Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31945 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31945 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/12/2025
ORDINANZA
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 202/14/18 depositata il 22/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 202/14/18 del 22/01/2018, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) accoglieva
l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 128/02/14 della Commissione tributaria provinciale di Ravenna (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2009.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di accertamenti bancari sui conti correnti della contribuente, svolgente -nella prospettazione dell’Ufficio attività di intermediazione immobiliare e nel campo RAGIONE_SOCIALE opere d’arte, nonché consulenza nel settore della moda.
1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) l’esame dei conti correnti bancari della contribuente implicava la determinazione di un imponibile non dichiarato, con riconoscimento di costi nella misura del cinque per cento; b) la presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 era ulteriormente «suffragata da dichiarazioni e rappresentazioni che, contenute in files reperiti dagli accertatori sul pc del soggetto accertato, confermerebbero il compimento RAGIONE_SOCIALE attività di intermediazione a fronte RAGIONE_SOCIALE quali si sarebbero formati i redditi non dichiarati e accertati»; c) la prova necessaria a vincere la presunzione non era stata fornita o, comunque, non era idonea rispetto alla mole di versamenti e prelievi bancari; d) ogni altra eccezione e difesa doveva considerarsi assorbita.
NOME COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a tre motivi, di seguito illustrati.
1.1. Con il primo motivo di ricorso la sig.ra COGNOME NOME deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 1 e 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) e dell’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per avere la CTR ritenuto di potere applicare la presunzione di cui al menzionato art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 senza che AE abbia fornito la prova della natura e tipologia dell’attività imprenditoriale svolta dalla contribuente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR effettuato una valutazione comparativa RAGIONE_SOCIALE prove raccolte «gravemente viziata dalla ingiustificata e illegittima svalutazione circa la rilevanza RAGIONE_SOCIALE prove documentali prodotte dalla parte».
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ., dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 del decreto IVA, per avere la CTR erroneamente ritenuto ingiustificati tutti i versamenti, anche quelli di provenienza del sig. COGNOME, con il quale la sig.ra COGNOME NOME intratteneva una relazione sentimentale.
I tre motivi, per la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati.
2.1. Va prima di tutto rigettata l’eccezione di inammissibilità dei motivi per mancata indicazione del parametro di riferimento ( ex art. 360 cod. proc. civ.) degli stessi. Invero, dalla prospettazione dei motivi è facile evincere che le contestazioni integrano tutte violazioni di legge, come ricavabile anche dalla stessa formulazione della censura.
2.2. Ciò premesso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la presunzione (relativa) della disponibilità di maggior reddito,
desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma dell’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti come è reso palese dal richiamo, operato dal citato art. 32, anche all’art. 38 del medesimo d.P.R., riguardante l’accertamento del reddito complessivo RAGIONE_SOCIALE persone fisiche (attinente ad ogni tipologia di reddito di cui esse siano titolari).
2.2.1. La previsione in oggetto si articola nel modo che segue: a) i «dati ed elementi» attinenti ai rapporti bancari possono essere utilizzati nei confronti di tutti i contribuenti destinatari di accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (persone fisiche, titolari di reddito determinato in base alle scritture contabili, redditi di soggetti diversi dalle persone fisiche, redditi accertati d’ufficio); b) la presunzione secondo cui i versamenti ed i prelevamenti sono considerati ricavi o compensi può essere utilizzata nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, soggetti all’obbligo di tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili (con la correzione apportata dalla Corte Cost. con la sentenza n. 228 del 2014 che ha dichiarato l’illegittimità della presunzione di maggiori compensi desumibile dai prelevamenti effettuati dai titolari di reddito di lavoro autonomo).
2.2.2. Pertanto, mentre l’operazione bancaria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia adempiendo l’onere di dimostrare che « ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine » (così, sostanzialmente, Cass. n. 1519 del
20/01/2017; conf. Cass. n. 29572 del 16/11/2018; nel senso indicato si veda anche Cass. n. 22931 del 26/09/2018, nonché la giurisprudenza ivi richiamata).
2.2.3. Più nel dettaglio, il contribuente deve provare «che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità » (Cass. n. 15161 del 16/07/2020; Cass. n. 16896 del 24/07/2014; Cass. n. 13035 del 24/07/2012; Cass. n. 25365 del 05/12/2007; Cass. n. 18016 del 09/09/2005).
2.2.4. A fronte della presunzione legale prevista dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, la quale « non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici », la prova richiesta al contribuente è analitica, « con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza RAGIONE_SOCIALE relative risultanze » (Cass. n. 13112 del 30/06/2020; Cass. n. 10480 del 03/05/2018; Cass. n. 11102 del 05/05/2017).
2.2.5. Al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pertanto, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è
necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità RAGIONE_SOCIALE stesse alla sua attività (Cass. n. 4829 del 11/03/2015; Cass. n. 21303 del 18/09/2013).
2.2.6. In questo contesto, « a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati » (così Cass. n. 6874 del 08/03/2023, in applicazione dei principi derivanti da Corte cost. n. 10 del 31/01/2023, innovando rispetto al precedente orientamento in materia).
2.2.7. Ne consegue che « Ove detti costi non siano stati riconosciuti dall’Amministrazione finanziaria, va demandato al giudice di merito l’accertamento dell’ammontare dei costi sostenuti per la produzione del reddito, in ragione del parametro individuato nel par. 8 della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2023, quantificandoli in via presuntiva, anche con riferimento alle «medie» elaborate dall’amministrazione finanziaria per il settore di riferimento, o, se del caso, anche a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio » (così sempre la già citata Cass. n. 6874 del 2023).
2.3. Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che: i) la ricorrente svolge attività di intermediazione; ii) tale attività non richiede particolare competenza professionale, essendo sufficiente un «consistente radicamento in ambiti sociali», provato dalla corrispondenza prodotta; iii) per lo svolgimento di tale attività non è nemmeno necessaria l’esistenza di incarichi formali; iv) i prelevamenti e i versamenti indicati dall’Amministrazione finanziaria
fanno, pertanto, presumere la sussistenza di ricavi occulti non dichiarati e sono idonei a giustificare la ripresa, avendo AE già considerato costi nella misura del cinque per cento; v) le rimesse non sono state diversamente e credibilmente giustificate dalla contribuente.
2.4. La superiore motivazione del giudice di appello implica l’accoglimento del primo motivo di ricorso nei termini appresso rassegnati. Invero, la CTR non ha compiutamente qualificato l’attività della contribuente, potendo l’attività di intermediazione essere svolta sia in forma imprenditoriale che professionale o occasionale, con conseguente considerazione dei prelevamenti e dei versamenti (per l’attività di impresa) o soltanto dei versamenti (per l’attività professionale o occasionale).
2.5. Il secondo motivo è, invece, inammissibile in quanto la CTR ha valutato le prove offerte nel loro complesso, dando legittimamente prevalenza alla prospettazione dell’Amministrazione finanziaria, sicché la contribuente, con la proposizione di una censura di (insussistente) violazione di legge, mira ad ottenere surrettiziamente una rivalutazione nel merito della controversia.
2.6. Analogo discorso può farsi con riferimento al terzo motivo (peraltro del tutto privo di specificità), mettendo la ricorrente ancora una volta in discussione le valutazioni di merito della CTR, che ha escluso che le rimesse provenienti dal sig. COGNOME siano estranee all’attività comunque espletata dalla sig.ra COGNOME NOME.
In conclusione, va accolto, nei limiti di cui si è detto, il primo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
La Presidente
COGNOME COGNOME