Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31940 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31940 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26327/2017 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 1594/06/17 depositata il 24/03/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1594/06/17 del 24/03/2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 11485/25/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso a seguito di accertamenti bancari sui conti correnti riferibili, direttamente o indirettamente, al contribuente, svolgente attività di lavori di ingegneria civile.
1.2. La CTR accoglieva l’appello di NOME evidenziando che: a) «la mera risposta del contribuente al questionario non implicava automaticamente, come a torto ritenuto in motivazione di sentenza dalla CTP, l’annullamento dell’avviso di accertamento, occorrendo pur sempre esaminare in concreto i movimenti bancari e verificare l’idoneità giustificativa della documentazione depositata dal COGNOME»; b) a fronte della presunzione legale derivante dall’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le giustificazioni offerte dal contribuente e la documentazione da lui prodotta erano assolutamente «inidonei a giustificare ed a spiegare le cospicue movimentazioni finanziarie dell’interessato, in stridente contrasto con gli esigui redditi dichiarati per il 2007»; c) «la giustificazione addotta dall’interessato per scagionarsi priva di qualsiasi rilievo, se non addirittura inesistente, non solo perché il contribuente nulla chiarito e documentato circa la riferita cointestazione familiare dei conti correnti utilizza ti nell’anno 2007 per la gestione ed amministrazione di tale cospicua massa di denaro -non ricollegabile ictu oculi ad un livello ordinario di movimentazione del c/c -ma anche in quanto non
stato capace di offrire, al di là di unilaterali allegazioni, alcun obiettivo elemento di valutazione sulla provenienza e sulla natura RAGIONE_SOCIALE operazioni sottese al versamento di assegni asseritamente collegabili, ad esempio, alla compravendita immobiliare operata esclusivamente dalla madre (cfr. documenti richiesti ed acquisiti con l’ordinanza 7.11.2016) ovvero alla provenienza ed alla dismissione con incasso di cospicui fondi patrimoniali MPS»; d) le spiegazioni del COGNOME dovevano, pertanto, ritenersi generiche e le sue deduzioni non documentate e prive di effettiva valenza probatoria.
NOME COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la risposta al questionario da parte del contribuente legittimerebbe, comunque, l’accertamento induttivo, a dispetto del chiaro dato normativo.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Come si evince chiaramente dalla sentenza di appello, l’Ufficio ha proceduto alla ricostruzione del reddito del contribuente a mezzo accertamenti bancari ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e non già con accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, secondo comma, del medesimo decreto presidenziale. E, infatti, la CTR chiarisce che la semplice risposta al questionario non impedisce l’esame RAGIONE_SOCIALE singole movimentazioni bancarie contestate.
1.3. Poiché l’Ufficio non ha proceduta ad accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, la
prospettazione di parte ricorrente è inammissibile, eludendo il reale thema decidendum .
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare sulle eccezioni relative all’inapplicabilità della presunzione legale di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.
2.1. Il motivo è fondato nei termini di cui appresso si dirà.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività » (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf., da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013).
2.3. Nel caso di specie, dalla lettura degli atti difensivi e della sentenza impugnata non si evince in alcun modo che il contribuente abbia dedotto, in primo grado, l’inapplicabilità allo stesso della presunzione derivante dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai prelevamenti, svolgendo egli attività professionale e non già imprenditoriale.
2.4. Tuttavia, a fronte dell’applicazione, da parte dell’Ufficio, della menzionata presunzione, la questione posta ha natura di eccezione in senso lato, attenendo ai presupposti del recupero, che comunque vanno accertati dal giudice del merito.
2.5. Ciò chiarito, deve evidenziarsi che la presunzione (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma dell’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti come è reso palese dal richiamo, operato dal citato art. 32, anche all’art. 38 del medesimo d.P.R., riguardante l’accertamento del reddito complessivo RAGIONE_SOCIALE persone fisiche (attinente ad ogni tipologia di reddito di cui esse siano titolari).
2.5.1. La previsione in oggetto si articola nel modo che segue: a) i «dati ed elementi» attinenti ai rapporti bancari possono essere utilizzati nei confronti di tutti i contribuenti destinatari di accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (persone fisiche, titolari di reddito determinato in base alle scritture contabili, redditi di soggetti diversi dalle persone fisiche, redditi accertati d’ufficio); b) la presunzione secondo cui i versamenti ed i prelevamenti sono considerati ricavi o compensi può essere utilizzata nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, soggetti all’obbligo di tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili (con la correzione apportata dalla Corte Cost. con la sentenza n. 228 del 2014 che ha dichiarato l’illegittimità della presunzione di maggiori compensi desumibile dai prelevamenti effettuati dai titolari di reddito di lavoro autonomo).
2.5.2. Pertanto, mentre l’operazione bancaria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia adempiendo l’onere di dimostrare che « ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine » (così, sostanzialmente, Cass. n. 1519 del 20/01/2017; conf. Cass.
29572 del 16/11/2018; nel senso indicato si veda anche Cass. n. 22931 del 26/09/2018, nonché la giurisprudenza ivi richiamata).
2.5.3. In questo contesto, « a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati » (così Cass. n. 6874 del 08/03/2023, in applicazione dei principi derivanti da Corte cost. n. 10 del 31/01/2023, innovando rispetto al precedente orientamento in materia).
2.6. Applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, deve rilevarsi che il giudice di appello ha omesso di verificare se il ricorrente sia un imprenditore commerciale, come sostenuto dall’Ufficio, ovvero se egli sia lavoratore autonomo. Nel primo caso, infatti, occorre considerare sia i versamenti che i prelevamenti (con l’incidenza, eventualmente forfetaria, dei costi); nel secondo caso, invece, la presunzione opera unicamente con riferimento ai versamenti.
2.7. Entro questi limiti, pertanto, il motivo proposto può essere accolto.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per avere la CTR travisato la prova e omesso di valutare la prova contraria per presunzioni o documentale. In particolare, il giudice di appello ha affermato che i conti correnti presi in esame dall’Ufficio siano riconducibili al ricorrente e che non vi è prova della cointestazione e/o movimentazione da parte di familiari del contribuente.
3.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio e trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c.; se, peraltro, il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. S.U. n. 5792 del 05/03/2024).
3.3. Al di fuori dell’ipotesi di travisamento, peraltro, « una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALE prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione » (Cass. n. 6774 del 01/03/2022; Cass. n. 1229 del 17/01/2019; Cass. n. 27000 del 27/12/2016).
3.4. Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in ordine alla cointestazione dei conti a familiari del contribuente è stata specificamente esclusa dalla CTR sulla base dell’esame del materiale probatorio a sua disposizione, sicché RAGIONE_SOCIALE due l’una: o la documentazione prodotta, inerente alla cointestazione dei conti, non è stata esaminata dal giudice di appello, e allora si rientra nell’ambito dell’errore di fatto revocatorio, non rilevabile in questa sede; ovvero la
documentazione è stata esaminata e il Collegio è incorso in una macroscopica svista, tale da integrare il cd. travisamento della prova.
3.5. Orbene, nella prospettazione del ricorrente l’intestazione dei conti correnti ai genitori del sig. COGNOME emergerebbe da una distinta contabile di bonifico (dalla quale emergerebbe che uno dei conti correnti sia intestato a NOME COGNOME) e da un rogito notarile concernente un mutuo concesso a NOME COGNOME (dal quale risulterebbe che la somma concessa a mutuo sia stata versata su di un conto intestato alla beneficiaria).
3.6. La valenza probatoria di tali documenti è stata, peraltro, legittimamente esclusa dalla CTR nell’ambito della valutazione del materiale probatorio offerto. Invero, la sentenza impugnata afferma che il sig. COGNOME non ha fornito la prova della effettiva cointestazione dei conti correnti a familiari. Ne deriva che il travisamento paventato non è configurabile. Né sussistono errori nella valutazione della prova, censurabili ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ.
3.7. In realtà il ricorrente, con la proposizione di una censura procedurale, tende a suggerire una diversa valutazione del materiale probatorio prodotto, sicché il motivo è, sotto questo profilo, anche inammissibile, impingendo all’evidenza nel merito.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti storici decisivi, principali e secondari, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, non avendo la CTR esaminato la documentazione specificamente prodotta dal ricorrente.
4.1. Il motivo è fondato nei termini di cui appresso.
4.2. Si è già detto che i contribuenti possono contrastare la validità della presunzione di maggior reddito derivante dagli accertamenti bancari adempiendo l’onere di dimostrare che RAGIONE_SOCIALE rimesse si sia
tenuto conto ai fini della determinazione dell’imponibile ovvero che dette rimesse non hanno rilevanza a fini reddituali.
4.2.1. Più nel dettaglio, il contribuente deve provare «che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità » (Cass. n. 15161 del 16/07/2020; Cass. n. 16896 del 24/07/2014; Cass. n. 13035 del 24/07/2012; Cass. n. 25365 del 05/12/2007; Cass. n. 18016 del 09/09/2005).
4.2.2. A fronte della presunzione legale prevista dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, la quale « non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici », la prova richiesta al contribuente è analitica, « con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza RAGIONE_SOCIALE relative risultanze » (Cass. n. 13112 del 30/06/2020; Cass. n. 10480 del 03/05/2018; Cass. n. 11102 del 05/05/2017).
4.2.3. Al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pertanto, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità
di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità RAGIONE_SOCIALE stesse alla sua attività (Cass. n. 4829 del 11/03/2015; Cass. n. 21303 del 18/09/2013).
4.3. Orbene, sebbene il ricorrente abbia denunciato formalmente un difetto di motivazione, in realtà le argomentazioni poste sottendono piuttosto un vizio di violazione di legge: la CTR non ha specificamente esaminato la documentazione prodotta dal contribuente, asseritamente idonea a dimostrare la non imputabilità a reddito RAGIONE_SOCIALE rimesse, in tutto o in parte.
4.4. E, in questi termini, la censura è fondata in quanto il giudice di appello ha genericamente ritenuto inattendibili le giustificazioni del contribuente, senza specificare analiticamente, con riferimento ad ogni singola rimessa e alla documentazione prodotta dal contribuente, le ragioni di tale inattendibilità.
Vanno, dunque, accolti il secondo ed il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo e il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
La Presidente NOME COGNOME