Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31969 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31969 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15836 -20 17 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, per procura speciale a mergine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Oggetto:
TRIBUTI –
accertamenti bancari
avverso la sentenza n. 207/07/2017 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CALTANISSETTA, depositata in data 23/01/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di quattro avvisi di accertamento con i quali l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE verifiche operate sui conti correnti bancari intestati a NOME COGNOME, di professione agronomo, accertava un maggior reddito professionale per gli anni d’imposta dal 2005 al 2008.
La CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Caltanissetta, previa riunione, dei ricorsi proposti dal contribuente con riferimento a ciascun anno d’imposta, li accoglieva con sentenza che la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sicilia, sezione staccata di Caltaniss etta, confermava rigettando l’appello dell’ufficio e sostenendo che il contribuente aveva «giustificato analiticamente tutte le contestazioni avanzate dall’A.F. fornendo tutti i chiarimenti necessari per ascrivere le sopra citate movimentazioni bancarie ad operazioni non riguardanti l’ambito imprenditoriale, ma quello personale, dato che il conto corrente in questione veniva utilizzato promiscuamente per l’attività di agronomo e per finalità personali, ciò in quanto il regime di contabilità semplificata adottato dal contribuente, non richiedeva un conto corrente esclusivo destinato all’attività professionale svolta».
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimato con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di cassazione l’ RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione
e falsa applicazione degli artt. 32, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.
1.1. Sostiene la ricorrente, sulla scorta dei principi giurisprudenziali affermati da questa Corte in materia di accertamenti bancari, che, a fronte della presunzione legale posta dalle disposizioni censurate in favore dell’amministrazione finanziaria e de l conseguente onere della parte contribuente di fornire adeguata giustificazione della non riconducibilità a fatti fiscalmente rilevanti di ogni singola movimentazione accertata e contestata, i giudici di appello, pur gravati a loro volta di un onere di svolgere un « accurato esame giuridico della produzione documentale prodotta dalla parte », si erano limitati a rilevare genericamente che la parte contribuente aveva « giustificato analiticamente tutte le contestazioni avanzate dall’A.F. fornendo tutti i chiarimenti necessari per ascrivere le sopra citate movimentazioni bancarie ad operazioni non riguardanti l’ambito imprenditoriale », precisando che il conto corrente era usato promiscuamente per l’attività professionale e per finalità personali.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza impugnata conteneva una motivazione apparente con riferimento alla statuizione resa dai giudici in ordine alle giustificazioni dei movimenti bancari fornite dalla parte contribuente e, con riferimento a tale questione deduce, altr esì, «ad abundantiam», un’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo incentrati sulla medesima questione e diretti a censurare la medesima statuizione d’appello, sono fondati e vanno accolti.
3.1. In tema di accertamenti bancari è consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, confortato anche dalla pronuncia della
Corte costituzionale n. 10 del 2023, secondo cui una volta che l’amministrazione finanziaria abbia fornito la prova dei movimenti in entrata e in uscita operati dal contribuente su conto corrente bancario, integrando così il meccanismo presuntivo posto a favore della stessa (cfr. Cass. n. 34638 del 2022) – che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici -, spetta al contribuente, per evitare che le risultanze RAGIONE_SOCIALE verifiche bancarie siano poste a base di successivi eventuali atti impositivi, fornire la prova della loro inclusione nella base imponibile oppure dell’estraneità alla produzione del reddito (Cass. n. 40221 del 2021; Cass. n. 26014 del 2024); prova che dev’essere analitica (Cass. n. 13112 del 2020), per ogni movimento bancario contestato, e non generica (Cass. n. 15857 del 2016) ma che, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 3777/2015, in motivazione).
3.2. Ad un tale specifico onere probatorio gravante sul contribuente, corrisponde un altrettanto specifico obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie – in quanto il giudizio di ragionevolezza dell’inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale (Cass. n. 21800 del 2017) , e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza RAGIONE_SOCIALE risultanze di quella verifica (cfr. Cass. n. 10480 del 03/05/2018, Rv. 648064 -01; conf. Cass. n. 13112 del 30/06/2020, Rv. 658392 – 01).
3.3. Attività che nella specie i giudici di appello hanno omesso, per come si desume dalla motivazione del tutto apparente della sentenza
impugnata, in cui si sono limitati ad affermare genericamente che il contribuente aveva « giustificato analiticamente tutte le contestazioni avanzate dall’A.F. fornendo tutti i chiarimenti necessari per ascrivere le sopra citate movimentazioni bancarie ad operazioni non riguardanti l’ambito imprenditoriale, ma quello personale », ma senza indicare quali erano gli elementi probatori forniti dal contribuente e la loro idoneità a vincere quella presunzione. Invero, in tale materia la verifica il giudice deve compierla con particolare accuratezza, essendo tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” (Cass. n. 3577/2015 e Cass. n. 22502/2011).
3.4. Al riguardo recentemente questa Corte ha ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, fornendo la prova analitica e specifica, per ogni movimento bancario contestato, dell’inclusione di ciascuna RAGIONE_SOCIALE operazioni nella base imponibile oppure dell’estraneità alla produzione del reddito, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione» (Cass. n. 4553/2025 e n. 4554/2025).
3.5. In relazione a quanto fin qui detto pare necessario ulteriormente precisare che è del tutto irrilevante che il conto corrente oggetto di verifica venisse usato dal contribuente promiscuamente « per finalità personali », come si afferma in sentenza, oltre che per l’attività professionale, a tale ultimo riguardo ricordandosi che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 – che
ha ritenuto irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva la presunzione che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo sia a sua volta produttivo di reddito -nei confronti dei professionisti la presunzione di cui alle disposizioni censurate opera esclusivamente con riferimento ai versamenti e non ai prelevamenti (Cass. n. 29572/2018; n. 24998/2022; n. 2240/2021).
Passando, quindi, all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo il controricorrente deduce, senza l’indicazione del relativo paradigma normativo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ. lamentando l’omessa pronuncia sul la domanda di condanna dell’amministrazione finanziaria appellante al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.
4.1. Il motivo resta assorbito dalla statuizione di accoglimento dei motivi di ricorso proposti dall’RAGIONE_SOCIALE cui consegue la cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito che dovrà riesaminare l’intera vicenda processuale.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce, anche in questo caso senza l’indicazione del relativo paradigma normativo, la «Illegittimità sopravvenuta degli Avvisi di Accertamento per effetto RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dal DL 193/2016, all’art. 32 del DPR 600/1973 in ordine alla inapplicabilità per i professionisti RAGIONE_SOCIALE presunzioni di compensi determinate dai prelevamenti bancari e, per effetto, della Sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014».
5.2. Il motivo è fondato e va accolto per le ragioni già espresse esaminando il secondo motivo del ricorso principale in cui si è evidenziato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 – che ha ritenuto irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva la presunzione che i prelievi ingiustificati dai conti
correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo sia a sua volta produttivo di reddito -nei confronti dei professionisti la presunzione posta a favore de ll’amministrazione finanziaria in materia di indagini finanziarie opera esclusivamente con riferimento ai versamenti e non ai prelevamenti (Cass. n. 29572/2018; n. 24998/2022; n. 2240/2021; n. 35618/2023).
In estrema sintesi, vanno accolti il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il primo. La sentenza impugnata va, quindi, cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME