Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25535 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5745/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME COGNOME ;
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 1802/2018 depositata il 05/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Calabria che ha accolto solo parzialmente gli appelli erariali riuniti contro le sentenze n. 4319/15 e 4339/15 pronunziate dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Cosenza sui ricorsi della RAGIONE_SOCIALE e dei soci NOME COGNOME e NOME
Domignoni contro gli avvisi di accertamento nei confronti della società e dei soci.
L’accertamento si fondava sulla ripresa a tassazione di prelevamenti bancari per euro 31.691,02, recupero di costi non inerenti fondati su quattro fatture per complessivi euro 59.400,00 e imputazione ai soci dei costi relativi ad una imbarcazione intestata alla società.
La CTR, pur ritenendo fondato il motivo d’appello relativo alla delega di firma dell’atto impugnato (prodotta nel giudizio di primo grado), ha respinto per il resto il gravame osservando quanto segue: il limite di reddito introdotto con l’art. 7 quater della legge n. 225/2016 per gli accertamenti bancari di cui all’art. 32 comma 1 n. 2 d.P.R. n. 600/1973, avente efficacia retroattiva, si applicava anche al caso in esame in cui gli importi accertati erano inferiori alla soglia minima; era stata provata da parte della contribuente l’inerenza dei costi contestata dall’Ufficio; era illegittima l’imputazione ai soci dei costi relativi all’imbarcazione intestata alla società.
Il ricorso è fondato su tre motivi.
Sono rimasti intimati società e soci.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c, violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P,.R. n. 600/1973 come riformato dal d.l. n. 193/2016 conv. con l. n. 225/2016, contestandosi l’efficacia retroattiva RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dalla suddetta normativa.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. In tema di accertamento dei redditi mediante indagini bancarie, la modifica del meccanismo di onere della prova recata dall’art. 7-quater del d.l. n. 193 del 2006, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, in seno all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 secondo cui, ai fini della determinazione del maggior reddito, gli
Uffici finanziari possono legittimamente utilizzare, come elementi posti a base RAGIONE_SOCIALE rettifiche, i prelevamenti superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili (sempre che il contribuente non ne indichi il beneficiario e non risultino dalle scritture contabili) – non opera rispetto agli accertamenti non ancora definiti, trattandosi di norma di natura sostanziale non interpretativa, come tale priva di portata retroattiva (Cass. n. 19774 del 2020).
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 109 Tuir e dell’art. 2697 c.c. perché erroneamente la CTR ha ritenuto la deducibilità dei costi relativi a forniture di servizi sulla base della sola documentazione prodotta -in particolare, contratto e fatture in cui le prestazioni sono genericamente riportate tra l’altro definita dalla stessa CTR ‘ non molto precisamente specificata ‘, senza aver accertato effettività, inerenza e congruità di quei costi.
2.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
2.2. Vi è un difetto di specificità e autosufficienza della censura, perché la doglianza è generica e astratta, non riporta il contenuto degli atti processuali (quanto alle ragioni di contestazione da parte dell’Ufficio e alle difese di parte) e dei documenti su cui quei costi si fondano, cosicché la lettura del ricorso non consente di valutarne la fondatezza (Cass. n. 5478 del 2018).
2.3. In ogni caso, la CTR è giunta ad un accertamento in fatto, che non può essere rimesso in discussione nel giudizio di legittimità (Cass. sez. un. n. 34476 del 2019), fondato su svariati elementi presuntivi, non solo su contratto e fatture ma anche sulla ‘ mancanza di personale che costringe l’impresa ad utilizzare per alcuni servizi inerenti l’attività, imprese esterne ‘, sulla particolare attività svolta dalla società che richiedeva attività specializzata prestata da terzi e sull’entità del volume d’affari che ‘ non sarebbe stato sicuramente realizzato senza l’ausilio di personale ‘. Tale
accertamento è coerente con la definizione del requisito dell’inerenza, che si ricava dalla nozione di reddito d’impresa – e non dalla correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili – ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza, di per sé, la congruità RAGIONE_SOCIALE spese, perché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo (v. Cass. n. 450 del 2018; Cass. n. 22938 del 2018; Cass. n. 29404 del 2019; Cass. n. 30366 del 2019; Cass. n. 26911 del 2022).
3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR aveva omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello relativo all’imbarcazione, formalmente intestata alla società ma nella disponibilità dei due soci che la utilizzavano per scopi personali; non essendo risultato alcun collegamento tra l’attività della società (commercio autoveicoli) e l’utilizzo dell’imbarcazione e trattandosi di costi non dedotti dalla società, che aveva così dimostrato di essere ben consapevole della loro non inerenza all’attività societaria; l’Ufficio aveva provveduto ad imputare i costi ai soci secondo percentuali di mantenimento dell’imbarcazione ai soci. La CTP aveva accolto il ricorso osservando che la vicenda si colloca in epoca anteriore al d.l. n. 138/2011 (art. 2 commi 36 terdecies e quaterdecies ), cosicché non appariva corretto il rilievo della imputazione dei costi di mantenimento ai soci, anche considerato che quelle componenti negative non erano state portate in deduzione dalla società; secondo la ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di considerare gli ulteriori argomenti sollevati con il motivo d’appello.
3.1. Il motivo è infondato. Non ricorre, infatti, omessa pronuncia, perché la decisione sulla questione esiste, avendo la CTR confermato la decisione della CTP, così rigettando le ulteriori argomentazioni dell’Ufficio. Anche la CTR ha ricondotto l’imputazione ai soci utilizzatori dei costi afferenti al bene in questione alla disciplina prevista dall’art. 2 commi 36 terdecies e quaterdecies d.l. n. 138/2011, inapplicabile al caso in esame essendo successiva ai fatti. Ci si trova di fronte ad un rigetto implicito RAGIONE_SOCIALE ragioni di gravame che la ricorrente avrebbe dovuto aggredire sotto il profilo della violazione di legge o del vizio motivazionale (Cass. n. 12131 del 2023).
Conclusivamente, accolto il primo motivo di ricorso e respinti gli altri, la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio al giudice del merito.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/03/2024.