Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19762 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19762 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12275/2017 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME di Catrano
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
– controricorrente e ricorrente in via incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA-FIRENZE n. 2044/2016 depositata il 15/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME era attinta da avviso di accertamento n. T8KOIC202664/2012 con cui l’Agenzia delle entrate -D.P. di Lucca – a seguito di indagini bancarie autorizzate nei confronti della medesima, di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, facenti parte, la prima quale titolare e gli altri due quali collaboratori rispettivamente al 25% ed al 24%, di un’impresa familiare esercente l’attività di ristorazione, bar, generi alimentari, edicola e tabacchi – accertava, per l’a.i. 2008, un maggior reddito d’impresa pari ad euro 116.357.30, con conseguente recupero di maggiori ii.dd. ed ii., oltre interessi e sanzioni. In particolare, in esito al contraddittorio, l’Ufficio (come da controricorso, p. 2) riteneva ‘ -che non fossero stati idoneamente giustificati versamenti di contanti, assegni e bonifici per la somma di euro 66.055,16; -che non fossero stati regolarmente contabilizzati accrediti risultanti da POS e carte di credito per la somma di euro 20.194,40, in quanto privi di una ricevuta fiscale di riferimento; -che fossero parimenti risultati ingiustificati prelevamenti per euro 30.107,35. Pertanto, sono stati ritenuti come ricavi non fatturati, riconducibili all’attività di impresa familiare, gli accrediti tramite POS e carte di credito per cui non era stata dimostrata la correlazione con la contabilità, ed i versamenti di cui non era stata fornita alcuna prova riguardo alla motivazione economica ed alla provenienza, ed infine i prelevamenti non giustificati’.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, adita impugnatoriamente dalla contribuente, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava il maggior reddito in euro € 63.854.
2.1. La motivazione della sentenza di primo grado è fotoriprodotta in controricorso (p. 3).
Vi si legge:
Nel merito dei versamenti si osserva che euro 20.194 vengono dall’Ufficio imputati quali versamenti POS che non trovano precisa corrispondenza con scontrini o ricevute. Al riguardo l’eccezione della ricorrente è fondata in quanto ragionevolmente non può pretendersi una esatta corrispondenza, anche temporale, tra i versamenti POS e singoli scontrini o ricevute emessi. È infatti agevole presumere che il cliente che fruisce di più servizi o effettua più acquisti provveda ad un solo complessivo pagamento .
Non vi è quindi alcuna certezza che versamenti POS per euro 20.194 non risultino in contabilità, mentre invece è ragionevole presupporre il contrario, in forza delle considerazioni sopra svolte.
Tra i versamenti non giustificati figurano anche euro 16.500 che riportano la motivazione ‘operazioni extra conto di COGNOME NOME‘. La dizione usata, che fa riferimento diretto al coniuge deceduto della COGNOME, e la specificazione ‘operazioni extra conto’, in mancanza di ulteriori elementi chiarificatori che l’Ufficio non ha fornito, fanno ritenere che trattasi di movimentazioni finanziarie proprie del COGNOME, non attinenti quindi alla attività di impresa della moglie .
Complessivamente i versamenti non giustificati, per effetto di quanto sopra, si riducono ad euro 49.555.
Riguardo ai prelevamenti euro 12.500 fanno riferimento ad ‘operazioni extra conto di COGNOME NOME‘, per quali già in precedenza si è detto.
Euro 3.308 sono invece relativi a prelevamenti di importo inferiore ad euro 500, per i quali è prassi comune presupporre che
debba trattarsi di spese di natura personale della contribuente, estranee all’attività di impresa.
Il maggior reddito per ‘prelevamenti’ risulta pertanto essere di euro 14.299 .
Entrambe le parti proponevano appello, la contribuente in via principale e l’Ufficio in via incidentale.
3.1. Al riguardo, la sentenza in epigrafe offre ragguagli come segue:
a molteplicità dei servizi rende difficoltosa la corrispondenza tra i pagamenti ed i singoli scontrini e ricevute fiscali mentre per alcune attività, come giornali, lottomatica e lotterie gli stessi non sono dovuti.
In ogni caso nel modello unico 2009 sono stati indicati ricavi per euro 240.779 a cui corrispondono versamenti per euro 269.834 con una differenza di euro 29.051 da cui vanno dedotti ulteriori euro 14.265 come evidenziato in sede di adesione.
Deduce che il decesso del coniuge ha reso difficoltosa la ricostruzione delle operazioni finanziarie poste in essere dallo stesso, in considerazione del mancato riscontro dei vari istituti di credito seppur richiesti in merito.
quanto ai versamenti, che l’importo di euro 20.194 non poteva ritenersi giustificato sulla base della prova generica offerta dalla parte ed inoltre l’importo di euro 16.500, quale operazione extra conto, non poteva ritenersi giustificato sulla semplice ipotesi che trattavasi di operazione finanziaria del coniuge; quanto ai prelievi l’importo di euro 12.500, giustificato anch’esso sulla base che trattavasi di operazioni extra conto a nome del coniuge, nessuna prova è stata offerta del mancato riferimento all’attività esercitata.
La CTR della Toscana, con la sentenza in epigrafe, rigettava entrambi gli appelli sulla base della seguente motivazione:
La Commissione ritiene di rigettare l’appello della contribuente considerato che le argomentazioni difensive svolte non sono suffragate da idonea documentazione, in tal senso gli allegati da 1 a 4 nulla provano, considerato che gli importi, per i quali non è necessari l’emissione dello scontrino fiscale, sono già stati oggetto di accoglimento da parte della CTP; per gli ulteriori importi di cui al c/c 4231 e c/c 2425 la parte afferma che tali conti correnti non sono attinenti all’attività di impresa con affermazione categorica ma non provata.
Per quanto riferito alla circostanza che il decesso del coniuge ha reso difficoltosa la ricostruzione delle movimentazioni attinenti ai conti intestati allo stesso, la parte si è limitata ad affermare che la contribuente si è resa parte attiva del tentativo di ricostruire le causali di tali operazioni, senza peraltro avervi dato seguito anche in questo grado di giudizio .
In merito all’appello incidentale dell’fficio deve essere disattesa la richiesta che la parte deve offrire la prova di ogni singola operazione effettuata tramite POS considerato che il regolare accreditamento delle somme confligge con la circostanza che le stesse siano state oggetto di evasione.
Per quanto riferito alle operazioni extra conto si ritiene di confermare quanto espresso dal precedente Collegio, considerato che a fronte di tali operazioni trovava riscontro nei prelevamenti la dizione ‘operazioni finanziarie di segno opposto’.
Riguardo alle modiche somme la stessa Agenzia delle entrate è intervenuta con la circolare n. 32 del 19/10/2006 dove, al fine di evitare che i dati acquisiti possano essere utilizzati con eccessivo formalismo, ha invitato gli Uffici a tenere conto del fatto che alcune
spese non giustificate, occasionali e di importo esiguo, vanno considerate per presunzione prive di rilevanza fiscale in quanto attribuibili alla vita privata dell’imprenditore.
Propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi; resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, spiegando altresì controricorso con un motivo. La contribuente deposita ampia memoria addì 2 maggio 2025 ad ulteriore illustrazione delle sue ragioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 . Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia: ‘Violazione dell’art. 360 comma l n. 5 cpc per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 132 e 161 stesso codice e artt. 36 e 61 D.Lgs. n. 546/92 e art. 118 disp. att. cpc e art. 2697 cc’.
1.1. ‘Davanti le Commissioni Tributarie di merito la sig.ra COGNOME ha evidenziato che, come è noto, per la vendita di tabacchi, per €. 19.178,79, giornali e periodici, per €. 4.073, 15, lottomatica, per €. 5.500,00 ecc. non veniva emesso lo scontrino fiscale, ma i relativi importi venivano regolarmente annotati nelle scritture contabili, dichiarati e versati in banca per cui andavano dedotti da quelli ritenuti ingiustificati. Veggasi all. 1 -4 all’atto di appello. Inoltre, evidenziava e documentava che sul conto corrente 4231 erano affluiti anche i seguenti importi: -€ 5.700,00 percepiti da Ina Assitalia, allegato n. 5 all’atto di appello; -€ 5.242,00 assegno non pagato e poi ripresentato con annotazione due volte -€ 20.000,00 giroconto da COGNOME NOME; -€ l 0.000,00 giroconto da COGNOME NOME, per un totale di € 40.942,00 . Infine, documentava che anche sul conto corrente n. 2425 di COGNOME NOME erano affluiti i seguenti importi: -€ 20.000,00 rimborso quote fondi di disinvestimento; -€ 45.000,00 rimborso quote fondi di disinvestimento; -€ 45.000,00 rimborso
versamento assegni circolari erroneamente emessi; -€ 14.751,00 rimborso assicurativo . Nei due conti correnti evidenziati in precedenza sono affluite anche varie tranches del mutuo erogato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA del 26.4.2007 di €. 300.000,00. All. 6 all’atto di appello. Inoltre, l’appellante evidenziava che dal Mod. Unico 2009 per l’anno 2008 -Rigo IQI risultavano ricavi per € 218.890,00 a cui si doveva aggiungere l’Iva del 10% per un importo di € 21.889,00 e quindi si avevano ricavi pari a € 240.779,00 ‘. ‘Dal ragionamento del giudice di merito di cui alla sentenza sopra riportata, risulta pacifico il mancato o deficiente esame dei punti decisivi della controversia, i quali se fossero stati esaminati e valutati sotto il profilo logico -formale avrebbero portato ad un risultato diverso da quello di cui alla sentenza impugnata ‘.
1.2. Il motivo, non inammissibile – in quanto enuncia precise circostanze di fatto, pretermesse dai giudici di merito, risultanti da documenti debitamente ‘localizzati’ nei fascicoli di merito, omissione che a sua volta si ripercuote sulla motivazione, meramente apparente – è fondato.
In tema di accertamenti fondati su indagini bancarie o finanziarie, questa S.C. insegna che, ‘in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto
espressamente in sentenza delle relative risultanze’ (cfr., ad es., Cass. n. 13112 del 2020). In ragione di quanto precede, la presunzione ‘consente all’Amministrazione finanziaria di riferire ‘de plano’ ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente’ (Cass. n. 10249 del 2017). Ciò significa che, ‘qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova, non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili’ (in termini, da ultimo, Cass. n. 15857 del 2016). Donde, ‘poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il Giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione’ (Cass. n. 10480 del 2018). Ne consegue che ‘l’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d’impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato,
incombendo al contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti’ (così, da ultimo, Cass. n. 25812 del 2021).
La CTR ha fatto malgoverno dei superiori principi.
A fronte dell’analiticità delle giustificazioni offerte dai contribuenti, essa, anziché esaminarle ed eventualmente confutarle altrettanto analiticamente, s’è in sostanza appiattita su una motivazione generica, priva di alcun effettivo apprezzamento critico del quadro documentale acquisito agli atti, meramente richiamato ma non affatto ricostruito né a maggior ragione ‘funditus’ vagliato (come emblematicamente restituito dall’affermazione secondo cui ‘ gli allegati da 1 a 4 nulla provano ‘).
Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia: ‘Violazione dell’art. 360, comma 1 n. 3 e n. 5 cpc per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa motivazione della sentenza circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 132 stesso codice e all’art. 8 del DPR n. 917/1986 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 225/205 e art. 53 Costituzione’.
2.1. ‘Nel corso dei giudizi di merito la ricorrente ha dedotto che, in ipotesi, la Commissione Tributaria, a fronte di maggiori ricavi avrebbe dovuto riconoscere, sia pure in via forfettaria, maggiori costi e questo in applicazione della sentenza dell’8 giugno 2005 n. 225 della Corte Costituzionale’. ‘Su questa circostanza che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, rilevante e decisiva, la CTR di Firenze ha completamente omesso di motivare’.
2.2. Il motivo è fondato.
La CTR, pur ricordato, nella parte ‘in fatto’ della sentenza impugnata, che parte appellante ‘richiama giurisprudenza di
legittimità secondo cui in caso di accertamento induttivo deve tenersi conto di una incidenza percentuale dei costi’, disattende nondimeno la relativa richiesta omettendo alcuna motivazione.
Peraltro, la decisione di rigetto della CTR è di per sé disallineata rispetto al principio per cui, ‘in tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico -induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti’ (Cass. n. 18653 del 2023).
Da quanto precede emerge l’erroneità della sentenza impugnata, per l’effetto da cassarsi, nella parte in cui non riconosce, in mancanza di idonea documentazione, una incidenza percentuale di costi presunti a fronte di maggiori ricavi: costi per la determinazione dei quali ben è possibile che il giudice di merito disponga -se del caso -consulenza tecnica d’ufficio (in tal senso, Cass. n. 5586 del 2023, con riguardo ad analoga fattispecie).
Può ora procedersi alla disamina del ricorso incidentale.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’articolo 2697 cod. civ. in relazione all’articolo 360, n. 3), cod. proc. civ.’.
4.1. ‘Con riguardo alla parte della decisione di appello in cui l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente, essa risulta palesemente ‘contra legem’, segnatamente in relazione alla consistenza dell’onere probatorio ‘contrario’, gravante sui contribuenti che siano
attinti da accertamenti ‘bancari’ e ‘finanziari’, ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973′. ‘ indiscutibile che tale presunzione legale è superabile dal contribuente con apposita e specifica prova contraria’. ‘A tali principi la Commissione Regionale fiorentina si è invero attenuta in sede di valutazione del gravame principale del contribuente, richiamando espressamente i principi sopra esposti, ma ha poi fallato con riguardo all’impugnazione incidentale dell’Agenzia delle Entrate ‘.
4.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
La S.C. insegna che, ‘in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze’ (cfr., ad es., Cass. n. 13112 del 2020). In ragione di quanto precede, la presunzione ‘consente all’Amministrazione finanziaria di riferire ‘de plano’ ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente’ (Cass. n. 10249 del 2017). Ciò significa che, ‘qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova,
non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili’ (in termini, da ultimo, Cass. n. 15857 del 2016). Donde, ‘poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il Giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione’ (Cass. n. 10480 del 2018). Ne consegue che ‘l’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d’impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti La sentenza impugnata, nel giudicare in ordine all’appello incidentale proposto dall’Ufficio, dimostra di fare malgoverno dei superiori principi’ (così, da ultimo, Cass. n. 25812 del 2021).
La sentenza impugnata ha patentemente inosservato i superiori principi, scivolando in una motivazione meramente astratta e dunque tradendo il compito, che la giurisprudenza di legittimità assegna al giudice di merito, di compiere, analiticamente, una
‘verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite ‘.
5. In definitiva, devono essere accolti entrambi i ricorsi.
Per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame. All’esito, detto giudice avrà altresì a definitivamente regolare tra le parti le spese di lite, comprese quelle del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie entrambi i ricorsi; per l’effetto, cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 16 maggio 2025.