Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5767 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5767 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
Oggetto: Tributi
–
Accertamenti bancari
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 17693/2021 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania -sezione staccata di Salerno n. 6518/12/2020, depositata il 22.12.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l ‘avviso di accertamento , con il quale, a
seguito di indagini finanziarie, veniva rettificato il reddito dichiarato per l’anno d’imposta 2008; in particolare, il primo giudice annullava l’accertamento nella parte relativa al recupero riguardante i movimenti dei conti intestati alla coniuge e al fratello del contribuente e riteneva che l’importo di € 93.210,88 dovesse essere imputato a reddito agrario e l’importo di € 69.656,94 a reddito di capitali ;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania -sezione staccata di Salerno rigettava l’appello principale proposto dal contribuente e accoglieva quello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE , osservando, per quanto qui ancora rileva, che:
il contribuente non aveva fornito idonea giustificazione in ordine ai versamenti in contanti;
le verifiche fiscali potevano riguardare anche i conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, essendo la riferibilità a quest’ultimo desumibile da elementi sintomatici, quali: il rapporto di stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l’infedeltà RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e l’esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone (Cass. n. 548 del 2020);
-per quanto riguardava il reddito derivante dall’attività di imprenditore agricolo, il contribuente non aveva documentato in modo analitico la vendita ed il ricavo dei prodotti agricoli;
il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittimo il recupero in relazione alle movimentazioni sul conto corrente bancario della coniuge del ricorrente, senza indicare alcun elemento da cui evincere che i versamenti su detto conto fossero riferibili al marito, omettendo di considerare che la medesima esercitava una autonoma attività professionale di medico ginecologo, era proprietaria di diversi immobili e nello stesso anno era stata destinataria di un distinto avviso di accertamento;
con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 32, commi 1 e 2, 37, comma 3, e 51 del d.P.R. n. 600 del 1973, 2727, 2729 e 2697 cod. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittimo l’accertamento sulla base RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie effettuate sui conti correnti intestati alla coniuge ed al fratello del contribuente, che svolgevano entrambi un’autonoma attività lavorativa, in mancanza di ulteriori elementi, anche presuntivi, che consentissero di attribuire tali movimentazioni al contribuente;
i predetti motivi, che vanno esaminati unitariamente, sono fondati;
secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dai giudici di appello, in tema di accertamento dell’imposta sui redditi, le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono riguardare anche i conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest’ultimo da elementi sintomatici, quali: il rapporto di stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l’infedeltà RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e l’esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone (Cass. n. 546 del 2020);
-nel ribadire, anche recentemente, tale orientamento, questa Corte ha, tuttavia, precisato che la sussistenza dello stretto vincolo familiare fra il contribuente e il terzo non è un dato sufficiente per assurgere a prova presuntiva qualificata RAGIONE_SOCIALE riferibilità, in tutto o in parte, al contribuente accertato RAGIONE_SOCIALE movimentazioni del conto corrente intestato al familiare, occorrendo che tale vincolo sia accompagnato dalla indicazioni di altri elementi, il cui onere di allegazione è a carico dell’Ufficio, idonei a dimostrare, in via logicopresuntiva, che la situazione reddituale del coniuge terzo intestatario del conto è incompatibile o comunque non può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto che, per tale ragione, può fondatamente ritenersi nella disponibilità effettuale del contribuente accertato (Cass. n. 32974 del 2018; Cass. n. 34747 del 2023);
il giudice di appello non si è attenuto ai suddetti principi, limitandosi a richiamarli, avendo ritenuto, nella sostanza, che la riferibilità RAGIONE_SOCIALE operazioni riscontrate sui conti correnti intestati alla moglie e al fratello fosse dovuta solo in forza del rapporto di coniugio e di parentela, senza verificare in concreto se vi fossero ulteriori elementi da cui evincere che tali movimenti fossero riconducibili al reddito non dichiarato dal contribuente, anche in considerazione del fatto che sia la moglie che il fratello svolgevano un’autonoma attività lavorativa ;
con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 32 e 34 del TUIR, 2727, 2729 e 2697 cod. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che il contribuente avesse l’onere di documentare analiticamente gli incassi derivanti dall’esercizio dell’impresa agricola, in contrasto con i criteri di quantificazione del reddito agrario e in mancanza di un obbligo specifico di emettere fatture e di annotare gli incassi;
-con il quarto motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esaminare la redditività dell’azienda agricola del ricorrente e gli incassi ricavabili, come quantificati dalla consulenza tecnica di parte; – con il quinto motivo deduce la nullità della decisione per violazione degli artt. 111 Cost. 112 e 132 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di motivare sulla esclusione della qualificazione dell’importo di € 69.656,94 come reddito di capitale;
-i suindicati motivi vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati;
-secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, qualora l’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria si fondi, come nella specie, su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale (Cass. nn. 22179/2008, 18081/2010, 15857/2016, 4829/2015); ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità RAGIONE_SOCIALE operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente dall’art. 51, secondo comma, numero 2, del DPR n.633/1972 (Cass. n. 21303/2013);
-la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, riguardante l’accertamento del reddito complessivo
RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; fermo restando che, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia solo dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass. n. 29572/ 2018);
ciò posto, il ricorrente, nel corpo dei predetti motivi, non ha specificato in modo puntuale quali siano state le prove contrarie analitiche che egli ha contrapposto alle singole movimentazioni bancarie, a suo dire riconducibili, rispettivamente, al reddito agrario e al reddito di capitale, omettendo anche di individuarli in modo preciso, né ha riprodotto documenti, neppure nel loro contenuto essenziale, indicando la sede della loro eventuale produzione nei gradi di merito;
il mero riferimento alle risultanze di una relazione di consulenza di parte , per quanto riguarda i proventi derivanti dall’azienda agricola, e alla sentenza di primo grado, non integra i predetti oneri, atteso che non evidenzia la correlazione analitica tra specifiche operazioni bancarie e relative puntuali giustificazioni RAGIONE_SOCIALE stesse;
del tutto inconferente risulta il richiamo ai criteri di determinazione del reddito agrario, posto che nel caso in esame si discute di movimenti non giustificati, riscontrati sui propri conti correnti bancari e non di determinazione del reddito agrario;
a ciò occorre aggiungere che la consulenza stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo (Cass. n. 5667/25); la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento, costituisce pur sempre una
mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse ( ex plurimis , Cass. n. 9415 del 2025);
non avendo il ricorrente dimostrato di avere fornito nei gradi di merito una dettagliata spiegazione dei singoli movimenti bancari ritenuti ingiustificati, la motivazione della sentenza impugnata deve essere ritenuta sul punto esaustiva;
in conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso e rigettati gli altri; la sentenza va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME