Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29499 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29499 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2025
IRPEF e altro 2009 – 2011 – movimentazioni bancarie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19358/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del FRIULI VENEZIA GIULIA n. 21/2022 depositata in data 26 gennaio 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025 dal Presidente relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Con la notifica, in data 19/09/2014, degli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO, CODICE_FISCALE e CODICE_FISCALE
-emessi, rispettivamente, in relazione ai periodi d’imposta 2009/2012 -l’RAGIONE_SOCIALE accertava in capo alla sig.ra NOME, ai sensi dell’art. 41 bis D.P.R. 600/1973, l’omessa dichiarazione di redditi diversi e recuperava a tassazione le conseguenti imposte dirette sulla scorta della presunzione legale relativa di cui all’art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. 600/73. In particolare, verificato che la contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per tutte le annualità considerate e rilevato che, in data 30/06/2011, aveva acquistato un immobile senza stipulare un contratto di mutuo o di finanziamento, l’Ufficio procedeva ad estrarre copia dei conti correnti alla stessa intestati. Non avendo quest’ultima fornito idonea prova in ordine alla provenienza non reddituale dei rapporti intrattenuti e dei numerosi versamenti effettuati, l’Ufficio notificava gli atti suddetti, con cui individuava i singoli versamenti non giustificati per ogni annualità d’imposta e procedeva a rideterminare -ex art. 38 D.P.R. 600/1973 -in termini di redditi diversi gli importi conseguiti dalla contribuente.
Avverso gli avvisi di accertamento, la contribuente proponeva separati ricorsi dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 228/2016, accoglieva i ricorsi riuniti della contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Friuli-Venezia Giulia; la contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 21/2021, depositata in data 26 gennaio 2022, rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso tale pronuncia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente non ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 32, 38 e 42 D.P.R. 600/1973, nonché degli artt. 6 e 67 D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto conto del fatto che -essendosi avvalso della presunzione legale ex art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, circa la disponibilità di un maggior reddito da parte della contribuente, come tale desumibile dalle risultanze dei conti bancari indicati nell’avviso di accertamento impugnato -l’Ufficio non aveva alcun obbligo di individuare la relativa fonte di produzione del reddito.
2. Il motivo è fondato.
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico e reiterato quello secondo cui in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza RAGIONE_SOCIALE relative risultanze (Cass. 02/02/2024, n. 3129 e giurisprudenza ivi richiamata). Ancora, ‘In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, l’art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che
i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative’ (Cass. 05/05/2017, n. 11102).
2.1. In dettaglio – secondo questa giurisprudenza di legittimità – in materia di accertamenti bancari, al contribuente che vuole superare la presunzione legale posta dalle predette disposizioni a favore dell’erario -che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729, cod. civ., per le presunzioni semplici -, si impone di fornire non una prova generica, ma una prova analitica idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna RAGIONE_SOCIALE singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014). Per converso, vi è l’obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza RAGIONE_SOCIALE risultanze di quella verifica. 2.2. Ancora, con un autorevole arresto si è ribadito che in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, qualora l’accertamento
effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti
bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass. 31/01/2024, n. 2928).
2.3. Nel caso di specie, la C.t.r., nel rigettare l’appello dell’Ufficio, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati. La sentenza impugnata, implicitamente o esplicitamente, ha ritenuto che l’Amministrazione Finanziaria avesse un obbligo probatorio ulteriore rispetto alla semplice allegazione dei versamenti bancari non giustificati, quale l’individuazione della fonte del reddito, contravvenendo così al dettato normativo e all’interpretazione consolidata di questa Corte secondo cui, si ripete, i versamenti effettuati su un conto corrente bancario si presumono legalmente come ricavi, determinando un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Quest’ultimo è tenuto a fornire una prova analitica, e non generica, che dimostri per ogni singola movimentazione che le somme versate non sono riferibili a operazioni imponibili, ovvero che sono riconducibili a redditi esenti, già tassati, o a provviste di terzi.
3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Presidente estensore NOME COGNOME