, nei seguenti passaggi argomentativi:
‘Il complesso RAGIONE_SOCIALE deduzioni articolate da parte appellante è inteso a minare il quadro argomentativo che connota l’avviso di accertamento impugnato in prime cure che si fonda sulle risultanze RAGIONE_SOCIALE espletate indagini bancarie facendo valere la presunzione in base alla quale i prelevamenti dal c/c bancario non giustificati costituiscono importi non dichiarati. In tema di accertamenti bancari, l’art. 32 del DPR 600 / 73 prevede, infatti, una presunzione legale, in base alla quale ‘i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del n. 7 e dell’art. 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’art. 18, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 sono posti a base RAGIONE_SOCIALE rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40, 41, se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni, sono altresì posti come ricavi a base RAGIONE_SOCIALE stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a € 1.000 giornalieri e, comunque, a € 5.000 mensili’. Da tale quadro normativo si evince agevolmente che spetta al contribuente vincere le presunzioni dell’ufficio fornendo documentazione a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie deduzioni che consenta di escludere che le movimentazioni bancarie siano da ricondurre alla percezione non dichiarata di
redditi d’impresa. Orbene, le considerazioni di parte appellante, che per vero si concentrano sul solo conto intrattenuto presso la banca Popolare di Milano, con esclusione quindi dei conti intestati ai genitori e di cui comunque ha ammesso di avere la disponibilità, non sono corroborate da alcuna documentazione e pertanto non possono valere a superare il quadro presuntivo su cui si fonda l’accertamento impugnato in prime cure. Parte appellante si limita ad affermare che le movimentazioni sarebbero da ricondurre ad incassi per contanti derivanti sia dall’attività commerciale svolta dall’appellante sia dagli incassi dei fitti attivi relativi ai contratti così come enumerati, ma tali affermazioni, come osservato in prime cure, nemmeno in questa sede di giudizio sono corroborate da reperti documentali’.
Rispetto a tale apparato argomentativo le censure proposte appaiono complessivamente inammissibili.
Sotto un primo profilo, infatti, le stesse non sono tali da porre in discussione l’orientamento costante di questa SRAGIONE_SOCIALE. in ordine alla correttezza e legittimità della presunzione legale discendente dall’art. 32 del d.p.r. 600/1973, risultando pertanto il ricorso distonico rispetto al paradigma normativo di cui all’art. 360 bis n. 1).
Ricordato, infatti, che la contribuente pacificamente percepisce redditi di impresa, la RAGIONE_SOCIALE ha ribadito anche recentemente che la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti. (Sez. 5, ord. n. 9403 del 08/04/2024 -Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Pertinente anche quanto affermato da Sez. 5, ord. n. 2928 del 31/01/2024 -Rv. 670253 -01, secondo cui in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli
elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (conf. Cass. n. 15857/2016 e, ancor prima, Cass. n. 18081/2010 e Cass. n. 26111/2015).
Legittimamente detta presunzione può applicarsi ad un conto corrente nella disponibilità della contribuente, seppure formalmente intestata ad un terzo (nella specie la madre) secondo quanto sancito da Sez. 5, ord. n. 7360 del 19/03/2024 -Rv. 670588 – 01, per la quale qualora il contribuente sia stato vanamente invitato a rendere giustificazioni sugli esiti di indagini bancarie, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le operazioni effettuate dal contribuente su conti correnti intestati a terzi legittimamente confluiscono nell’accertamento induttivo puro, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del citato d.P.R., con la conseguenza che l’Amministrazione non è gravata di alcun ulteriore onere probatorio in punto di riferibilità dei conti al contribuente e RAGIONE_SOCIALE somme di cui alle suddette operazioni, spettando invece allo stesso contribuente l’onere di fornire rigorosa prova contraria.
Sotto diverso ma concorrente profilo, può rilevarsi come il motivo di ricorso proposto – al di là della contestazione che precede – miri anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio ed a sovvertire, in modo inammissibile, il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito di secondo grado.
Orbene, a tal riguardo è sufficiente ricordare, sulla scia di un costante indirizzo, la più recente Sez. 2, ord. n. 10927 del 23/04/2024 (Rv. 670888 – 01), per la quale ‘deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme’; in precedenza anche Sez. U, sent. n. 34476 del 27/12/2019 (Rv. 656492 -03) ha affermato esplicitamente che ‘È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito’.
Del resto, con più specifico riferimento alla valutazione probatoria dei documenti operata dal giudice del merito, Sez. 2, ord. n. 20553 del 19/07/2021 (Rv. 661734 -01), secondo cui ‘La valutazione RAGIONE_SOCIALE prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito’.
Va solo aggiunto, per completezza, che in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5 -bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità RAGIONE_SOCIALE presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l’onere della prova contraria. (Sez. 5, ord. n. 2746 del 30/01/2024 -Rv. NUMERO_DOCUMENTO 01).
Ancora, nella misura in cui la contribuente invoca l’art. 360 comma 1, n. 5) c.p.c., il motivo risulta incorrere nella causa di inammissibilità della c.d. ‘doppia conforme’ di cui alla medesima novellata disposizione, posto che la valutazione in fatto è stata identicamente compiuta nei due gradi di merito.
In definitiva, il motivo di ricorso appare inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e 4 c.p.c. Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 bis comma 3 c.p.c. contiene
una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., codificando altresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che la conformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (così Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540).
Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte, al pagamento della somma equitativamente determinata di Euro 2.250, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 500 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso per quanto in motivazione;
condanna parte ricorrente ed in favore della controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500, oltre a spese prenotate a debito;
condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.250 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di Euro 500 a favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre