Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4785 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4785 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21151/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO; -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 2647/34/2016 depositata il 6 luglio 2016;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, operante nel settore agrumicolo, un avviso di accertamento mediante il quale rideterminava le ritenute IRPEF dalla stessa dichiarate con il moRAGIONE_SOCIALE 770 relativo all’anno 1997, operando le conseguenti riprese
a tassazione e irrogando le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
L’atto impositivo faceva sèguito a tre verifiche fiscali condotte dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Riposto (CT), nell’àmbito RAGIONE_SOCIALE quali erano state sottoposte a controllo le movimentazioni dei conti correnti bancari intestati alla predetta RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, amministrate dalla stessa persona fisica e aventi sede coincidente.
La contribuente reagiva proponendo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Catania, che lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento impugnato.
La decisione era successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia, sezione staccata di Catania, che con sentenza n. 193/31/2011 del 26 maggio 2011 respingeva l’appello erariale.
La pronuncia di secondo grado veniva, però, cassata da questa Corte con sentenza n. 14045/2014 del 20 giugno 2014, in accoglimento del ricorso di legittimità proposto dall’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria.
La causa era, pertanto, rinviata ad altra sezione della stessa CTR «per l’ulteriore trattazione in relazione al secondo motivo» , che aveva denunciato «la carenza di motivazione sul punto della imputabilità a introiti imponibili dei versamenti e dei prelievi» .
Il susseguente giudizio rescissorio esitava nella sentenza n. 2647/34/2016 del 6 luglio 2016, con la quale la Commissione Regionale etnea accoglieva nuovamente l’appello della società contribuente avverso la decisione di primo grado ad essa sfavorevole e, per l’effetto, annullava l’avviso di accertamento impugnato.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto nuovo ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, eccependo l’esistenza di un giudicato esterno e l’inammissibilità dell’avverso ricorso
per difetto del requisito di cui all’art. 366, primo comma, num 3, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis , vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vanno anzitutto esaminate le eccezioni di giudicato esterno e di inammissibilità del ricorso sollevate dalla RAGIONE_SOCIALE
1.1 Entrambe sono infondate.
1.2 Lo è la prima, perché le pronunce fatte valere come giudicato esterno sono costituite da tre distinte sentenze rese inter partes da questa Corte (precisamente la n. 14042/2014 del 20 giugno 2014, la n. 24314/2014 e la n. 24318/2014 del 14 novembre 2014), le quali attengono a tributi (IRPEG, ILOR, IVA) diversi da quello che forma oggetto del presente giudizio (ritenute IRPEF).
Oltretutto, esse non contengono eventuali affermazioni suscettibili di fare stato nell’odierna controversia, in cui deve soltanto verificarsi se la decisione resa dalla CTR all’esito del giudizio di rinvio si sia conformata a quanto statuito dalla sentenza rescindente n. 14045/2014 del 20 giugno 2014.
1.3 Lo è anche la seconda, perché nel ricorso in scrutinio i fatti di causa sono stati esposti in modo tale da consentire di comprendere l’evolversi della vicenda processuale nei suoi vari gradi e fasi e di individuare il thema decidendum del giudizio rescissorio definito dalla sentenza qui impugnata.
Né la disposizione di cui all’art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c., nella versione temporalmente vigente, può dirsi violata sol perché l’RAGIONE_SOCIALE, nel sottolineare che « il Giudice di legittimità
riteneva sussistere la violazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/73» , avrebbe attribuito alla sentenza cassatoria una portata diversa e più ampia di quella effettiva.
È, infatti, evidente come, nello specifico punto, il ricorso si limiti ad esprimere la soggettiva interpretazione data dalla parte impugnante al dictum della pronuncia rescindente.
1.4 Superate le eccezioni opposte dalla controricorrente, può ora passarsi alla disamina dei motivi di ricorso.
1.5 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c..
1.6 Si rimprovera alla CTR di avere «solo apparentemente applicato nel suo giudizio di rinvio i princìpi ai quali avrebbe dovuto uniformarsi, di fatto emanando una motivazione fotocopia di quella già cassata dalla Suprema Corte e già ritenuta del tutto insufficiente ad assolvere l’onere probatorio imposto dall’art. 32 del dpr 600/1973» .
1.7 Il motivo è fondato.
1.8 Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, i limiti dei poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, egli è soltanto tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nel caso, invece, di cassazione per vizio di motivazione, solo o cumulato con quello di violazione di legge, detto giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati e anche di indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in
relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (cfr. Cass. n. 16660/2017, Cass. n. 27337/2019, Cass. n. 448/2020, Cass. n. 17240/2023).
Nella presente fattispecie si configura la seconda RAGIONE_SOCIALE ipotesi innanzi indicate, avendo la citata sentenza n. 14045/2014 accolto il secondo motivo di ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE, volto a denunciare «la carenza di motivazione sul punto della imputabilità a introiti imponibili dei versamenti e dei prelievi» effettuati dalla società contribuente.
1.9 Ciò posto, occorre tener presente che, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo al principio di diritto eventualmente enunciato dalla Corte, ma in ogni caso («e comunque») «a quanto statuito».
In forza della richiamata disposizione, sebbene, nella fattispecie in esame, nessun principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio fosse stato espresso dalla pronuncia rescindente, la CTR avrebbe comunque dovuto attenersi alle indicazioni da questa fornitele al fine di eliminare i difetti argomentativi riscontrati.
È stato, infatti, affermato che, in caso di cassazione per vizi di motivazione, il giudice del rinvio deve riesaminare i fatti oggetto di discussione onde pervenire a un nuovo apprezzamento complessivo adeguato ai rilievi contenuti nella sentenza di legittimità (cfr. Cass. n. 643/1990, Cass. n. 12148/2002, Cass. n. 2605/2006, Cass. n. 1596/2007, Cass. n. 15692/2009).
1.10 Orbene, la summenzionata pronuncia cassatoria aveva giustificato l’accoglimento dell’anzidetto motivo di ricorso sulla scorta RAGIONE_SOCIALE seguenti argomentazioni: «Gravava sulla società l’onere di dare la prova non solo dei pagamenti effettuati mediante i prelevamenti dal conto corrente ma anche l’onere di dedurre e provare da quali operazioni i prelevamenti in questione traessero la loro provvista e che tali operazioni
erano state contabilizzate, nel senso che i fondi implicitamente presupposti dalla provvista dei prelievi erano stati contabilizzati come redditi ovvero erano non imponibili. Senza tale prova ciascun prelievo e ciascun versamento doveva presumersi corrispondere ad un ricavo od implicare un ricavo non contabilizzato. La registrazione in contabilità della movimentazione bancaria -peraltro neppur menzionata dalla sentenza impugnatanon è di per sè sufficiente a soddisfare l’onere probatorio suddetto, poichè, di per sé, è inidonea a dimostrare il titolo del versamento o l’origine della provvista» .
1.11 All’esito del giudizio rescissorio, la CTR ha riconosciuto fondate le ragioni addotte dalla contribuente in base alla motivazione appresso trascritta: « il collegio ritiene che nella CTU in atti, redatta dalla AVV_NOTAIOssa AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO -ed in particolare nel supplemento di relazione datato 21 gennaio 2009 (v. pag. 15 ed allegati 10 e 17), che ha operato una verifica RAGIONE_SOCIALE singole operazioni e RAGIONE_SOCIALE relative scritture contabili (v. allegato 10, cit.)- trovi conferma la censura della RAGIONE_SOCIALE e COGNOME relativ alla circostanza che la rilevata differenza tra l’importo degli assegni incassati dai dipendenti e quello loro spettante a titolo di retribuzione sia da imputare non ad omessa dichiarazione di retribuzione corrisposta ‘in nero’, bensì alla prassi ‘di incaricare propri dipendenti di incassare assegni emessi dalla società al fine di reperire la liquidità necessaria per far fronte alle varie esigenze di cassa aziendali (gli oneri contributivi, come le ritenute d’acconto, venivano versat direttamente presso gli sportelli bancari, atteso che in quegli anni non era previsto il versamento mediante disposizione di addebito telematico)’ (v. pag. 15 relazione integrativa CTU, cit.). In relazione a quanto precede, l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della CTP di Catania n. 679/03/2005 del 13 aprile 2006, è fondato e va accolto, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado ed annullamento dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO» .
1.12 Così motivando il decisum , la Commissione regionale non si è fedelmente attenuta a quanto statuito dalla Corte, la quale, come si è visto sopra, le aveva affidato il còmpito di verificare se la contribuente avesse adempiuto l’onere di «dedurre e provare da quali operazioni i prelevamenti in questione traessero la loro provvista e che tali operazioni erano state contabilizzate, nel senso che i fondi implicitamente presupposti dalla provvista dei prelievi erano stati contabilizzati come redditi ovvero erano non imponibili» .
1.13 Per le ragioni illustrate, la doglianza in esame merita di essere accolta.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.
2.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità in quanto corredata di una motivazione solo apparente.
Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è prospettata la violazione degli artt. 2697 e 2728 c.c., nonché dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.
3.1 Si critica la gravata decisione per aver erroneamente interpretato le norme regolanti il riparto dell’onere probatorio in materia di accertamenti bancari.
Il secondo e il terzo motivo rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo.
Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnata sentenza con ulteriore rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia offrendo congrua motivazione e uniformandosi a quanto statuito da questa Corte con sentenza n. 14045/2014 del 20 giugno 2014.
5.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME