Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35095 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 202/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE
-intimato- avverso Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4374/2019 depositata il 17/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ricorre , con due motivi, avverso la sentenza della CTR della Campania indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello erariale avverso la pronuncia di primo grado, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione, da parte della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dell’avviso di accertamento per Ires e Irap 2011, fondato su elementi tratti da indagini bancarie, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2 del DPR n. 600/1973. In particolare, l’Agenzia delle entrate aveva rilevato bonifici effettuati in favore del socio unico della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME a titolo di
‘acconto’ su i dividendi, di gran lunga superiori agli utili dichiarati dalla società per l’anno 2011 , provvedendo a recuperare a tassazione la differenza, pari ad euro 162.260.
La società contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Difesa erariale denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1. n. 3, c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 5465/92», eccependo la inammissibilità, per tardività del deposito, del ricorso introduttivo, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
1.1. Il motivo è inammissibile.
È pur vero che, per orientamento di questa Suprema Corte (Cass. S.U. n. 7925/2019, di recente richiamata da Cass. Sez. 2. n. 12936/2024), «la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla questione che pure costituisca la premessa logica della statuizione di merito, ma ciò quando la questione pregiudiziale non possa ritenersi implicitamente decisa dal giudice di merito, ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio».
Nel caso di specie, come risulta dal ricorso erariale, l’Amministrazione ricorrente ha sollevato la questione avanti al giudice di primo grado che, peraltro, pur non affrontando la specifica questione, ha ritenuto il ricorso ammissibile e, quindi, fondato.
Non essendo stata proposto, sul punto, motivo di appello da parte dell’Agenzia delle entrate, deve ritenersi che in merito alla ammissibilità del ricorso si sia formato il giudicato.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 32, comma 1, n. 2) del DPR n. 600 del 1973 e
dell’articolo 51, comma 1, n. 2 del DPR 633 del 1972, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.».
2.2. Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
In materia di accertamenti bancari, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ( ex multis v. Cass. n. 4829/2015; n. 5758/2018; da ultimo v. Cass. n. 8905/2024) è ferma nel ritenere che, qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. 600/1973, comma primo, n. 2), attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili, dalla movimentazione bancaria, non sono riferibili ad operazioni imponibili.
2.3. Nel caso di specie, la CTR non si è conformata a tale principio, laddove, a fronte d i elementi oggettivi tratti dall’ Amministrazione dalle evidenze bancarie, ha ritenuto idonea a giustificare i movimenti la generica affermazione, da parte della società ricorrente, che i bonifici individuati si sarebbero riferiti a fatture emesse negli anni precedenti, e comunque affermando che la riferibilità dei bonifici avrebbe dovuto essere provata dall’Ufficio , e non dal contribuente.
In conclusione, accolto il secondo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria
di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17/12/2024.