Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 13499 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13499 Anno 2019
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso 9213-2018 proposto da:
COGNOME.,COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 570/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 14/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza n.570/19/17 depositata in data 14 febbraio 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina (in seguito, la CTR) rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME (in seguito, il contribuente), avverso la sentenza n. 797/5/15 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone (in seguito, la CTP) che aveva parzialmente accolto il ricorso contro avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2009;
La CTR condivideva nel merito la decisione di primo grado di conferma della ripresa a tassazione, derivante da accertamenti bancari di cui all’art. 32, n. 2, d.P.R. 600/1973;
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Con un unico motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il contribuente si duole della violazione degli artt. 32, 38, 39, 42 e 51 d.P.R. 600/1973 e dell’art.7, 1. 212/2000, per aver la CTR illegittimamente confermato che le movimentazioni bancarie giustificassero le riprese, nonostante ulteriori elementi di prova forniti a dimostrazione della non operatività della partita IVA di cui nel periodo di imposta è stato intestatario e, più in generale, del mancato esercizio di attività imprenditoriale;
La censura è infondata. Va ribadito che: «Con la proposkione del ricorso per cassa.zione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’appre:uamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutikione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’appreamento dei falli e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttea giuridica, l’esame e la valutikione Atta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludeika e scegliere, tra le risultane probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discuffione» (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097);
– E, quanto alla presunzione legale relativa in materia di accertamenti bancari, che: «In tema di accertamento dell’IVA, la presunzione stabilita dall’art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui le movimenta:zioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio finaikiario si presumono conseguenza di opera ‘ioni imponibili, opera anche in relikione alle società di capitali con riferimento alle somme di danaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti che devono ritenersi riferibili al società contribuente stessa, in preseika di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità ,familiare tra l’amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica. In tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che l movimentikioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro miliari, debbano – in difetto di specifiche ed analitiche dimostrikioni di segno contrario – ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica.» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12276 del 12/06/2015 – Rv. 635671 – 01);
Parallelamente, in materia di ripresa per imposte dirette, si rammenta che «In sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi
-3Ric. 2018 n. 09213 sez. MT – ud. 27-02-2019
dell’art. 37, comma 3, del d.P.R n. 600 del 1973, l’utilia.zione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito no può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti jo – rmalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministra:zione anche tramite presun.zioni, la natura fittkia dell’intesta.zione o, comunque, la sostan:ziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, sen.za necessità di provare altresì che tutte le movimenta;zioni di tali rapporti rispecchino opeinioni a:ziendali, atteso che, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 cit. incombe sulla società contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività di impresa.» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8112 del 22/04/2016 – Rv. 639699 01);
Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta ai principi di diritto summenzionati, in quanto è pacifico il fatto che la partita IVA in capo al contribuente non era cessata, come si legge anche a pag.4 del ricorso. Inoltre, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente di cui alle previsioni di legge sopra richiamate, in virtù delle quali le movimentazioni di denaro sui suoi conti bancari si presumono costituire conseguenza di operazioni imponibili, è rimesso a lui dimostrare in relazione ad ogni singola movimentazione dei conti oggetto di contestazione, la loro estraneità all’attività di impresa, onere che la CTR ha accertato non essere stato assolto, e di cui non si può utilmente chiedere la revisione alla Corte di legittimità;
In conclusione, il ricorso va rigettato, e dal rigetto discende i regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in € 2.300,00 oltre spes prenotate a debito.
-4Ric. 2018 n. 09213 sez. MT – ud. 27-02-2019
La Corte dà atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art.13 comma 1-bis D.P.R. n.115/2002, testo unico spese di giustizia.