Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32888 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32888 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
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Oggetto:
Irpef 2007 –
Accertamenti
bancari
Oneri probatori – CTU.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Livorno, che ha indicato recapito Pec;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1121, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, il 20.5.2016, e pubblicata il 20.6.2016;
ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME, pensionata, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, contestando redditi diversi conseguiti nell’anno 2007, a seguito di accertamenti bancari, per un importo superiore al milione e mezzo di Euro. L’originaria verifica RAGIONE_SOCIALE era iniziata, in relazione al medesimo anno d’imposta, nei confronti di NOME COGNOME, libero professionista, ed era stata quindi estesa alla sorella NOME COGNOME. Il giudizio di legittimità relativo a NOME COGNOME è stato concluso da decisione di cassazione con rinvio, con pronuncia Cass. sez. V, 17.12.2019, n. 33342.
NOME COGNOME impugnava l’atto impositivo notificatole, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, proponendo plurime censure e lamentando, tra l’altro, che risultava praticamente impossibile verificare se alcuni versamenti bancari fossero riferibili all’attuale ricorrente oppure alla sorella, essendo state rilasciate deleghe ad operare sui conti correnti, ed occorrendo evitare il fenomeno della doppia imposizione. La CTP disponeva consulenza tecnica d’ufficio al fine di verificare, stante anche la copiosa documentazione prodotta dalla ricorrente, quali operazioni di versamento bancario potessero ritenersi giustificate. Quindi i giudici di primo grado, ritenuti attendibili i risultati della consulenza, ne recepivano gli esiti, riducendo il maggior reddito ritenuto accertato ad Euro 283.877,05.
L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione del giudice di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, contestando la ripartizione RAGIONE_SOCIALE spese di lite. La contribuente spiegava appello incidentale avverso la parte a lei sfavorevole della decisione, riproponendo le proprie censure. La CTR respingeva sia l’appello principale sia l’appello incidentale.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di secondo grado la contribuente, affidandosi a sei strumenti di
impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della sentenza in conseguenza della violazione del principio del ne bis in idem , dell’art. 163 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), e dell’art. 67, primo comma, del Dpr n. 600 del 1973, per non avere la CTR rilevato che, anche in presenza di ripetuti provvedimenti di autotutela emessi dall’Amministrazione finanziaria e riduttivi della pretesa nei confronti di NOME COGNOME, rimangono non distinguibili le operazioni bancarie riconducibili alla ricorrente, e quelle invece riferibili alla sorella.
Con il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 67 del Tuir, per non avere la CTR rilevato il vizio dell’avviso di accertamento in cui l’Amministrazione finanziaria non ha provveduto all’esatta qualificazione dei maggiori redditi attribuiti a NOME COGNOME.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione dell’art. 32, comma 1, del Dpr n. 600 del 1973, per avere il giudice del gravame omesso di esaminare la cospicua documentazione prodotta per giustificare le operazioni bancarie contestate, trascurando completamente anche le dichiarazioni presenti in atti e rilasciate in sede di giudizio penale, che attestano la natura di non imponibili restituzioni di prestiti erogati ad amici dei versamenti contestati alla contribuente.
Mediante il quarto strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 61 cod. proc. civ, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto ammissibile la disposta CTU ed averne poi
utilizzato gli esiti quale strumento di prova, mentre la consulenza tecnica d’ufficio è solo un mezzo istruttorio.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per la decisione che sono stati oggetto di discussione tra le parti, perché per ‘la stragrande maggioranza RAGIONE_SOCIALE operazioni ritenute imponibili … era stata fornita la prova liberatoria in ordine alla effettiva natura di ‘cambio titoli’, anche mediante indicazione dell’effettivo beneficiario della stessa’ (ric., p. 28).
Mediante il sesto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., e dell’art. 15 del D.Lgs n. 546 del 1992, per non avere il giudice dell’appello accolto le proprie contestazioni in materia di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in primo grado, quando il reddito contestato è stato ampiamente ridotto, e le spese di lite sono state compensate tra le parti, ma le spese di CTU sono state fatte gravare per 1/3 sulla parte privata.
Con il primo motivo di ricorso la contribuente contesta la nullità della sentenza in conseguenza della violazione del principio del ne bis in idem , per non avere la CTR rilevato che, pur in presenza di ripetuti provvedimenti di autotutela emessi dall’Amministrazione finanziaria e riduttivi della pretesa RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, rimangono non distinguibili le operazioni bancarie riconducibili alla ricorrente, e quelle invece riferibili alla sorella.
7.1. Il giudice dell’appello ha osservato che la CTU era senz’altro ammissibile ed è stata disposta proprio per verificare quali operazioni bancarie riferibili alla contribuente potessero ritenersi giustificate.
7.2. Il motivo di ricorso difetta di specificità. La ricorrente propone una diversa lettura degli elementi di prova, lamenta che la CTR avrebbe violato il principio del ne bis in idem , ma non ha cura di indicare analiticamente
quali operazioni bancarie attribuite alla ricorrente dovessero invece ritenersi riferibili alla sorella.
Il motivo di ricorso risulta pertanto inammissibile.
Con il secondo motivo di ricorso la contribuente censura la violazione dell’art. 67 del Tuir, per non avere la CTR rilevato il vizio dell’avviso di accertamento non avendo l’Amministrazione finanziaria provveduto alla esatta qualificazione dei maggiori redditi attribuiti a NOME COGNOME.
8.1. Il giudice del gravame ha rilevato che non sussiste obbligo dell’Amministrazione finanziaria di indicare la categoria dei maggiori redditi attribuiti ai contribuenti. Nel caso di specie, comunque, risultava corretta l’applicazione dell’imposizione nella misura prevista per i redditi diversi adottata dall’RAGIONE_SOCIALE.
8.2. Secondo quanto emergente dagli atti di causa, la contribuente NOME COGNOME era, all’epoca dei fatti, una pensionata, non titolare di partita Iva. Corretta risulta pertanto l’iscrizione dei suoi proventi tra i redditi diversi da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.
Con il terzo strumento d’impugnazione la contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per aver omesso di esaminare la cospicua documentazione prodotta per giustificare le operazioni bancarie contestate, trascurando completamente anche le dichiarazioni presenti in atti e rilasciate in sede di giudizio penale, che attestano della natura di non imponibili restituzioni di prestiti ad amici dei versamenti contestati alla contribuente.
9.1. Occorre ribadire che la selezione e valutazione degli elementi di prova è compito del giudice di merito. Questa Corte regolatrice ha avuto modo di chiarire che ‘il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più
attendibili e idonee alla formazione RAGIONE_SOCIALE stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni RAGIONE_SOCIALE parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto’, Cass. sez. V, 29.12.2020, n. 29730.
In conseguenza non è consentito in sede di giudizio di legittimità contestare genericamente le valutazioni operate in proposito dai giudici del merito, che nel caso di specie si sono espressi in senso conforme, proponendo una diversa lettura del materiale probatorio, non criticando la ricorrente uno specifico errore in cui il giudice di merito sarebbe incorso.
Nel caso in esame, occorre aggiungere, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE è stato fondato sulla prova legale relativa costituita dagli accertamenti bancari, che il contribuente può contrastare, nel giudizio tributario, allegando giustificazione documentale di ogni singola operazione bancaria contestata.
Corretta appare anche il rilievo della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, secondo cui la documentazione cui opera riferimento la contribuente, in parte costituita da appunti manoscritti, è stata esaminata dal consulente incaricato di verificare quali operazioni bancarie risultassero giustificate, essendo il consulente giunto alla conclusione, favorevole per la ricorrente, che la maggior parte RAGIONE_SOCIALE movimentazioni risultavano giustificate, tanto che la CTR ha ridotto significativamente l’ammontare della pretesa tributaria.
Nella parte in cui possa ritenersi ammissibile, pertanto, il terzo motivo di ricorso risulta comunque infondato, e deve perciò essere respinto.
Mediante il quarto strumento di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione di legge, in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per aver ritenuto erroneamente ammissibile la CTU disposta in primo grado ed averne poi utilizzato gli esiti quale strumento di prova, mentre la CTU è solo un mezzo istruttorio.
10.1. La CTR ha osservato che al consulente è stato legittimamente assegnato il compito di verificare ‘la corrispondenza RAGIONE_SOCIALE operazioni rilevate con la documentazione prodotta e dunque ha correttamente vagliato la fondatezza della prova contraria offerta’ (sent. CTR, p. 2).
10.2. Invero, quando occorre operare un accertamento caratterizzato dalla complessità tecnica, è un legittimo potere del giudicante avvalersi della collaborazione di un CTU. La critica avverso i risultati cui perviene il consulente non può limitarsi ad allegare quanto la parte abbia prodotto a sostegno dei propri argomenti, ma deve evidenziare quali siano gli errori che il consulente ha commesso. La valutazione sull’attendibilità dei risultati del mezzo istruttorio è quindi rimessa al giudice, che nel caso di specie l’ha espressa, senza incontrare critiche specifiche da parte della contribuente.
Anche il quarto strumento di impugnazione, nella parte in cui possa ritenersi ammissibile, risulta comunque infondato, e deve perciò essere rigettato.
Con il quinto motivo di ricorso la contribuente lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in conseguenza dell’omesso esame di fatti decisivi per la decisione che sono stati oggetto di discussione tra le parti, perché per ‘la stragrande maggioranza RAGIONE_SOCIALE operazioni ritenute imponibili … era stata fornita la prova liberatoria in ordine alla effettiva natura di ‘cambio titoli’, anche mediante indicazione dell’effettivo beneficiario della stessa’ (ric., p. 28).
11.1. Il motivo di impugnazione risulta inammissibile, in conseguenza della previsione di cui all’art. 348 ter , cod. proc. civ., in presenza di
decisioni uniformi dei giudizi di merito, che si sono espressi mediante una decisione c.d. doppia conforme.
Mediante il sesto strumento di impugnazione la ricorrente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per non aver accolto le proprie contestazioni in materia di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in primo grado, quando il reddito contestato è stato ampiamente ridotto, e le spese di lite sono state compensate tra le parti, tuttavia le spese di CTU fatte gravare per 1/3 sulla contribuente.
12.1. Il giudice del gravame ha rilevato che nel caso di specie si è registrata una soccombenza parziale di entrambe le parti nel primo grado del giudizio, ed ha valutato che la CTP ha correttamente deliberato in materia di spese di lite.
12.2. Invero nel primo grado del giudizio entrambe le parti sono risultate parzialmente vittoriose. L’Amministrazione finanziaria ha conseguito la conferma della legittimità della pretesa tributaria, pur ridotta nell’ammontare, e la contribuente ha conseguito una cospicua decurtazione della pretesa RAGIONE_SOCIALE. Nel legittimo esercizio della propria discrezionalità, la CTP ha dichiarato compensate le spese di lite, mentre ha fatto gravare le spese della consulenza tecnica d’ufficio per i 2/3 sull’Amministrazione finanziaria, e le ha poste a carico della contribuente per 1/3. La CTR ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado.
La valutazione espressa dalla CTP, di cui si era doluta anche l’Amministrazione finanziaria in grado di appello, appare legittima, e nessuna norma di legge risulta violata.
Anche il sesto strumento di impugnazione risulta infondato e deve perciò essere respinto.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono l’ordinaria regola della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni della decisione e del valore della controversia.
13.1. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perché la contribuente sia assoggettata al versamento del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME , e la condanna al pagamento in favore della costituita controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4.12.2025.
Il Presidente NOME COGNOME